Codice della Strada. MONOPATTINI Elettrici: obbligo di contrassegno e assicurazione RC.

Codice della Strada. MONOPATTINI Elettrici: obbligo di contrassegno e assicurazione RC.
Premessa Generale: La Decorrenza dei Nuovi Obblighi.
La Legge n. 177/2024 ha introdotto importanti modifiche al Codice della Strada, mirando a rafforzare la sicurezza stradale e a regolare in modo più stringente l’uso dei monopattini elettrici. Tra le novità più significative vi sono l’introduzione dell’obbligo del contrassegno identificativo e dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (RC).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della Legge 177/2024, ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 210 del 27 giugno 2025, che disciplina i criteri e le modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per i monopattini elettrici. Questo decreto, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, sebbene il decreto sia stato emanato, l’adozione effettiva delle nuove disposizioni relative ai contrassegni e, di conseguenza, all’acquisto delle assicurazioni, potrebbe subire ulteriori ritardi. Questo perché il provvedimento non specifica i costi relativi all’emissione dei contrassegni, e un successivo decreto ministeriale dovrà stabilirne ufficialmente il prezzo al pubblico prima che possano essere acquistati. L’introduzione ufficiale delle nuove “targhe” è il presupposto per poter adempiere all’obbligo assicurativo, finora irrealizzabile per l’assenza di un identificativo.
1. Il Contrassegno Identificativo Obbligatorio
La Legge n. 177/2024 ha imposto ai proprietari di monopattini l’obbligo di dotarsi di un contrassegno di identificazione, adesivo, plastificato e non rimovibile, da apporre in modo visibile sul veicolo. Non si tratta di una targa tradizionale né di un sistema di immatricolazione, al fine di evitare oneri eccessivi per i cittadini.
Natura e Scopo:
• Il contrassegno, tramite la registrazione dei dati nell’archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione, permette di identificare il proprietario e il responsabile della circolazione del monopattino.
• Il contrassegno è personale e identifica il responsabile della circolazione, ma non può essere spostato da un veicolo all’altro, essendo collocato sul mezzo in modo non rimovibile.
• Il suo scopo è superare l’attuale anonimato dei mezzi, consentire un controllo più efficace in caso di infrazioni o incidenti, aiutare le forze dell’ordine e scoraggiare furti e usi impropri.
Caratteristiche del Contrassegno: Il Decreto Dirigenziale n. 210 del 27 giugno 2025 definisce le seguenti caratteristiche:
• Materiale: Pellicola plastificata adesiva, non rimovibile e retroriflettente.
• Dimensioni: 50 x 60 mm, con sfondo bianco e caratteri neri.
• Elementi di Sicurezza: Deve riportare l’emblema della Repubblica Italiana, incisioni antistrappo e sistemi anticontraffazione (serigrafia).
• Stampa: Affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ogni contrassegno avrà una combinazione alfanumerica unica di sei caratteri.
Applicazione del Contrassegno: Deve essere applicato in modo ben visibile e permanente.
• Posizionamento Preferenziale: Sul parafango posteriore, se il monopattino ha un alloggiamento apposito, in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino.
• Posizionamento Alternativo: Sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. In questo caso, deve essere a un’altezza tra 20 cm e 120 cm dal suolo.
• Visibilità: Deve essere posizionato in verticale e leggibile, con il lato corto in orizzontale, senza che venga coperto da accessori o parti del veicolo, e mantenuto pulito.
Composizione della Combinazione Alfanumerica:
• La combinazione sarà formata da tre lettere e tre numeri, in ordine da destra verso sinistra.
• Lettere: Partono dalla “B” e non includono vocali o lettere che possono essere confuse (come A, E, I, O, Q, U).
• Numeri: Vanno dal 2 al 9, escludendo 0 e 1.
• La sequenza viene assegnata in modo automatico per evitare doppioni e facilitare i controlli. Alcune combinazioni sono riservate o escluse per motivi istituzionali o di opportunità.
Obblighi Accessori:
• È previsto l’obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza o di sede del titolare del contrassegno, seguendo le modalità indicate all’art. 97, comma 3-bis, del Codice della Strada, che si applicano anche ai ciclomotori.
2. L’Obbligo Assicurativo
L’adozione ufficiale delle nuove targhe/contrassegni rende finalmente possibile adempiere a un altro obbligo fondamentale introdotto dalla Legge n. 177/2024: l’assicurazione per la responsabilità civile (RC) verso terzi ai sensi dell’art. 2054 c.c. per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Le precedenti disposizioni non prevedevano l’obbligo di assicurazione RC, salvo per i servizi di noleggio.
Tipologia di Assicurazione:
• L’assicurazione deve essere stipulata sul veicolo e non sulla persona. Non si tratta di una semplice assicurazione generale, ma di una polizza RCA obbligatoria specifica per i veicoli.
• La copertura assicurativa deve avere una durata annuale.
• Devono essere rispettati i massimali minimi stabiliti dalla legge.
• L’obbligo assicurativo vale sia per la circolazione in aree pubbliche sia per quella in luoghi privati.
