Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del S.S.N. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360).
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”

(1) Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di
esenzioni a norma dell’articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l’abrogazione (art. 8) di tutte le
precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate.
Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed
esenzione a far data dal 1º maggio 1998.
(2) Con dd.p.r. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina
concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
(3) La denominazione «professione sanitaria ausiliariaº contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitariaº ex art. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42.
(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata
in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a
tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r.
13 settembre 1999.

Art. 1. I princìpi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio
sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del
servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei
cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli
individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.
Art. 2. Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle
comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa
sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione
scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario
nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei
fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei
soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e
da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) Lettera soppressa dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell’ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui
all’articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
Art. 4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di
lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di
carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di
efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1).
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l’esercizio della funzione di cui al precedente
comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del
Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività
delegate alle regioni. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora
l’inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento
degli atti relativi in sostituzione dell’amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 6. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria;
l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni
previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l’informazione concernenti i prodotti chimici
usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari
e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati
anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego, il commercio all’ingrosso, l’esportazione, l’importazione, il transito,
l’acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle
regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l’elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli
alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d’uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l’impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare
l’equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell’energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l’impiego delle
sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
n) l’omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l’Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la
durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l’ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per
l’esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all’estero dagli operatori sanitari ai fini
dell’ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a
scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti
l’obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all’impiego dei principi attivi, degli
additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all’alimentazione zootecnica, nonché quelle relative
alla produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l’organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all’accertamento tecnico-sanitario
delle condizioni del personale dipendente.
Art. 7. Funzioni delegate alle regioni.
delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l’attuazione degli adempimenti disposti dall’autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell’idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all’approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base ad un
programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi
profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle
malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di
porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da
attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive,
di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L’esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1º gennaio 1981.
Art. 8. Consiglio sanitario nazionale.
Consiglio soppresso dall’art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Art. 9. Istituto superiore di sanità.
L’Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell’ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello
Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle regioni con l’Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell’ambito dell’attività governativa
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 5.
L’Istituto per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e
servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facoltà
è inoltre consentita all’Istituto su richiesta delle regioni.
L’Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le
università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità
pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l’Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell’ambiente; predispone i propri programmi di
ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
L’Istituto svolge l’attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (4).
1. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. (2) Comma abrogato dall’art. 24-bis, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
1. (3) Sostituisce il secondo comma dell’art. 4, l. 7 agosto 1973, n. 519.
2. (4) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell’art. 13, l. 7 agosto 1973, n. 519.
Art. 10. L’organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L’unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente
legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità
sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di
pronto intervento.
Art. 11. Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l’intervento sanitario con gli interventi negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di
competenza delle regioni;
b) unificare l’organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione
democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo,
predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio regionale,
delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi della
sanità militare territoriale competenti. Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l’uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si
ritengano necessari;
b) l’uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienicosanitarie
dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con
gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All’atto della determinazione degli ambiti di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano (1).
(1) A decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui al presente articolo inerenti i distretti scolastici, sono da intendersi
abrogate e sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a 7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg.
233/1999, cit.).
Art. 12. Attribuzione delle province.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell’ambito dei piani
sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al
quinto comma del precedente articolo 11.
Art. 13. Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o
associata
mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle
unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all’art. 55. Disciplinano inoltre,
anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell’unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all’attuazione dei singoli servizi.
Art. 14. Unità sanitarie locali.
L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un
territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell’ambito delle proprie competenze, l’unità sanitaria locale provvede in particolare:
a) all’educazione sanitaria;
b) (Omissis) (1);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all’assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e
sulle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso
veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con
esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell’articolo 6.
(1) Lettera abrogata dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L’unità sanitaria locale, di cui all’articolo 10, secondo comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni,
singoli o associati, e delle comunità montane. Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l’assemblea generale (1);
2) il comitato di gestione e il suo presidente (1);
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (2).
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio (2).
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all’art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione
trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della
sanità e del tesoro (2).
