La sospensione dell’autorizzazione ai trattenimenti danzanti, ex art. 100 T.U.L.P.S., è legittimo anche se gli episodi ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini si sono prodotti all’esterno del locale quali conseguenze di situazioni e comportamenti che si sono verificati all’interno dello stesso (Cfr. T.A.R. Toscana, sentenza n. 159 del 01.02.2016)