Sono 482 milioni 520mila euro i fondi – previsti nel ‘pacchetto Salute’ contenuto nell’ultima bozza del cosiddetto Dl agosto – stanziati per ‘recuperare’ prestazioni ambulatoriali, screening e ricoveri ospedalieri non erogati a causa dell’emergenza Covid-19, e abbattere così le liste di attesa in sanità. Lo stanziamento aggiuntivo servirà a coprire gli straordinari di medici, veterinari e operatori sanitari la cui tariffa oraria sarà aumentata. Dall’entrata in vigore del decreto, dunque, e fino al 31 dicembre 2020, “le Regioni e le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale – si legge nella bozza – possono avvalersi degli strumenti straordinari” “anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale”.
In particolare, l’articolo 28 della bozza di decreto prevede che “limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri”, Regioni e Province autonome, nonché gli enti del Ssn possano “ricorrere alle prestazioni aggiuntive” in libera professione intramoenia “della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Ssn” con un aumento di tariffa oraria “in deroga alla contrattazione”, la cui entità non è ancora quantificata nella bozza. Il provvedimento specifica inoltre che “restano ferme le disposizioni vigenti” relativamente “ai volumi” di straordinari “erogabili nonché all’orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal primo gennaio 2021 – si precisa – sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto”.
E ancora: potranno “ricorrere alle prestazioni aggiuntive” “del personale del comparto sanità dipendente del Ssn”, con gli stessi limiti di tempo e di “volumi”; “reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie anche in deroga ai Ccnl di settore o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa”.
Sempre fino al 31 dicembre 2020, “limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening” è consentito a Regioni e Province autonome di ricorrere alle prestazioni aggiuntive in intramoenia della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Ssn. E di “incrementare il monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna” “nel limite di 10 milioni di euro”.
Inoltre, per l’anno 2020 è incrementato in misura pari all’1% il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato. “I tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate dalle regioni e dalle province autonome, in coerenza con il limite di spesa – si legge nella bozza – potranno pure essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 2021 qualora al 31 dicembre 2020 non si sia determinato un completo riassorbimento della domanda di assistenza non soddisfatta durante lo stato di emergenza.
Il provvedimento prevede poi il ‘coinvolgimento’ dei medici specializzandi in corsia, con preci limiti. “Ferma restando la supervisione del tutor” – si legge – “i medici iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano stilare in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche – precisa il Dl – è invece riservata al medico specialista”.
La bozza riporta poi all’articolo 29 un ‘chiarimento’ relativo al cosiddetto ‘Bonus Covid’, contenuto in una norma del Dl ‘Cura Italia’, ovvero sull’ammontare delle risorse per il bonus destinato al personale impiegato nell’emergenza. Ebbene, nel Dl Agosto si fornisce una “interpretazione autentica”, definendo che la misura si “interpreta nel senso che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma”.
Infine, per accedere ai fondi le Regioni dovranno presentare ai ministeri della Salute e dell’Economia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl, un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.