L’assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall’assemblea generale dell’associazione dei comuni, costituita ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se
l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
c) dall’assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell’unità sanitaria locale.
Qualora il territorio dell’unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l’assemblea
sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali
dell’attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai
consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge.
L’assemblea generale dell’associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da rappresentanti dei
comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di
particolare rilievo dell’associazione dei comuni. L’assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale
nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell’unità sanitaria locale. Gli atti relativi all’approvazione dei
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei
regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee
generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della
comunità montana, quando il territorio di questa coincide con l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale. La legge regionale
detta norme per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l’autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell’unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione
degli operatori, anche mediante l’istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale, articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed
amministrativa e collegiale preposto all’organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione
del personale. Per il personale preposto all’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo
comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela
della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma
dell’articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell’unità sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi,
anche con riferimento alle norme di cui all’articolo 47;
5) predisporre l’organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il
principio dell’intesa con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per
gli atti svolti dalla
comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo (3).
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell’unità sanitaria locale con i
servizi sociali esistenti nel territorio (4).
(1) Vedi, ora, il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art. 13, l. 26 aprile
1982, n. 181.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 8, l. 23 marzo 1981, n. 93.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 16. Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell’ambito di ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio
zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale
individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell’articolo 18 (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 17. Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all’articolo 19, primo
comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell’ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l’articolazione dell’ordinamento degli ospedali in
dipartimenti, in base al principio dell’integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del
collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello
della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di
gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all’articolo 34 della presente legge (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 18. Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell’ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri
che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l’organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,
attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l’acquisizione degli elementi idonei ad accertarne
l’efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell’unità sanitaria locale competente per
territorio;
d) la composizione dell’organo di gestione dell’unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione
in riferimento alle specifiche esigenze della gestione (1).
(1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 19. Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei
servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da
quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei
regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si
trovano.
Art. 20. Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di
vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell’articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di
protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell’unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall’articolo
14 (1);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di
residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli
strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a),
b), c), d) ed e) dell’articolo 7 (1);
d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le
loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di
insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario
e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività
di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto
industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo
articolo 22, sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure
necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste
da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali
ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all’unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1º gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per la tutela della salute dei lavoratori
[e la salvaguardia dell’ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del
lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive (1).
In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su
proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui
al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d’accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall’art. 8, secondo
comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall’art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Contro i provvedimenti adottati dal
personale ispettivo, nell’esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale
che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 22. Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 23. Delega per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, commercio e artigianato e dell’agricoltura e foreste (1), un decreto avente
valore di legge ordinaria per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell’industria, commercio e artigianato e dell’agricoltura e foreste (1) ed i suoi programmi di attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2).
L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell’Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le
funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all’Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato
preposti ai settori del lavoro e della produzione. All’istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di
elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l’evoluzione tecnologica degli
impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei
relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi
personali di protezione e dei prototipi.
L’Istituto svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello
Stato di cui all’art. 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e collabora
con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e
le consulenze necessarie per l’attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con l’Istituto sono disciplinate nell’ambito dell’attività governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 5.
L’Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l’assolvimento dei propri
compiti istituzionali. L’accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l’espletamento dei
compiti previsti dal precedente comma.
L’Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell’Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L’Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l’Istituto superiore di
sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l’energia nucleare. Esso
si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere
chiamati a collaborare all’attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L’Istituto cura
altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell’Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a
realizzare l’obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L’Istituto collabora alla
formazione ed all’aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali. L’Istituto provvede altresì
ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette
ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero dell’interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le di
sposizioni riguardanti le attività connesse con l’impiego pacifico dell’energia nucleare. (1) Ora Ministero delle politiche agricole
e forestali.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro [e d vita] e di omologazioni (1).
Il Governo è delegato ad emanare, [entro il 31 dicembre 1979,] su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al
fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l’integrità
fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge (1).
