La Corte di Cassazione ha stabilito che parcheggiare il veicolo in modo tale da impedire la chiusura del cancello di accesso all’area privata nonchè il transito dei mezzi attraverso l’apertura dell’area individuata, ha posto in essere una condotta idonea a privare coattivamente la parte offesa della libertà di azione e di determinazione, configurando il reato di violenza privata (Cfr. Cassazione sentenza 12/09/2018 n. 40482) (Fonte EGAF).