Sanzioni
Veicoli Rimossi
Come fare per sapere se il veicolo è stato rimosso?
Il veicolo rimosso è trasportato presso la Depositeria Giudiziaria gestita dalla Società SICOS con sede in via di Fioranelli, 159/A (Roma). Il deposito risponde al numero di telefono n. 0679844004, n. 067900870 dalle ore 08 alle ore 20 con possibilità di recupero del veicolo, per le sole urgenze, anche in orari diversi previo appuntamento. Il ritiro è effettuato direttamente presso il deposito dal proprietario o persona delegata. NON E’ NECESSARIO RECARSI AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. E’ possibile pagare gli oneri della rimozione tramite moneta elettronica. Per ultimo, il verbale che ha generato la sanzione accessoria della rimozione sarà successivamente pagato tramite i normali canali istituzionale. IMPORTANTE: per i veicoli rimossi in nella zona dell’Aeroporto di Ciampino è necessario rivolgersi alla Polizia Roma Capitale in quanto di altra competenza territoriale.
Come posso rientrare in possesso del veicolo che è stato rimosso?
Se il suo veicolo è stato rimosso dalla Polizia Locale di Ciampino, condizione necessaria per il ritiro è quella di recarsi presso il nostro Comando per effettuare lo svincolo. Ha diritto allo svincolo: – il proprietario del veicolo; – una persona delegata (con fotocopia del documento del proprietario e delega firmata dallo stesso). Il veicolo può essere svincolato solo se le seguenti condizioni sono tutte rispettate: – non è oggetto di furto; – non è oggetto di sequestro; – non è oggetto di fermo amministrativo. Salvo quanto sopra, al proprietario / delegato verrà rilasciato il foglio di svincolo, da presentare al deposito giudiziario per il ritiro del veicolo. Il deposito giudiziario si trova in Via Enzo Ferrari, 6 – Ciampino. Telefono 06.79340354/29. Orario riconsegna veicoli: dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00 e 14.00/20.00. Sabato e festivi ore 9.00/14.00 vedi mappa Al momento del ritiro, fatta salva la contravvenzione per il divieto di sosta che va saldata entro 60 giorni, il proprietario / delegato deve saldare la somma delle spese di rimozione e quelle di custodia, direttamente al deposito giudiziario. Tariffe per la rimozione: – CICLOMOTORI E MOTOCICLI € 54,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 24,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – AUTOVETTURE € 68,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 38,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – per il servizio NOTTURNO (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) si applica una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe. Tariffe per la custodia giornaliera: – CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI € 2,00 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 1,40 dal 16° al 30° giorno; € 1,00 per i giorni successivi al 31°. – AUTOVETTURE € 3,32 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 2,10 dal 16° al 30° giorno; € 2,00 per i giorni successivi al 31°. ORARI DI RICONSEGNA DEI VEICOLI Giorni feriali: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 Sabato e Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Veicoli Sequestrati
Mi è stato sequestrato il veicolo. Come posso riprenderne il possesso?
