Per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa non è necessario che siano alterati i dati identificativi dello stesso quali il telaio, il numero di targa o quello del motore: il risultato di occultare la provenienza illecita del mezzo si può ottenere, tanto da integrare l’ipotesi più grave del reato, anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi. (Cfr. Cassazione n. 28759 sentenza dell’11.07.2016)