L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l’unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni
della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l’emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi
tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l’istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le
cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di
sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l’acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di
seguire sistematicamente l’evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l’impiego
di macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di
sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo,
anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l’agibilità, nonché l’obbligo di
notifica all’autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di
impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l’obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle
esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei
rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l’inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di
nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell’attività in
stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d’uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti,
sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l’aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica,
fisica e biologica di cui all’ultimo comma dell’art. 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da
adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l’adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di
igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all’esercizio delle funzioni riservate
allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e
dai comuni al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l’omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei
prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le
necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare
in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a
lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all’esercizio di servizi ed impianti
gestiti dalle ferrovie dello Stato, all’esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all’esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in
materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
(1) Rubrica e comma così modificati dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 25. Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono l’assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare.
L’assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale
operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in
ogni momento, a richiesta dell’assistito o del medico; in quest’ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma,
presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l’utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39,
41 e 42 della presente legge (1).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della
presente legge (1).
L’utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio
per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle
prestazioni stesse. In tal caso l’unità sanitaria locale rilascia immediatamente l’autorizzazione con apposita annotazione sulla
richiesta stessa. L’autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa
vigente, è a totale carico dell’assistito (1) (2).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato
immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad
accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l’unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa
annotazione (1).
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell’ambito delle
loro strutture (1).
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell’utente in forme che consentano la riduzione dei
ricoveri ospedalieri (1).
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo
uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell’art. 5 della presente legge (1).
L’assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel
territorio della regione di residenza dell’utente. Nell’osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso
gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel
piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in
strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere
consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
(1) Gli attuali commi dal sesto al dodicesimo così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo per effetto dell’art. 3, d.l. 26
novembre 1981, n. 678, conv. in l. 26 gennaio 1982, n. 12.
(2) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, d.l. 30 maggio 1994, n. 325, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467.
Art. 26. Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale,
quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione
in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo
approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell’art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono approvati un nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 27. Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell’assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L’unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all’aggiornamento del libretto sanitario personale,
i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell’anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure praticate durante il
servizio di leva.
Il libretto è custodito dall’interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico
nell’esclusivo interesse della protezione della salute dell’intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), è approvato il modello del libretto sanitario
personale comprendente le indicazioni relative all’eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario,
a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1), le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai
quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono
utilizzati a scopo epidemiologico dall’Istituto superiore di sanità oltre che per l’aggiornamento ed il miglioramento dell’attività
sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 28. Assistenza farmaceutica.
L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di
cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico
curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale.
L’unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all’articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai
successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare
direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono
titolari enti pubblici e per l’impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale
disciplina l’acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e
servizi, nonché il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’unità sanitaria locale.
Art. 29. Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell’autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e
per indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine
previste dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente
l’autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell’attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme
previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
Art. 30. Prontuario farmaceutico.
L’art. 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal 1º gennaio 1994, il Prontuario farmaceutico di cui al presente
articolo.
Art. 31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull’attività di informazione
scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
E’ vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all’obbligo della presentazione di
ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell’articolo 30.
Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all’articolo 29, il Ministro della sanità determina con
proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel
precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia
della Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive
comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall’Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e
di ricerca, nonché dall’industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l’informazione scientifica sui farmaci,
finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell’attività
degli informatori scientifici.
Nell’ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel
rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità.
Il programma per l’informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di
campioni gratuiti di farmaci.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle
farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario
provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale
relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi
provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine pubblico.
Art. 33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della
persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti
la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte
ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L’unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici
tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell’ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l’istituzione di servizi a struttura
dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell’articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia
mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che
le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo
comma dell’articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto
nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di
diagnosi e cura all’interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti
letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mental e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all’articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all’articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo
comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata
convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell’infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell’interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in
tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con
le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la
eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell’infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti
di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il
sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l’udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le
prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art. 36. Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al
presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell’art. 6, lett. t), e
convenzionate ai sensi dell’art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all’art. 53 e nelle forme
stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 3.
La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel
settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.
(Omissis) (1).
