La conduzione dei veicoli stranieri in Italia

La conduzione dei veicoli stranieri in Italia

Aggiornata la disciplina per la conduzione in Italia dei veicoli stranieri, in vigore dal 1° febbraio 2022.

L’articolo 2 della L. 238/2021 (pubblicata sulla G.U. 17 gennaio 2022, n. 12) avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020″, ha completamente riordinato la materia relativa alla conduzione di veicoli stranieri sul territorio della nostra nazione. Nello specifico, con le modifiche e la parziale abrogazione dell’art. 93 del Codice della Strada, è stato eliminato l’impianto sanzionatorio introdotto con la riforma dell’anno 2018. La disciplina è stata trasfusa nell’art. 93 bis del Codice della Strada, che ha espressamente disciplinato le condizioni necessarie per condurre sul territorio nazionale Italiano motoveicoli, autoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero. La medesima disciplina non si applica ai veicoli con targa CD (Corpo Diplomatico), CC (Corpo Consolare), EE (Escursionisti Esteri), AFI e AFI Official (Autorità Militare NATO). Il provvedimento normativo richiamato è vigente dal 1° febbraio 2022 e le disposizioni contenute nel nuovo articolo 93 bis, comma 2, C.d.S., sono esecutive dal 19 marzo, ovvero decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della norma sulla G.U.

La circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero è vincolata alla residenza della persona che conduce il veicolo o che comunque ha la disponibilità del mezzo. 

  1. Il veicolo può circolare in Italia per un anno dall’ingresso nel territorio dello Stato, se nella disponibilità di una persona fisica o giuridica, residente all’estero e condotto da persona non residente in Italia. Decorso il termine indicato, il veicolo estero condotto da persona non residente in Italia o nella disponibilità di persona residente all’estero non può più circolare e deve quindi essere esportato o reimmatricolato in Italia. Per il rispetto della normativa è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
    • il veicolo deve essere di proprietà di persona fisica o giuridica residente all’estero.
    • Il veicolo deve essere condotto da persona non residente in Italia.
    • Devono essere state correttamente adempiute le formalità doganali o quelle relative alle imposte in ambito Unione Europea ove richieste.
  2. Il veicolo può circolare nel rispetto di specifiche condizioni se condotto da persona fisica residente in Italia ovvero se in Italia è nella disponibilità di persona fisica o giuridica residente in Italia. La fattispecie disciplinata, al momento, dall’art. 93 bis del Codice della Strada, riguarda i veicoli che sono:
    1. di proprietà di soggetti residenti in Italia. In questo caso, la circolazione dei veicoli è consentita per un termine massimo di 3 mesi dalla data di acquisizione della residenza in Italia. Decorso tale termine il veicolo deve essere immatricolato in Italia.
    2. condotti da persone residenti in Italia, quando il veicolo è nella loro disponibilità anche se intestato ad altri soggetti. E’ necessario presentare idonea documentazione del titolo di possesso in caso di conducente residente in Italia e non coincidente con l’intestatario. Se la disponibilità del veicolo supera i 30 giorni in un anno, anche non consecutivi, vi è l’obbligo di registrazione in elenco pubblico tenuto dal PRA (Pubblico Registro dei Veicoli Esteri – REVE. La stessa registrazione deve essere presentata presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico o allo Sportello Telematico dell’Automobilista). Come tale, la registrazione al registro indicato, su richiesta dell’interessato, deve essere effettuata nei seguenti casi: a) veicolo intestato a soggetto estero dato in utilizzo per un periodo superiore a 30 giorni anche non continuativi, nell’anno solare, a vario titolo (comodato, leasing, ecc.) ad un soggetto residente in Italia. Il documento dovrà avere data certa con indicazione espressa della durata dell’utilizzo. Tale obbligo ricade su chi utilizza il veicolo. B) veicoli immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati residenti in Italia, che svolgono la loro attività presso un’azione con sede in uno stato limitrofo (Principato di Monaco, Germania, Principato di Liechtenstein, Croazia) o confinante (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Città del Vaticano). Anche in questo caso l’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo. La documentazione del possesso deve essere sottoscritta ed avere data certa. La persona indicata nel titolo di possesso per il quale è stata effettuata la registrazione risponde come obbligato in solido, insieme con il proprietario del veicolo immatricolato all’estero. La normativa prevede delle precise esclusioni dall’obbligo: cittadini residenti a Campione d’Italia; personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e loro familiari conviventi; personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero; conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni, che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nello stesso territorio con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa; proprietario del veicolo residente all’estero e presente a bordo (secondo quanto disposto dall’art. 132 del CdS). Resta esclusa dalla registrazione, inoltre, il lavoratore dipendente residente in Italia che utilizza un veicolo immatricolato all’estero, in relazione al quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo.
    3. nella disponibilità di persone giuridiche aventi sede in Italia e condotti da persone dipendenti o collaboratori anche se non residenti in Italia.

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(R.A.)

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