In presenza di una Scia illegittima (per esempio, per l’apertura di un’attività di affittacamere), il Comune può intervenire anche oltre il limite perentorio di sessanta giorni, alle condizioni e seguendo il procedimento cui la legge subordina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili di illegittimità dell’attività assentita per effetto della Scia ormai perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per effetto del decorso del tempo e, comunque, esternando le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo. La Dia/Scia una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria nel rispetto delle prescrizioni recate dall’art.19 c.4 della Legge 241/1990. (Cfr. TAR Veneto 26.07.2016 sentenza n.893)