Quando una violazione comporta, ai sensi del Codice della Strada, la sanzione accessoria della confisca, l’accertatore provvede a sequestrare la cosa o il veicolo con cui fu commessa la violazione, facendone specifica menzione nel verbale di contestazione dell’infrazione. L’agente accertatore provvede al ritiro del documento di circolazione, che va trattenuto presso l’ufficio da cui dipende e all’apposizione sul veicolo di una segnalazione chiara e visibile del suo stato di sequestro, utilizzando uno o più cartelli conformi al comma 9 dell’art. 394 regolamento C.d.S. Fino alla definizione del provvedimento di confisca, il veicolo sequestrato viene affidato in custodia al proprietario, se presente (o comunque prontamente reperibile), altrimenti al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido. L’eventuale rifiuto di custodire il veicolo determinerà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 c. 2 ter C.d.S. (sanzione edittale da 1605,00 a 6420,00 euro – sospensione patente da 1 a 3 mesi). La predetta sanzione non si applica in caso di rifiuto successivo, ossia quando il proprietario rifiuta la presa in custodia del veicolo che è stato inizialmente affidato a una depositeria a causa della sua assenza al momento dell’accertamento o per altri motivi. In deroga a quanto sopra, ciclomotori e motoveicoli oggetto di sequestro devono essere affidati in custodia a depositeria convenzionata (nel caso di Ciampino, alla R.A.R. srl, sita in Via Enzo Ferrari, 6). In questo caso, trascorsi trenta giorni dal deposito, il proprietario ne potrà chiedere l’affidamento in custodia. Può essere nominato custode, tuttavia, solo chi è maggiorenne, non manifesta palese infermità mentale, non si trova in manifesto stato di ebbrezza o di intossicazione da stupefacenti e non è sottoposto a misure di sicurezza detentive o di prevenzione, Nel caso di conducente minorenne, il veicolo è affidato in custodia al genitore o a chi ne fa le veci (se prontamente reperibile). Il soggetto nominato custode ha l’obbligo di depositare il veicolo nel territorio dello Stato in un luogo di cui abbia la disponibilità anche non esclusiva (es. giardino, cortile privato, garage, ecc.) oppure di custodirlo, a proprie spese in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio (es. un’autorimessa pubblica, un locale concesso per cortesia o in comodato, ecc.). La disponibilità e l’idoneità del luogo sono oggetto di autocertificazione. Se possibile, e salvi i casi in cui l’ulteriore circolazione sia espressamente vietata (es. mancanza di assicurazione, di immatricolazione, ecc.) il veicolo è condotto nel luogo di custodia dallo stesso soggetto cui è affidato in custodia (o da persona di sua fiducia) sotto la vigilanza dell’organo accertatore oppure seguendo il percorso e le modalità da questi indicate nel verbale di sequestro e affidamento in custodia. In caso di rifiuto, si applica la sanzione dell’art. 213 c. 2 ter. In caso di assenza o di inidoneità della persona a cui il veicolo può essere consegnato ovvero di rifiuto ad assumerne la custodia, e in tutti i casi in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore, l’organo accertatore, dispone la rimozione del veicolo e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato, secondo criteri oggettivi, riferibili al luogo e alla data del sequestro, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione ai sensi del comma 1 dell’art. 214 bis C.d.S.. Il verbale di sequestro e affidamento in custodia, che deve essere sottoscritto per accettazione dal custode che ne riceve copia, viene notificato, insieme al verbale di contestazione, al proprietario del veicolo o agli obbligati in solido secondo l’art. 196 C.d.S. Contestualmente deve essere notificato l’avviso scritto che, decorsi dieci giorni dalla data di notificazione del suddetto verbale di sequestro, senza che il veicolo venga preso in custodia dal proprietario, o altro obbligato in solido, o dall’autore della violazione, lo stesso sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione (quando è gravemente danneggiato o deteriorato). Ove oggetto di sequestro siano motocicli e ciclomotori, i dieci giorni decorrono dal trascorso dei 30 giorni di iniziale affidamento obbligatorio del veicolo a depositeria convenzionata. Tuttavia, fino alla stipula delle convenzioni necessarie all’individuazione dei custodi acquirenti, i veicoli sequestrati, qualora non affidati in custodia ai proprietari o ai conducenti, sono depositati presso i soggetti autorizzati dal prefetto ai sensi del DPR n. 571/1982 per essere alienati secondo le procedure fissate dalle norme previgenti. In tal caso, l’avviso di cui sopra, viene omesso. Quando è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria e quest’ultima viene determinata dal prefetto con ordinanza ingiunzione entro 5 anni dalla violazione. CASI IN CUI E’ PREVISTO IL SEQUESTRO La misura cautelare