Codice Penale. Novità in materia di reati contro gli animali.

Codice Penale. Novità in materia di reati contro gli animali.
Premessa Generale.

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale – n. 137 del 16 giugno 2025, ha pubblicato la Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. Questa importante riforma è entrata in vigore il 1° luglio 2025. L’intervento legislativo si è reso necessario per rafforzare la normativa in materia di tutela penale degli animali, a oltre vent’anni dalla Legge n. 189 del 2004. La riforma recepisce il riconoscimento degli animali come destinatari diretti della tutela penale, in linea con l’articolo 13 del Trattato di Lisbona e il novellato articolo 9 della Costituzione italiana (come riformato dalla legge costituzionale n. 1 dell’11 febbraio 2022), che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, e prevede che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali. L’obiettivo è fornire strumenti più efficaci per la prevenzione e il contrasto dei crimini commessi contro gli animaliDi seguito, un’analisi delle principali modifiche introdotte dalla nuova legge.

1. Modifica al Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice Penale
L’articolo 1 della Legge n. 82/2025 ha modificato la rubrica del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale, che ora si intitola “Dei delitti contro gli animali. Questa modifica è di fondamentale importanza, in quanto elimina il precedente riferimento al “sentimento per gli animali” e specifica che l’oggetto della tutela penale sono direttamente gli animali stessi, e non più l’uomo colpito nei sentimenti che prova per essi.
2. Uccisione di Animali (Art. 544-bis c.p.)

La pena per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale è stata inasprita. La reclusione passa da quattro mesi a due anni a sei mesi a tre anni, e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.

    • Condotta sanzionata: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animalePena: Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Circostanza aggravante specifica: Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
3. Maltrattamento di Animali (Art. 544-ter c.p.)
La pena per il maltrattamento di animali è stata innalzata. La reclusione, precedentemente da tre a diciotto mesi o multa, è ora stabilita da sei mesi a due anni e multa. L’aggravante disciplinata dal terzo comma (morte dell’animale) è stata estesa alle ipotesi di cui al secondo comma.
    • Condotta sanzionata: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti, lavori o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, ovvero a trattamenti che procurano un danno alla sua salute. Pena: Reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente alla pena della multa da 5.000 a 30.000 euro (non più alternativamente). Circostanza aggravante specifica: l’aggravante della morte dell’animale è estesa anche alle ipotesi di somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate o di sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla loro salute e ne causano la morte.
4. Spettacoli o Manifestazioni Vietati (Art. 544-quater c.p.)
La pena pecuniaria per chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali è stata aumentata. La multa minima è passata da 3.000 a 15.000 euro, e la massima da 15.000 a 30.000 euro.
    • Condotta sanzionata: Chiunque organizza, promuove, realizza, diffonde immagini, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie, strazio o maltrattamento agli animali. Pena: Reclusione da quattro mesi a tre anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro (l’importo della multa è stato innalzato).
5. Divieto di Combattimenti tra Animali (Art. 544-quinquies c.p.)

La pena della reclusione per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali è stata aumentata da uno a tre anni a due a quattro anni. Inoltre, la pena è estesa a chiunque partecipa a qualsiasi titolo a tali combattimenti o competizioni. Sono state introdotte tre aggravanti a effetto speciale che comportano un aumento superiore a un terzo della pena edittale: concorso nell’attività delittuosa con minori, partecipazione di persone armate, e riproduzioni/pubblicità dei contenuti. È prevista una nuova ipotesi di reato per chi alleva o addestra animali destinati ai combattimenti (pena da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro). Le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate sono anch’esse punite con la reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.

