Non è configurabile il reato di furto in abitazione, ex art. 624 bis, c.p. nel caso in cui lo stesso sia perpetrato all’interno della stanza di degenza di un ospedale, non potendo la stessa essere considerata luogo di privata dimora. Da un lato, la mancanza dei requisiti della “stabilità” e della “durata apprezzabile” in merito al rapporto tra degente e camera della struttura sanitaria. Dall’altro, la titolarità dello “ius excludendi alios”, con la relativa competenza a disciplinare l’accesso al sito, appartiene al rappresentante legale della struttura sanitaria o al primario del reparto e non al paziente ricoverato (Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 27 novembre 2018, n. 53200).
RA