del sequestro, finalizzata all’attuazione della sanzione accessoria della confisca, è prevista dai seguenti articoli del Codice della Strada. art. 70 c. 5 – veicolo a trazione animale che svolge servizio pubblico di piazza senza licenza; Art. 86 c. 2 – taxi senza licenza; Art. 93 c. 7 – auto o motoveicoli o rimorchi circolanti senza il rilascio della carta di circolazione; Art. 97 c. 5 – fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 km/h. (la sanzione riguarda l’autore della modifica); Art. 97 c. 7 – ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione; Art. 98 c. 4 – veicolo in circolazione di prova adibito ad uso diverso (dopo la terza violazione); Art. 99 c. 5 – recidiva (per più di tre volte) di infrazioni riguardanti la circolazione con foglio di via e/o con targa provvisoria Art. 134 c. 2 – circolare con carta di circolazione temporanea scaduta di validità Art. 193 c. 2 – circolazione oltre il 15° giorno dalla scadenza del pagamento del premio di assicurazione. In questo caso, la confisca del veicolo non si applica se si è provveduto al pagamento della sanzione registrata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) al pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minimo di sei mesi) e al pagamento delle eventuali spese di trasporto e custodia. Il dissequestro deve essere richiesto presso il Comando entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione. I 15 giorni dalla scadenza del pagamento del premio (art. 1901 c. 2 C.C.) non si computano nel caso di assicurazioni provvisorie e quando sia stato disdetto il contratto assicurativo. La sanzione è ridotta ad un quarto se l’assicurazione viene riattivata entro il 30° giorno dalla sua scadenza. Il beneficio è, quindi, limitato ai soli casi in cui l’accertamento avvenga tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza. Se l’accertamento avviene, ad es., il 31° giorno da tale scadenza non si ha più diritto a detta riduzione neanche riattivando l’assicurazione il giorno stesso. Se l’interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, decide la rottamazione del veicolo potrà averne la disponibilità, previa autorizzazione dell’organo accertatore e versamento di una cauzione pari al minimo edittale della sanzione. L’autorizzazione potrà essere subordinata ad opportune garanzie di sicurezza (es. stipula di polizza assicurativa provvisoria che copra i rischi degli spostamenti del veicolo o utilizzo del carro attrezzi, ecc.). Poiché per l’eventualità in parola la sanzione è ridotta ad un quarto verranno restituite, a rottamazione avvenuta, i tre quarti della cauzione versata. Art. 214 c. 8 – circolare con veicolo sottoposto a fermo. – – – E’ prevista la confisca anche in caso di reiterazione (si verifica quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole) o ripetizione in un biennio delle seguenti violazioni. Art. 168 c. 8 – trasporto merci pericolose senza autorizzazione o violandone le condizioni di sicurezza Art. 217 c. 6 – circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione (in questo caso la confisca decorre alla prima violazione dato che alla sospensione della carta di circolazione consegue il fermo del veicolo e la circolazione con veicolo sottoposto a fermo ne comporta la confisca – art. 214 c. 8) Art. 83 c. 6 – trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione Art. 88 c. 3 – trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione Art. 97 c. 8 – ciclomotore sprovvisto di targa Art. 97 c. 9 – ciclomotore con targa non propria Art. 100 c. 12 – circolare con targa non propria o contraffatta Art. 113 c. 5 – violazione dell’art. 100, c. 12 per macchina agricola Art. 114 c. 7 – caso precedente per macchina operatrice Art. 124 c. 4 – guida senza patente di macchine agricole od operatrici Art. 176 c. 19 – varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l’autostrada in senso contrario Art. 216 c. 6 – circolare con documenti ritirati Art. 218 c. 6 – guidare con patente sospesa Art. 26 legge n. 298/1974 – esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto Art. 46 legge n. 298/1974 – effettuazione di trasporti abusivi in conto proprio o di terzi Il Codice della Strada prevede il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca anche per le seguenti violazioni di carattere penale: Art. 9 bis c. 5 – partecipare a competizioni in velocità non autorizzate con veicoli a motore Art. 9 ter c. 3 – gareggiare in velocità con veicoli a motore Art. 186 c. 2 lett. C – guidare con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro Art. 187 c. 1 – guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti Art. 116 c. 13 – guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza dei requisiti (in caso di reiterazione) Tuttavia, in questi ultimi casi, la confisca, è una misura di sicurezza patrimoniale ed è sempre disposta dal Giudice con la sentenza di