Con la pubblicazione della guida definitiva per accedere al superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate ha dato tutte le indicazioni non solo sugli aventi diritto all’agevolazione o sugli interventi che rientrano nella maxi-detrazione, ma anche su certificazioni e documenti che occorre presentare qualora si volesse richiedere il superbonus.
Chi effettua dei lavori di miglioramento energetico dell’edificio e intendesse ricorrere alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura, avrà bisogno tassativamente del visto di conformità, ricorda laleggepertutti.it. Si tratta di un certificato che riporta i dati relativi alla documentazione per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Chi rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Sia per beneficiare della maxi-detrazione nella dichiarazione dei redditi, sia per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, è inoltre necessario richiedere:
per gli interventi di efficientamento energetico (cappotto, sostituzione dell’impianto di condizionamento), l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal ministero dello Sviluppo economico.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Una copia dell’asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico è trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Il rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascun documento infedele. Inoltre, decade ogni beneficio.
I tecnici abilitati rilasciano le attestazioni e asseverazioni previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.