    • Condotta sanzionata (promozione, organizzazione, direzione): Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Pena: Reclusione da due a quattro anni (pena innalzata). Estensione: La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.
    • Condotta sanzionata (allevamento o addestramento): Chiunque, al di fuori dei casi di concorso, alleva o addestra animali destinandoli ai combattimenti. Pena: Reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.
    • Condotta sanzionata (scommesse): Chiunque effettua scommesse sui combattimenti o sulle competizioni vietate. Pena: Reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro.
6. Nuove Circostanze Aggravanti (Art. 544-septies c.p.)
È stato introdotto l’articolo 544-septies nel Titolo IX-bis del codice penale, che prevede un’aggravante a effetto comune (pena aumentata fino a un terzo) per i delitti di uccisione di animali (544-bis), maltrattamento (544-ter), spettacoli vietati (544-quater), combattimenti (544-quinquies) e uccisione o danneggiamento di animali altrui (638), qualora i fatti siano commessi:
        ▪ in presenza di minori.
        ▪ nei confronti di più animali.
        ▪ attraverso la diffusione di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso tramite strumenti informatici o telematici.
7. Uccisione o Danneggiamento di Animali Altrui (Art. 638 c.p.)
L’articolo 638 c.p. è stato riformulato. Ora punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
    • Condotta sanzionata: Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Pena: Reclusione da uno a quattro anni. Perseguibilità: Il reato è ora perseguibile d’ufficio.
8. Abbandono di Animali (Art. 727 c.p.)
L’importo minimo dell’ammenda per la contravvenzione di abbandono di animali è stato innalzato da 1.000 a 5.000 euro. L’importo massimo rimane 10.000 euro. La legge specifica inoltre che “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze” soggiace alla stessa pena. All’accertamento di tale reato, se commesso con veicoli, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
    • Condotta sanzionata (abbandono): Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Pena: L’ammenda minima è innalzata da 1.000 a 5.000 euro (con un massimo di 10.000 euro). Sanzione amministrativa accessoria: Se il fatto è commesso mediante l’uso di veicoli, si applica la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
    • Condotta sanzionata (detenzione incompatibile): Chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
9. Reati Contro la Fauna Selvatica Protetta (Artt. 727-bis e 733-bis c.p.)
Per l’uccisione, cattura o detenzione di esemplari di specie animale selvatica protetta (Art. 727-bis c.p.), la pena è ora l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda fino a 8.000 euro. Sono esclusi i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Per la distruzione o il deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.), la pena è l’arresto da tre mesi a due anni e l’ammenda non inferiore a 6.000 euro.
10. Affido Definitivo dell’Animale Oggetto di Sequestro o Confisca (Art. 260-bis c.p.p.)
È stato introdotto l’articolo 260-bis nel codice di procedura penale. L’autorità giudiziaria, nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e all’articolo 4 della Legge n. 201/2010 (traffico illecito di animali da compagnia), può disporre l’affido definitivo di animali vivi, anche su istanza della persona offesa o delle associazioni riconosciute (di cui all’Art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale). Questo avviene previo versamento di una cauzione per ciascun animale, il cui importo è stabilito dall’autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia, dello stato sanitario e dei costi di gestione a lungo termine dell’animale. La cauzione è versata al Fondo unico giustizia e rimane a disposizione fino alla sentenza definitiva. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo per le variazioni anagrafiche e si estende anche a eventuali cuccioli nati durante il sequestro o la confisca. Le associazioni di cui all’Art. 19-quater possono individuare singole persone fisiche o altri enti/associazioni a cui affidare gli animali, con decreto emesso a nome dell’affidatario individuato, sempre previo versamento della cauzione.
11. Divieto di Abbattimento o Alienazione degli Animali (Art. 544-sexies c.p.)
È stato aggiunto un comma all’articolo 544-sexies c.p. che introduce il divieto per l’indagato, imputato o proprietario di abbattere o alienare a terzi gli animali oggetto di procedimenti per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. e all’articolo 4 della Legge n. 201/2010, sia consumati che tentati. Questo divieto vale anche se non è stato disposto il sequestro degli animali, e si estende fino alla pronuncia della sentenza definitiva, fatta salva la possibilità di affido definitivo ai sensi dell’articolo 260-bis c.p.p..
