Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. E’ quanto si legge nell’ultima bozza del decreto agosto, laddove in una precedente formulazione era stato previsto un contributo di 600 euro per ciascun mese di giugno e luglio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
Inoltre, ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. E anche ad incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro. Le indennità sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.