condanna, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato e quest’ultima non abbia offerto un contributo causale alla commissione dell’illecito. E’, altresì, disposta la confisca in tutti i casi in cui un motoveicolo o un ciclomotore sia stato adoperato per commettere un reato (sia previsto dal Codice della Strada che da altre leggi) anche se da parte di detentore minorenne (art. 213 c. 2 sexies). Nel caso di reato punibile a querela di parte, il sequestro è disposto solo dopo presentazione di querela. E’ previsto il deposito obbligatorio per 30 giorni presso una depositeria autorizzata, decorsi i quali l’avente titolo può chiederne l’affidamento. Tuttavia, nel caso in cui il conducente che si trovava alla guida di un motociclo o ciclomotore si rifiuta di sottoporsi ai test preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro o agli accertamenti sanitari finalizzati all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica (artt. 186 c. 7 e 187 c. 8), non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213 comma 2 sexies che impongono il sequestro e la confisca amministrativa. Infatti, il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore, perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Agli articoli di seguito indicati il Codice della Strada prevede il sequestro per la successiva confisca di altre cose connesse alla violazione: Art. 7 c. 15 bis – introiti da parcheggiatore abusivo art. 45 c. 9 – segnaletica stradale non omologata o difforme art. 45 c. 9 ter – dispositivi localizzatori dei rilevatori di velocità art. 67 c. 7 – targhe per veicoli a trazione animale abusive o non leggibili o non rispondenti ai requisiti art. 101 c. 6 – targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi prodotte o distribuite abusivamente art. 171 c. 5 – caschi protettivi di tipo non omologate art. 172 c. 11 – cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta non omologato. Quando il sequestro riguarda cose diverse dai veicoli, queste non vengono affidate all’interessato, ma sono trattenute presso gli uffici dell’Organo accertatore o presso custode nominato. Delle cose diverse dai veicoli registrati, in luogo della vendita verrà disposta la distruzione salvo, per i ciclomotori, la possibile assegnazione agli Organi di polizia stradale. Invece, le eventuali somme di danaro sequestrate (es. introiti di parcheggiatori abusivi), una volta confiscate, vanno devolute all’erario. La circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro è punita dall’art. 213 c. 4 C.d.S. (sanzione edittale da 1754,00 a 7018,00 euro – sospensione patente da 1 a 3 mesi). Detta violazione può essere commessa sia dal proprietario del veicolo sequestrato, sia dal custode che, in violazione dei doveri assunti, fa uso della cosa sequestrata, sia da chiunque altro circola con quel veicolo in qualsiasi modo ottenuto. Il custode, quale incaricato dell’esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso l’autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza. Nel caso di inottemperanza, è soggetto alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 c.p. La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli sottoposti a sequestro è punita secondo le disposizioni dell’art. 349 c.p. Costituisce rimozione abusiva del sigillo anche l’eventuale sostituzione della parte di veicolo su cui questo è collocato (vetro, sportello, mascherina, ecc.). Le spese di custodia sono anticipate dall’Amministrazione alla quale appartiene l’organo accertatore e, successivamente recuperate nei confronti del trasgressore e dell’obbligato in solido. Il diritto dello Stato al recupero delle spese per indennità di custodia di cose sequestrate è soggetto alla prescrizione decennale (art. 2946 e 2953 c.c.), la quale comincia a decorrere dal giorno in cui lo stesso diritto è sorto, nella specie, dalla liquidazione delle indennità spettanti al custode.
Parcheggi a pagamento
Chi gestisce i parcheggi BLU (sosta a pagamento) a Ciampino?
Il gestore degli stalli di sosta a pagamento a Ciampino è l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. a cui afferiscono gli Ausiliari del Traffico. Tutte le informazioni relative a ticket ed abbonamenti sono disponibili sulle pagine istituzionali dell’Azienda e riportate sul retro delle sanzioni comminate ai trasgressori
Incidenti
Sono stato protagonista di un incidente avvenuto a Ciampino. Dove posso richiedere una copia del verbale?
Se l’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Ciampino, può richiederne copia on line, via email, all’indirizzo info@polizialocaleciampino.it
I tempi medi per la compilazione dei verbali di incidente sono di 20/30 giorni per incidenti senza feriti e di 45/60 giorni per incidenti con feriti. Per incidenti ove, nel corso degli accertamenti, siano emersi reati al Codice penale, non può esserne rilasciata copia se non nelle forme e nei modi stabiliti dall’Autorità Giudiziaria.