Le aziende termali già facenti capo all’EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l’ulteriore destinazione agli enti locali, in
base alla procedura prevista dall’art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n.
641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il
31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
(1) Comma abrogato dall’art. 15, l. 31 dicembre 1991, n. 412.
Art. 37. Delega per la disciplina dell’assistenza sanitaria agli italiani all’estero, ai cittadini del comune di Campione d’Italia ed al
personale navigante.
Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare
l’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro
familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d’urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all’estero
connesso alla prestazione di attività lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell’articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l’erogazione
dell’assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro
familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di
Campione d’Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell’articolo 3, non possono essere
erogati dall’unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all’assistenza stessa in virtù di
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia, nonché in attuazione della legge 2
maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
i [Ministri della marina mercantile, dei trasporti] (1), degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per
disciplinare l’erogazione dell’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, secondo i principi
generali e con l’osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto
personale (2)
(1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero, non appartengono alle categorie
indicate nell’articolo 2 del d.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 e versano in disagiate condizioni economiche, non prevede forme di
assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore.
Art. 38. Servizio di assistenza religiosa.
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della
libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l’unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari
diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
Art. 39. Cliniche universitarie e relative convenzioni.
Fino alla riforma dell’ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente
alle attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l’università stipulano convenzioni
per disciplinare, anche sotto l’aspetto finanziario:
1) l’apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria
regionale;
2) l’utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità
sanitarie locali e l’apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell’università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell’articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai
requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della
sanità;
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell’attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del
personale docente delle facoltà di medicina e l’apporto all’insegnamento di personale ospedaliero laureato e di altro personale
laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera
alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle
universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il
numero di quelle a direzione universitaria. Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate
previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti
della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall’università, fermo
restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l’attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari
nazionali e regionali;
2) che l’istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi
oneri connessi all’assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d’intesa tra regioni ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove
divisioni, sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all’art. 50, L. 12 febbraio 1968, n. 132,
sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1) e la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle
unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l’università e l’unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla
base della legislazione vigente le materie indicate nell’art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni, il
Consiglio sanitario nazionale (1) e la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 40. Enti di ricerca e relative convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all’articolo 39 della presente legge, potranno
essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Art. 41. Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all’unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle
disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l’assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all’art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all’unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina
vigente per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al
nuovo ordinamento dell’Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in
conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all’assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che
abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l’ospedale Galliera di Genova e con il
Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
Le regioni, nell’assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al
presente articolo.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 42. Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono
specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il
Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale (1).
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio
sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei
presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai
competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria,
sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), che tengano conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo
quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività
assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell’articolo 49. L’annullamento delle deliberazioni adottate in
deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità
scientifiche dell’istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica (2).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(Omissis) (3).
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(2) Ora Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(3) Comma abrogato dall’art. 8, d.lg. 30 giugno 1993, n. 269.
Art. 43. Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.
La legge regionale disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di
cui all’articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,
su quelle convenzionate di cui all’articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e
aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all’articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge
12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente
a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a
seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi
dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I
rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e devono prevedere fra l’altro forme e
modalità per assicurare l’integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali. Sino all’emanazione della legge
regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968,
n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 44. Convenzioni con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di cui all’articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all’articolo
precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all’articolo precedente, da stipularsi in armonia col
piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all’articolo 36. Dette convenzioni sono stipulate dalle
unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1).
Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia
anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 45. Associazioni di volontariato.
riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le
cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente
riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all’art. 25 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto
procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l’istituzione, a dichiarare l’esistenza delle condizioni previste nel comma
precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Sino all’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche
sono regolati da apposite convenzioni nell’ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.
Art. 46. Mutualità volontaria.
La mutualità volontaria è libera.
E’ vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni
mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria prestata dal
servizio sanitario nazionale.
Art. 47. Personale dipendente.
