Bonus vacanze ad ampio raggio: può includere anche i costi di servizi accessori, come quelli balneari, a patto che siano indicati nella fattura emessa dall’unico fornitore scelto per trascorrere le vacanze. E può essere utilizzato presso un’impresa turistico ricettiva che gestisca alberghi oppure alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (come ad esempio resort, ostelli della gioventù, colonie marine, rifugi di montagna, bungalow per vacanze, bed&breakfast). È quanto chiarito dalla circolare n.18/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Il documento di prassi fornisce tutte le indicazioni sull’utilizzo del Bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne.
Le strutture presso le quali utilizzare il Bonus vacanze: come si legge nella circolare, per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, “imprese turistico ricettive”, “agriturismi” e “bed and breakfast”.
Tali strutture, che esercitano le attività ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici Ateco, a titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
In particolare, chiarisce la circolare, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Inoltre, il documento di prassi precisa che non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus vacanze coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Quanto ai servizi balneari, dall’Agenzia arriva il via libera se indicati in fattura da un unico fornitore. Il documento di prassi chiarisce, infatti, che il Credito d’imposta Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore.
Come ricorda il documento, il Credito d’imposta Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed and breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, la circolare chiarisce che l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento. Inoltre, il Credito d’imposta Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno – fruito nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 – e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.
Per richiedere il bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell’app, a cui si accede mediante l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro).
In caso positivo otterrà un codice univoco e relativo QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. La circolare detta infine specifiche indicazioni per l’inserimento dei dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, così da consentire al fruitore del bonus di utilizzare il codice univoco (o relativo QR code).