    • Condotta sanzionata: All’indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali.
    • Condizioni: Questo divieto si applica quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale e all’articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 (consumati o tentati), fino alla sentenza definitiva, anche qualora sugli animali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.
    • Sanzione: La violazione di questo divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
12. Misure di Prevenzione
Le misure di prevenzione previste dal Libro I, Titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) del codice penale o dei delitti previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201 (traffico illecito di animali da compagnia).
13. Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (Art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001)
È stato introdotto l’articolo 25-undevicies nel Decreto Legislativo n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni, anche prive di personalità giuridica. Per la commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. In caso di condanna, si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, dello stesso decreto, per una durata non superiore a due anni. Tali disposizioni non si applicano ai casi previsti dall’articolo 19-ter (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali).
14. Traffico Illecito e Introduzione Illecita di Animali da Compagnia (Legge 4 novembre 2010, n. 201)
    • Traffico illecito (Art. 4): La pena è stata inasprita a reclusione da quattro a diciotto mesi e multa da 6.000 a 30.000 euro per l’introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o passaporto individuale. La pena è aumentata se gli animali hanno meno di dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive veterinarie.
    • Introduzione illecita (Art. 5): Le sanzioni amministrative pecuniarie sono state aumentate. Per l’introduzione illecita di animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuale, la sanzione varia da 200 a 2.000 euro per ogni animale (precedentemente da 100 a 1.000 euro).
    • Revoca dell’Autorizzazione (Art. 6): La revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasportatore o del titolare dell’azienda commerciale è prevista se, nel periodo di tre anni, si commettono tre violazioni (prima cinque) delle disposizioni relative all’introduzione illecita di animali da compagnia o dell’articolo 13-bis, comma 3, del D.Lgs. 28/1993.
      • Condotta sanzionata: Chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti di passaporto individuale.
      • Condotta sanzionata (trasporto o cessione illecita): Chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni.
      • Pena (amministrativa): Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 3.000 euro per ogni animale se questi hanno un’età inferiore a dodici settimane o provengono da zone soggette a misure restrittive veterinarie.
15. Divieto di Detenzione di Animali di Affezione alla Catena (Art. 10 L. 82/2025)
È stato introdotto il divieto per il proprietario o detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli legati con la catena o altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento. Sono previste eccezioni per documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
    • Condotta sanzionata: È fatto divieto al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento.
    • Eccezioni: Il divieto non si applica se la detenzione alla catena è imposta da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
    • Sanzione: La violazione è sanzionata in via amministrativa, “salvo che il fatto non costituisca reato,” il che significa che può integrare i reati di maltrattamento (Art. 544-ter) o detenzione incompatibile (Art. 727, comma 2) se la condotta determina lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze all’animale.
16. Sanzioni Amministrative in Materia di Identificazione e Registrazione degli Animali da Compagnia (Art. 11 L. 82/2025 che modifica Art. 20 D.Lgs. 134/2022)
Il proprietario, detentore o operatore di un animale da compagnia che non adempie all’obbligo di identificazione non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista se adempie volontariamente all’obbligo, a condizione che la violazione non sia già stata contestata.
17. Funzioni di Polizia Giudiziaria per i Reati Contro gli Animali (Art. 12 L. 82/2025 che modifica Art. 6 L. 189/2004)
Per l’emanazione del decreto del Ministro dell’Interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali, dovrà essere sentito anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
18. Divieto di Utilizzo Pelli e Pellicce di Gatti Domestici (Art. 14 L. 82/2025 che modifica L. 189/2004)
Viene previsto il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.