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente
dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità
sanitarie locali è demandata all’organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo
funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate
uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall’ottavo comma del presente
articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono
trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza
e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all’articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all’esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle
unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui
all’articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l’esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo pieno l’esercizio delle attività didattiche e
scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per l’aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi
aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale
delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre
a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della
Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità
sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli
hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell’ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie
locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell’ambito delle singole unità sanitarie locali l’assunzione avviene nella qualifica funzionale
e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro
attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all’articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell’articolo 43 fatti salvi i
diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a
rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i
criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l’immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato,
del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30
giugno 1978 ed in servizio all’atto dell’entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e
istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l’attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui
devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a
singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo
pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono
disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell’ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è costituita
rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui
all’articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.
L’accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto
decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E’ fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura
che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo
scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l’indennità di bilinguismo in
provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità
personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la
organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto
personale.
Art. 48. Personale a rapporto convenzionale.
L’uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull’intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il
Governo, le regioni e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell’ANCI per la stipula
degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all’articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.
L’accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto
decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il
numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il
diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l’istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l’accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di
favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle
ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la
regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli
impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio
ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni,
previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l’incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di
cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal
precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni
esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i
medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici
ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste
nell’interesse dell’assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull’attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi
derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per
la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni
paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l’aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell’assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione
dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di
operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali
con tutte le farmacie di cui all’articolo 28. nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni
professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l’espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E’ altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in
contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali
collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere
deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni
uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia
al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell’ordine. Il
Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell’albo
professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l’ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le
convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del
loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15
ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.
Art. 49. Controlli sulle unità sanitarie locali.
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all’art. 55, L.
10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante
del Ministero del tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge (1).
I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale
dipendente indicati nell’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore
amministrativo dell’ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non
sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo (2).
Il comitato di gestione, d’ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell’esercizio del potere di autotutela può entro 20
giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (2).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria (3).
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei
comuni e delle province s’intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano si
esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi predisposti
dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli
assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell’esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed
efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli
stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali (4).
(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l’originario comma primo per effetto dell’art. 13, l. 26 aprile 1982, n.
181.
(2) Comma aggiunto dall’art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638.
(3) Comma prima modificato dall’art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638 e poi così
sostituito dall’art. 17, l. 22 dicembre 1984, n. 887.
(4) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 50. Norme di contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l’utilizzazione del
patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica
previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane interessati cureranno l’effettuazione di
periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell’accertamento di eventuali disavanzi da comunicare
immediatamente ai sindaci o al presidente della comunità competenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’ultimo comma
del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base
economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e
patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono
essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità
montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti
territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità
sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre
finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo
anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l’obbligo di prevedere, nell’ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l’adeguamento della classificazione economica
e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita
la commissione interregionale di cui all’art 13 L. 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino
all’emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l’ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per
quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità delle
rispettive regioni di appartenenza (1).
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell’avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati
alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n.
8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le
regioni sono tenute a provvedere all’acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni (2).
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile
delle spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell’ambito dell’indirizzo e coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo
comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti
e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i
rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della unità
sanitaria locale.
(1) Numero aggiunto dall’art. 9, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 51. Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge
di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte
in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del
bilancio e della programmazione economica (1).
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e
regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali
indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell’art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di
prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in
conto capitale si applica quanto disposto dall’art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall’art. 7, L. 6 ottobre 1971,
n. 853.
All’inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma
del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle
corrispondenti quote dell’esercizio precedente (3).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello
delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle
spese correnti, riservandone un’aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire
gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell’intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il
finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario
nazionale.
Con provvedimento regionale all’inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e
servizi di cui all’articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell’ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese
disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze
obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e
finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
(1) Comma così modificato dall’art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(3) Comma aggiunto dall’art. 6, l. 7 agosto 1982, n. 526.
Art. 52. Finanziamento per l’esercizio finanziario 1979.