Per i Servizi di Noleggio:
• Anche i gestori dei servizi di noleggio di monopattini sono ora tenuti a stipulare polizze RCA specifiche per ciascun monopattino acquistato. In precedenza, l’assicurazione riguardava principalmente la responsabilità civile legata all’attività di noleggio nel suo complesso.
3. La Responsabilità
Il contrassegno di identificazione serve a individuare il mezzo e il responsabile della circolazione ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada. Della violazione risponde il proprietario del veicolo come obbligato in solido.
• Per i monopattini oggetto di servizio di noleggio, pur restando l’obbligo di esposizione di un contrassegno identificativo intestato all’impresa proprietaria, in caso di violazione, la responsabilità solidale è dell’utilizzatore a cui il monopattino è stato noleggiato al momento dell’accertamento della violazione. Il contrassegno è rilasciato a nome dell’impresa autorizzata.
4. Sanzioni Amministrative
Le nuove norme prevedono specifiche sanzioni per diverse violazioni relative all’uso dei monopattini elettrici:
• Mancata o non corretta applicazione del contrassegno identificativo:
    ◦ Sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
    ◦ Alla violazione può conseguire la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino solo se il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.
    ◦ Sono previste sanzioni amministrative più severe per chi produce o distribuisce abusivamente i contrassegni. Il contrassegno abusivo è sottoposto a sequestro ai fini della confisca.
• Mancanza di copertura assicurativa:
    ◦ Sanzione amministrativa specifica, distinta da quella prevista per gli altri veicoli, da 100 a 400 euro.
    ◦ A differenza di altri veicoli, per i monopattini elettrici non sono previste misure cautelari sul mezzo né sanzioni accessorie (come il sequestro o la confisca) in caso di assenza di copertura assicurativasalvo che si tratti di monopattini con caratteristiche non conformi (es. potenza nominale continua superiore a 1 kW); in tali situazioni si applicano invece la confisca e il sequestro amministrativo del veicolo.
• Circolazione con monopattino con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste (artt. 75 e 75 bis):
    ◦ Multe da 200 a 800 euro.
    ◦ In caso di motori con potenza superiore a 1 kW, si applica la confisca del mezzo/dispositivo.
• Guida senza casco (per tutti i conducenti):
    ◦ Sanzione da 50 a 100 euro.
• Trasporto di due persone sul monopattino:
    ◦ Sanzione da 50 a 100 euro.
• Guida in assenza di indicatori di direzione o di frenata:
    ◦ Sanzione da 200 a 800 euro.
• Divieto di sosta sui marciapiedi (salvo aree designate):
    ◦ Anche se le fonti non specificano una sanzione monetaria ad hoc per i monopattini in questa specifica violazione, le norme generali sulla “sosta vietata” del Codice della Strada prevedono una multa che può variare da 42 a 173 euro. La sanzione può essere più elevata (es. 87 euro per ciclomotori e 165 euro per auto) se la violazione avviene in corsie dei mezzi pubblici o (165 euro per ciclomotori e 330 euro per auto) in stalli riservati ai disabili.
5. Altre Regole di Circolazione e Obblighi per gli Utilizzatori
Oltre agli obblighi di contrassegno e assicurazione, la Legge n. 177/2024 ha introdotto, già dal 14 dicembre 2024, una serie di nuove regole fondamentali per la circolazione dei monopattini elettrici:
• Obbligo del Casco: Il casco diventa obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini, indipendentemente dall’età.
• Limiti alla Circolazione:
    ◦ La circolazione è consentita solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
    ◦ È vietata la circolazione all’esterno del centro abitato.
    ◦ È vietata la circolazione su piste ciclabili e aree pedonali.
• Dispositivi di Sicurezza Obbligatori:
    ◦ I monopattini devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta (frecce) e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022, è un requisito di serie; quelli già in circolazione prima di tale data dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2024.
    ◦ Devono inoltre avere un segnalatore acustico (campanello)luci anteriori e posteriori e un regolatore di velocità.
• Potenza del Motore: Il motore elettrico deve avere una potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (o 0,5 kW).
• Assenza di Posti a Sedere: Devono essere privi di posti a sedere.
• Marcatura CE: Devono avere la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
• Divieto di Trasporto Passeggeri: È vietato trasportare altre persone oltre il conducente.
• Sosta e Parcheggio:
    ◦ È vietato parcheggiare i monopattini sui marciapiedi, salvo in aree specificamente designate dai comuni.
    ◦ I comuni possono individuare, con ordinanza, zone di sosta riservate ai monopattini, anche senza segnaletica fisica, purché nella parte rimanente del marciapiede sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Le coordinate GPS di tali aree devono essere pubblicamente consultabili sul sito internet istituzionale del comune.
    ◦ È comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
• Geofencing per il Noleggio: I gestori dei servizi di sharing devono installare sistemi che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree consentite.
Conclusioni e Prospettive
Le nuove norme rappresentano un passo significativo verso una maggiore sicurezza e tracciabilità nell’uso dei monopattini elettrici. L’introduzione del contrassegno e l’obbligo assicurativo sono strumenti fondamentali per responsabilizzare gli utilizzatori e facilitare i controlli da parte delle forze dell’ordine.
(R.A.)

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