Controlli sulla applicazione delle nuove norme per la vendita e l’acquisto dei “botti di fine anno”

Controlli sulla applicazione delle nuove norme per la vendita e l’acquisto dei “botti di fine anno”

botti-di-capodanno-webCon l’approssimarsi della festività del Nuovo Anno, il Comando di Polizia Locale di Ciampino ha intensificato l’attività di prevenzione ed i controlli in materia di vendita ed utilizzo dei così detti “botti”, il cui uso improprio è stato in passato causa di incidenti anche gravi, in alcuni casi con il coinvolgimento di minori.

A tale riguardo si sottolinea che con il decreto 09 agosto 2011 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 198 del 26.08.2011, sono state introdotte sensibili novità in merito alle modalità di vendita e detenzione  dei “manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti”.

In particolare prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili trottole, girandole, palline luminose etc., sono classificati nella V categoria  gruppo D e pertanto possono essere venduti esclusivamente a maggiori di anni 18, anche se il prodotto riporta la dicitura “Prodotto declassificato di libera vendita” e “Vendita consentita ai maggiori di anni 14”.

Per tali prodotti, se acquistati dal venditore prima dell’11 settembre 2011, non sussiste l’obbligo di rietichettatura.

Ovviamente anche gli artifici pirotecnici scoppianti, crepitanti e fischianti del tipo “petardo” e quelli di tipo “razzo” possono essere venduti esclusivamente ai maggiori di anni 18.

Per essi il venditore deve verificare la reale categoria di appartenenza, avvalendosi del fabbricante o dell’importatore, poiché quelli più pericolosi (IV categoria) non possono essere venduti da esercenti non muniti di licenza di pubblica sicurezza. Peraltro gli esercenti muniti di licenza di Pubblica Sicurezza non possono vendere questi ultimi prodotti (di categoria IV) a soggetti non muniti di titolo di polizia (autorizzazione).

Eventuali violazioni sono punite dall’art. 678 C.P. (che sanziona la fabbricazione e vendita di materiali esplodenti senza licenza con l’arresto fino a 4 mesi e con un’ammenda di 247 euro) e dall’art. 55 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (che punisce la mancata tenuta del previsto registro delle operazioni giornaliere da parte dell’esercente, con l’arresto da 9 mesi a 3 anni e con un’ammenda non inferiore a 154 euro, nonché l’acquisto di materiale esplodente senza licenza o la cessione di materie esplodenti a persone prive di licenza con l’arresto fino a 18 mesi e con un’ammenda di 154 euro).

Il Comando, come consuetudine, resta a disposizione di esercenti e clienti per ogni ulteriore chiarimento in materia

Emergenze: 112

Telefono centrale operativa 067919104

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Polizia Locale Ciampino