Schema Riepilogativo delle Principali Modifiche per gli Operatori di Polizia
Fattispecie di Reato / Disciplina
Prima della L. 82/2025
Dopo la L. 82/2025
Riferimenti
Rubrica Titolo IX-bis c.p.
“Dei delitti contro il sentimento per gli animali”
Dei delitti contro gli animali
Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.)
Reclusione da 4 mesi a 2 anni; (sevizie/sofferenze gravi)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 5.000 a € 30.000. Se con sevizie/prolungamento sofferenze: Reclusione da 1 a 4 anni e multa da € 10.000 a € 60.000
Maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.)
Reclusione da 3 a 18 mesi o multa
Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa (multa invariata). Aggravante per morte estesa
Spettacoli/manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.)
Multa da € 3.000 a € 15.000
Multa da € 15.000 a € 30.000
Combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies c.p.)
Reclusione da 1 a 3 anni. Pena per proprietari/detentori consenzienti
Reclusione da 2 a 4 anni. Pena estesa a chiunque partecipa. Introdotte aggravanti (minori, armi, diffusione), reati per allevamento/addestramento e scommesse
Abbandono di animali (Art. 727 c.p.)
Ammenda da € 1.000 a € 10.000
Ammenda da € 5.000 a € 10.000. Stessa pena per detenzione in condizioni incompatibili/gravi sofferenze. Sospensione patente se fatto con veicolo
Uccisione/danneggiamento animali altrui (Art. 638 c.p.)
(Formulazione precedente differente)
Reclusione da 1 a 4 anni se 3 o più animali in gregge/mandria, o su bovini/equini
Uccisione/cattura specie protette (Art. 727-bis c.p.)
Arresto da 1 a 6 mesi o ammenda fino a € 4.000
Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda fino a € 8.000
Deterioramento habitat protetto (Art. 733-bis c.p.)
Pena precedente non specificata nelle fonti
Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda non inferiore a € 6.000
Traffico illecito animali da compagnia (Art. 4 L. 201/2010)
Reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da € 3.000 a € 15.000
Reclusione da 4 a 18 mesi e multa da € 6.000 a € 30.000
Introduzione illecita animali da compagnia senza identificazione (Art. 5 L. 201/2010)
Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.000 per animale
Sanzione amministrativa da € 200 a € 2.000 per animale
Revoca autorizzazione trasportatore/commerciante (Art. 6 L. 201/2010)
5 violazioni in 3 anni
3 violazioni in 3 anni
Detenzione alla catena (Art. 10 L. 82/2025)
Non specificato (regolamentazioni regionali)
Vietata (salvo ragioni sanitarie/sicurezza temporanea); sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000
Identificazione volontaria animali da compagnia (Art. 20 D.Lgs. 134/2022)
Sanzione amministrativa pecuniaria
Nessuna sanzione se identificazione avviene volontariamente e non è già stata contestata la violazione
Affido definitivo animali sequestrati/confiscati (Art. 260-bis c.p.p.)
Non presente
Introdotto: possibilità di affido definitivo ad associazioni/subaffidatari previo versamento cauzione. Costituisce titolo per variazioni anagrafiche
Divieto di abbattimento/alienazione durante indagini (Art. 544-sexies c.p.)
Non presente
Introdotto: divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali fino a sentenza definitiva (anche senza sequestro), salvo affido definitivo
Misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011)
Non applicabili specificamente a questi reati
Applicabili a chi abitualmente commette reati ex artt. 544-quater, 544-quinquies c.p. o L. 201/2010
Responsabilità amministrativa enti (Art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001)
Non presente
Introdotto: sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive (max 2 anni) per enti responsabili dei delitti ex artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 c.p. (con esclusioni)
Pelli e pellicce di gatti domestici (Art. 14 L. 82/2025)
Non specificato
Vietato l’utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus
Coordinamento Forze di Polizia (Art. 6 L. 189/2004)
Ministro delle politiche agricole e forestali, Ministro della salute
Aggiunto: sentito anche il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Considerazioni per l’Operatività
Le nuove disposizioni rafforzano la tutela degli animali riconoscendoli come soggetti di diritto e inaspriscono le pene per numerosi reati, estendendo l’applicabilità di misure di prevenzione e responsabilità anche agli enti. Particolare attenzione è stata posta alla gestione degli animali sottoposti a sequestro o confisca, con l’introduzione della possibilità di affido definitivo per garantirne protezione e benessere. La vigilanza sul rispetto della legge è affidata anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina.
(R.A.)

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