Per l’esercizio finanziario 1979 l’importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è
determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni
e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell’art. 12-bis, D.L. 8
luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto
dalla presente legge, per l’esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l’esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono
riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall’applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda
la spesa del personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e
1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non
compresi negli impegni dell’anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo
comma, alla ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l’esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell’articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo
come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base
alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell’art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall’art. 7, L.
4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità
trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale
fino all’effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma
dell’art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo
dell’art. 50. Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico contabile
preso a base per il finanziamento dell’ente, la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione.
Art. 53. Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite
con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali (1).
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1) (2).
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo (1).
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale,
sia le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con
specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 51 della presente legge e dei
criteri di ripartizione alle regioni (1).
Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme
di finanziamento pluriennale (1).
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), il cui parere si
intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta (1).
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle
modalità di cui al presente articolo (1).
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono
approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per
consentirne l’approvazione entro il 10 settembre dell’anno stesso (1).
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre (1).
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2;
b) (Omissis) (3);
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di
realizzare in tutto il territorio nazionale un’equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle
risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti,
prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto
agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri
presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di
investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di
istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e
ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed
indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti
indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unità
sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti
dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della graduale unificazione delle
stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme
realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale,
con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello
stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli
obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela
della salute.
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
(1) Gli attuali commi dal primo al nono così sostituiscono i primi quattro commi per effetto dell’art. 1, l. 23 ottobre 1985, n.
595.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(3) Lettera abrogata dall’art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595.
(4) Comma abrogato dall’art. 6, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Art. 54. Primo piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all’approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi
impianti di presidi sanitari (1).
Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale (2).
(1) Comma aggiunto dall’art. 13, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
(2) Comma aggiunto dall’art. 5, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981, n. 331.
Art. 55. Piani sanitari regionali.
Le regioni provvedono all’attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio
del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio
regionale. I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario
nazionale di cui all’articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta
regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre
istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120
giorni prima della scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.
Art. 56. Primi piani sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra
l’altro prevedere:
a) l’importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni del
piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della regione, l’unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto
previsto dal quarto comma, lettera f), dell’articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario
nazionale.
Art. 57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), da emanarsi in conformità a quanto
previsto dal piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano
stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e
gestioni autonome degli enti previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla
lettera f), quarto comma dell’articolo 53, si provvede a disciplinare l’adeguamento della partecipazione contributiva degli
assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al
primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle
leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi
civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell’articolo 19 della
presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l’esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al
pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra
l’erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le
finalità medico-legali di cui all’articolo 75 della presente legge.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 58. Servizio epidemiologico e statistico.
Nel piano sanitario nazionale di cui all’articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione
delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e
per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall’Istituto
superiore di sanità.
Le regioni, nell’ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere
organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono dettate norme per i criteri in ordine alla
scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 59. Riordinamento del Ministero della sanità.
Articolo abrogato dall’art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Art. 60. Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
Consiglio soppresso dall’art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Art. 61. Costituzione delle unità sanitarie locali.
Le regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I,
individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la struttura, la gestione,
l’organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di
base.
Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le
unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente, adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle
attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti
nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l’utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla
precedente lettera a) che a norma della presente legge, è destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del
personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di
quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie
locali, con l’obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni del personale e per l’acquisto di beni e
servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle
attività sportive nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata, con
l’osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole
federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Art. 62. Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in
testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e di malattie infettive e
diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e
delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all’emanazione del predetto testo unico, si applicano in quanto non in
contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 63. Assicurazione obbligatoria.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all’iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono
assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all’obbligo della presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un
contributo per l’assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino
nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota
di cui al precedente comma sono affidati all’INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze.
Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all’INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato
versamento o per l’omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le
sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (1).
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all’estero anche se non soggetti all’obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è
disciplinato dal decreto di cui all’art. 37 della presente legge (1).
Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Consiglio sanitario nazionale (2), è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l’anno successivo. Detta
quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio procapite dell’anno precedente per le prestazioni
sanitarie di cui al secondo comma (3).
(Omissis) (4).
(Omissis) (4).
Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(1) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l’originario terzo comma per effetto dell’art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n.
