I segnali stradali di preavviso relativi ad un successivo controllo della velocità devono essere posti con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, senza per questo stabilire una distanza minima tra i segnali e le postazioni di controllo. A questo proposito non assume nessun rilievo, inoltre, la mancata ripetizione della segnalazione dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada (Cfr. Cassazione n. 9770 del 12.05.2016)