Hai ricevuto un’ingiunzione di pagamento per multe non pagate? Alcune istruzioni operative

Hai ricevuto un’ingiunzione di pagamento per multe non pagate? Alcune istruzioni operative

Sono in corso di notifica le ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni al Codice della Strada e di Polizia Amministrativa relative all’annualità 2013. Nei prossimi giorni si provvederà alla notifica di quelle riferite al primo semestre dell’anno 2018.

L’atto indicato ha come destinatari tutti coloro che non hanno versato l’importo delle sanzioni richieste, hanno effettuato un versamento parziale rispetto a quanto dovuto o hanno pagato in ritardo.

Che cosa deve fare il cittadino che si è visto recapitare un’ingiunzione di pagamento? La pratica può essere completamente gestita da casa, senza alcuna necessità di recarsi al Comando. Al tempo stesso, vi invitiamo a non contattare la centrale operativa che deve svolgere, preliminarmente, le attività di pronto intervento (collegamenti radio e telefonici) prima di poter dare indicazioni in merito a quanto eventualmente richiesto.

Nella parte superiore dell’ingiunzione è riportato il numero del verbale, la data di riferimento e la targa a cui si riferisce la multa. Nel caso in cui avete difficoltà ad individuare la multa originaria, scriveteci all’indirizzo info@polizialocaleciampino.it e sarà nostro cura inviarvi le informazioni necessarie per risalire alla sanzione. L’ingiunzione riporta i seguenti addebiti: importo della multa ordinaria (non ridotta essendo trascorsi 60 giorni, quindi di fatto l’importo raddoppiato), la maggiorazione e le spese (di notifica dei documenti oltre alle spese amministrative). In questa fase non può essere avanzata alcuna questione relativa alle motivazioni della sanzione essendo decorsi i termini per la presentazione di un ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Vediamo ora le diverse ipotesi:

  1. Verbale regolarmente pagato: una volta verificato che il verbale è stato pagato entro 5 giorni (con la riduzione del 30%) o entro 60 giorni dalla notifica, inviare per posta elettronica all’indirizzo indicato copia della documentazione del pagamento effettuato unitamente ad una copia dell’ingiunzione. Sarà nostra cura verificare i documenti e provvedere all’annullamento dell’atto di ingiunzione.
  2. Verbale per il quale è stato presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nei termini previsti dalla Legge (rispettivamente 60 o 30 giorni dalla data di notifica del verbale originario): inviare la documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato unitamente ad una copia della decisione (se già adottata).
  3. Verbale per il quale è stato adottato un provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Comando: inviare la documentazione che successivamente a specifica verifica comporterà l’annullamento dell’atto di ingiunzione.
  4. Verbale non pagato: provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 utilizzando il conto corrente allegato o presso il Comando con bancomat o carta di credito (orario 08.30-13.30 e 14.30-19.30 tutti i giorni escluso la domenica). In questa fase non è possibile fatti salvi casi eccezionali richiedere il pagamento rateizzato di quanto dovuto.

Che cosa accade se non pago l’ingiunzione ricevuta e non ricorrono le ipotesi previste ai numeri sopra indicati 1, 2 e 3? Successivamente alla scadenza, senza necessità di inoltrare ulteriore avviso, il Comando provvederà all’iscrizione di un fermo amministrativo su uno dei beni mobili registrati di proprietà del debitore (o comunque a lui riconducibili) fatte salve ulteriori azioni esecutive previste dalla legge.

Posso fare ricorso avverso l’ingiunzione? Certo, entro 30 giorni presso il Giudice di Pace competente per territorio (Velletri). Così come detto prima, i motivi della lagnanza devono riferirsi all’atto impugnato (ingiunzione) e non ai verbali richiamati nella stessa.

Nell’anno 2013 avevo ricevuto una sanzione per eccesso di velocità, regolarmente pagata, oggi mi sono visto recapitare un’ingiunzione di pagamento. Come mai? Fatta salva la possibilità che il pagamento non è stato regolarmente registrato dall’ente/istituto di credito presso il quale la multa è stata pagata, controlla se hai regolarmente comunicato, contestualmente al pagamento, i dati relativi al contravventore per consentire l’addebito dei punti o il provvedimento di ritiro della patente. In caso contrario, il Comando della Polizia Locale ha emesso un verbale ai sensi dell’art. 126 bis, per la mancata comunicazione dei punti e sicuramente lo stesso non è stato regolarmente pagato. In questo caso, posso comunicare ora i dati del conducente del veicolo? No, oggi non possono essere più comunicati.

 

Emergenze: 112

Telefono centrale operativa 067919104

Mail: info@polizialocaleciampino.it

Assistenza Twitter: https://twitter.com/pl_ciampino

Polizia Locale Ciampino