285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
(2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
(3) Comma così modificato dall’art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
(4) Comma soppresso dall’art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
Art. 64. Norme transitorie per l’assistenza psichiatrica.
La regione nell’ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o
neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in
via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui
negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati
anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale
deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 (1).
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano
esclusivamente attività psichiatrica (1).
E’ in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni
o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.
La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei
beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all’atto
dell’entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali
addetto ai presidi e
servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono
d’intesa.
La regione, a partire dal 1º gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all’articolo 35, utilizzando il personale dei servizi
psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione,
nell’ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie
locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all’atto
dell’entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario,
l’assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell’articolo 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell’intervento sanitario a tutela
della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all’adozione e di provvedimenti delegati
di cui all’art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali
psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall’art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
Sino all’adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all’art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici
dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere
espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell’art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all’art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
dell’art. 6 della presente legge la regione provvede all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei
servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all’art. 7, ultimo comma,
L. 13 maggio 1978, n. 180.
(1) Termine prorogato dall’art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981, n. 331.
Art. 65. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni gi di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppressi.
In applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d’intesa
con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli
enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali (1).
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il
reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei
presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977,
n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite
alle unità sanitarie locali.
I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di
liquidazione ai sensi dell’art. 77 ad eccezione dell’immobile sede della Direzione generale dell’INAM che è attribuito al
patrimonio dello Stato.
(Omissis) (2).
Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all’Istituto nazionale della previdenza sociale, per la
durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della
presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali
dell’impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e
funzionalità (3).
(1) Comma così sostituito dall’art. 21, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638.
(2) Comma abrogato dall’art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
(3) Comma aggiunto dall’art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155.
Art. 66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni gi di pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienicosanitari,
[compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi] (1);
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di
igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di cui al settimo comma dell’art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari
extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.
I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni
competenti per territorio.
E’ affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienicosanitari
dei comuni e all’esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi per
regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 61.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove
l’abbiano, la personalità giuridica.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il
reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o
trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
(1) Le parole tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Art. 67. Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’art. 4, L. 29 giugno 1977, n.
349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (1) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici,
distinti per amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi
delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le
seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell’art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così
come risultano dai provvedimenti attuativi dell’articolo 25 della suddetta legge.
I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli
di cui all’articolo 47, salvo diversa necessità della regione.
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1º dicembre 1977,
dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all’articolo 40, L. 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il
quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo
accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata
dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del
personale presso le unità sanitarie locali, nell’ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1).
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della
sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1), il
comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo scadere dell’anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente
legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle
stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello
funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso secondo le
tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell’articolo 47.
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all’art. 1-
quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all’atto dell’assegnazione.
A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641,
continua ad applicarsi fino alla data dell’inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il
trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di
provenienza.
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell’art. 6, L. 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli
unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all’amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente
a quello già assegnato ai sensi dell’art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 638.
Fino a sei mesi dall’entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni
previste dall’art. 48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 72, 75 già autorizzati in base alle
vigenti disposizioni.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 68. Norme per il trasferimento del personale di enti locali.
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma,
numero 1), dell’art. 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 66 nonché
dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data
non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della
presente legge.
Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al
precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di
ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi
delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni
dall’emanazione del decreto governativo di cui all’articolo 47 della presente legge.
Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne faccia richiesta
entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera
c).
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell’ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall’articolo 47, terzo
comma, numero 3).
Sino all’entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell’articolo 47 al personale in oggetto spetta
il trattamento economico previsto dall’ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economiconormativi
previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime,
nonché dall’articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Art. 69. Entrate del fondo sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all’art. 76;
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti
pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell’anno 1977
maggiorate del 14 per cento;
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell’assicurazione contro la tubercolosi gestite dall’INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché
da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli
enti ivi indicati.
Sono altresì versate all’entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l’anno 1979, dal patrimonio
degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all’art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n.
264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini
previsti dall’articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre
nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di cui
al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall’approvazione
dei bilanci consuntivi della gestione.
