Dal 3 novembre sulla carta di circolazione va registrato il conducente abituale. Ecco cosa cambia

Dal 3 novembre sulla carta di circolazione va registrato il conducente abituale. Ecco cosa cambia

Entra in vigore lunedì 3 novembre 2014 l’obbligo di registrare sulla carta di circolazione il nominativo di chi lo utilizza per periodi prolungati.

L’obbligo si riferisce sia alle persone giuridiche sia a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi. Va rispettato quando il veicolo sia utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni.

Obiettivo della norma è facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative. Si pensi, ad esempio, a tutti i casi di decurtazione punti dalla patente.

Dal prossimo 3 novembre chi ha la temporanea disponibilità di un veicolo a titolo di comodato o in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve comparire sulla carta di circolazione.

Per quel che riguarda le società, la nuova disposizione copre molti casi nei quali fino ad ora non era richiesta alcuna formalità, come ad esempio:

Per i privati non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario.

Per i trasgressori, la violazione amministrativa va da 705 a 3.526 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale, oltre al ritiro della carta di circolazione.

Come si aggiorna la carta di circolazione

Per aggiornare il libretto di circolazione bisogna recarsi alla Motorizzazione agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti. Aggiornare la carta di circolazione costa 25 euro (16 euro di imposta di bollo e 9 euro di diritti di motorizzazione). Nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, eccetera), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).

Nota del Ministero dei Trasporti (ultimo aggiornamento 30.10.2014)

Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie

Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell’annotazione nell’Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.

Al riguardo, nell’evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito di questa Amministrazione, un’apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse.

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3. L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4. Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.

5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.

6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.

7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.

8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell’Interno.

Riferimenti normativi:

Circolare prot. 15513 del 10 luglio 2014

Art.94 comma 4-bis C.D.S. e art.247-bis D.P.R. n.495/1992 – Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli

Circolare prot. 23743 del 27 ottobre 2014

Intestazione temporanea di veicoli – Circolare prot.n.15513 del 10 lulgio 2014 – chiarimenti applicativi 

Art. 94 del Codice della strada

Art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del codice della strada

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