Assicurazione auto: come è cambiata la legge dal 19 dicembre 2018

Assicurazione auto: come è cambiata la legge dal 19 dicembre 2018

La Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. In sede di conversione, l’art. 23 bis della norma, ha introdotto modifiche agli articoli 193 e 126 bis del Codice della Strada, in materia di assicurazione auto. La modifica normativa è stata oggetto di specifica Circolare del Ministero dell’Interno, n. 300/A/9742/18/149/2018/07 del 24/12/2018.

Vediamo le principali novità:

  1. Decurtazione dei punti. La violazione dell’art. 193 che sanziona la circolazione con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, prevede oggi la decurtazione di cinque punti della patente a carico del conducente quale responsabile della violazione. Come tale, in caso di mancata identificazione del conducente, in capo al proprietario ovvero detentore abituale del veicolo, consegue l’obbligo, previsto dall’art. 126 bis C.d.S., di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. L’omissione della comunicazione senza giustificato e documentato motivo è soggetto ad una sanzione amministrativa.
  2. Riduzione della sanzione per casi particolari. La sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 193 (importo sanzione base da € 849 ad € 3.396), nelle ipotesi indicate dal comma 3, prima ridotta ad un quarto, con la modifica normativa in esame è ridotta alla metà. Pertanto, la riduzione opera nei confronti di colui che viene trovato alla guida di un veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa, nei seguenti casi:
    1. provveda alla copertura del veicolo entro 15 giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, comma 2 del Codice Civile (ovvero la scadenza della precedente copertura oltre al periodo di quindici giorni di tolleranza se non è stata data disdetta);
    2. entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo.
  3. La recidiva biennale. Vediamo ora, in sintesi, cosa accade nel caso in cui un soggetto è incorso per più di una volta in un periodo di due anni, nella violazione prevista dalla mancanza di copertura assicurativa. La recidiva opera con riferimento alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della normativa sopra richiamata. Come tale, le violazioni a partire dalla prima, devono essere commesse a partire dal 19/12/2018. In caso di recidiva è previsto:
    1. Raddoppio della sanzione (importo sanzione base da € 849 ad € 3.396).
    2. Sospensione della patente di guida da uno a due mesi.
    3. Fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, dopo la definizione dell’illecito.

(RA)

Emergenze: 112

Telefono centrale operativa 067919104

Mail: info@polizialocaleciampino.it

Assistenza Twitter: https://twitter.com/pl_ciampino

Polizia Locale Ciampino