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai
relativi interessi di mora, provvede l’Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639,
relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto dal 10 gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad
enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge.
Art. 70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana – CRI – e riordinamento dell’Associazione.
Con effetto dal 1º gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono
trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria
dell’Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed
immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della
Associazione della Croce Rossa italiana con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l’organizzazione dell’Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione
stessa;
2) i compiti dell’Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi
dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale alle società di Croce Rossa
nazionali;
3) le strutture dell’Associazione, pur conservando l’unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l’elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni
volontarie nell’ambito dell’Associazione.
(1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Art. 71. Compiti delle Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all’articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono
essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le
unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.
Art. 72. Soppressione dell’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ENPI – e dell’Associazione nazionale per il controllo
della combustione – ANCC.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, dell’industria, il commercio e l’artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l’estinzione dell’Ente nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI)
e dell’Associatione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.
Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977,
n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell’ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi
dell’articolo 77.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall’ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni,
alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all’attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell’Istituto superiore per la prevenzione e per la
sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall’ENPI e dall’ANCC attribuite al nuovo Istituto e al
CNEN.
A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell’ENPI e dell’ANCC si applicano le
procedure dell’articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all’Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione
del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di
cui all’articolo 22.
Si applicano per il trasferimento dei beni dell’ENPI e dell’ANCC le norme di cui all’articolo 65 ad eccezione delle strutture
scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all’Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.
Art. 73. Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto dall’articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche
e ai servizi di pretezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1º gennaio 1980, presso l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei
presidi di cui all’articolo 22.
Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all’articolo 67.
Art. 74. Indennità economiche temporanee.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e sino all’entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l’erogazione delle
prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con
modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà
apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all’INPS
ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.
Resta ferma presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell’assicurazione contro la tubercolosi, con
compiti limitati all’erogazione delle sole prestazioni economiche.
Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni
economiche per maternità, malattia ed infortunio.
Art. 75. Rapporto con gli enti previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in
materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell’articolo 14, lettera q).
Sino all’entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità,
vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni
concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale
strettamente necessari all’espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità
sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche
previdenziali. Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell’art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come
modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti
previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 61.
Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico
dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all’articolo 47.
Art. 76. Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all’accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi
sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni
interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all’INPS,
che terrà contabilità separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in
vigore per l’accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza.
(Omissis) (1).
I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti, incaricati della riscossione a
mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente
legislazione.
Per l’attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l’INPS, sia a livello centrale che
periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i
relativi oneri riflessi sono a carico dell’INPS.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 vengono affidati all’INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l’INAM ai
sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
(1) Comma abrogato dall’art. 23-quinquies, d.l. 30 novembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 77. Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni
autonome di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17
agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate,
in applicazione dell’art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo (1).
Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma,
i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di
giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli
fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano
diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.
Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio
liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data
di assunzione delle gestioni stesse da parte dell’ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all’ufficio
liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.
Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di
tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la
copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno
finanziati a carico del fondo previsto dall’art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è
autorizzato ad
effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all’art. 1 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni
finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi
con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell’art. 12, quarto comma, L. 4
dicembre 1956, n. 1404.
(1) Termine prorogato dall’art. 1, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
Art. 78. Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall’attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore,
dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura.
Art. 79. Esercizio delle deleghe legislative.
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell’interno e del bilancio e della programmazione
economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura
complessivamente prevista dall’art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382. Per l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42,
47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10
senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.
Art. 80. Regioni a statuto speciale.
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano
ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di
autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla
provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla
parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due
province si applica quanto disposto dall’articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri (1).
Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.
Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d’Aosta e l’Ordine Mauriziano per quanto riguarda la
utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
(1) Il terzo periodo del primo comma del presente articolo è stato abrogato dall’art. 27, l. 27 dicembre 1983, n. 730.
Art. 81. Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e
invalidi di cui all’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire
dal 1º luglio 1979.
Art. 82. Variazioni al bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 83. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1º gennaio 1979.

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