La richiesta risarcitoria per falsi sinistri stradali denunciati all’assicurazione continua a integrare gli estremi del reato di cui all’art. 642 CP anche se vi è stato l’intervento, avente chiare finalità pubblicistiche, del FGVS: la truffa aggravata di cui all’art. 640 c.2, n.1 CP non è infatti configurabile in quanto la condotta illecita descritta è destinata ad indurre in errore solo gli organi della compagnia assicuratrice in fase di liquidazione. (Cfr. Cassazione n. 29900 sentenza del 14.07.2016)