Contrassegni per invalidi
Sono un invalido. Dove posso richiedere o ritirare un contrassegno.
Il rilascio e la gestione dei contrassegni per persone disabili è a cura del Comune di Ciampino, ufficio viabilità. info: www.comune.ciampino.roma.it
Sono un parente di un invalido. Posso girare con il contrassegno del mio parente per effettuare le sue commissioni?
Assolutamente no. Il contrassegno invalidi da diritto di usufruire delle agevolazioni previste (stalli di sosta dedicati, circolazione in caso di restrizioni al traffico, tariffe diverse per parcheggi a pagamento) UNICAMENTE SE A BORDO VI E’ IL TITOLARE. In caso di utilizzo da parte di persona diversa – salvo nei casi in cui ciò costituisca reato penale – si concretizza l’utilizzo improprio, che prevede: – una sanzione di importo pari a 84 euro in forma ridotta; – la decurtazione di n.2 punti sulla patente del trasgressore; – il ritiro del contrassegno ai fini della restituzione al legittimo proprietario, salvo verifica di esistenza in vita da parte dell’organo che lo ha rilasciato.
Posso fare una fotocopia del contrassegno invalidi?
Assolutamente no. Il contrassegno è unico. Crearne duplicati non autorizzati configura il reato di falso, punito dal codice penale ai sensi dell’art. 482.
Ho visto i vostri agenti effettuare multe sui porti invalidi dei Supermercati. Ma lo potete fare? Non sono aree private?
Si. Gli agenti di Polizia Locale, così come le altre forze di Polizia, sono tenuti a far applicare le norme del Codice della strada, e con esse ad elevare le relative sanzioni, in tutte le strade pubbliche, ed in quelle private ad uso pubblico. La norma di riferimento è l’art. 2 del codice della strada che prevede quanto segue: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice, si definisce “strada”, l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Una strada, un’area privata, può essere ad uso pubblico, se destinata all’indistinta circolazione delle vetture. In tal caso, le norme del codice della strada sono applicabili anche alle auto parcheggiate sull’area privata e possono intervenire, per sanzionare i comportamenti dei conducenti, sia gli agenti di Polizia Locale che le altre forze di Polizia. Sull’argomento, più volte la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso, rigettando vari ricorsi. Di seguito ne citiamo alcune, in ordine di data: – “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata; si può ritenere quindi che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti – e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta – devono rispettare le norme del codice della strada” (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979). – “Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo” (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983); – “i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile” (Cassazione Civile, III Sezione, Sentenza n. 20911 del 27 ottobre 2005); – “ogni qualvolta l’area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria” (Cassazione Civile, III Sezione, Sentenza n. 13254 del 6 giugno 2006); – “le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà al possesso o alla detenzione, sono luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale” (Cassazione civile, sentenza n. 17279 del 23.07.2009) Riguardo l’applicazione delle norme del codice della strada ed il conseguente intervento delle forze dell’ordine, non si deve fare riferimento al concetto di proprietà della strada o dell’area, ma a quello di destinazione pubblica della stessa. Pur essendo privata, l’area è aperta alla circolazione dei veicoli? E’ questa la domanda a cui rispondere. E nel caso dei supermercati come delle medie e grandi strutture di vendita, la risposta è certamente SI. Per fare un ulteriore esempio, mentre il parcheggio privato di un centro commerciale è aperto all’indistinta circolazione dei veicoli, il cortile privato condominiale è delimitato da un cancello (anche se aperto), quindi non è destinato alla generale fruizione degli automobilisti. Anzi colui che entra nel parcheggio (inteso come privato) senza averne diritto, viola la proprietà condominiale. Peraltro, riguardo ai posti invalidi all’interno delle medie strutture di vendita, essi sono condizione essenziale affinché la struttura stessa sia aperta al pubblico. La loro assenza, o un numero non congruo, se accertata, potrebbe portare alla sospensione dell’attività di vendita.
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