Emergenza CORONAVIRUS

Emergenza CORONAVIRUS

Aggiornamenti in merito all’emergenza CORONAVIRUS:

01/05/2022: in ottemperanza alle ultime disposizioni adottate (Ordinanza Ministero della salute sulla proroga della disposizioni in materia di COVID-19 2022.Coronavirus 20220428 MIN Salute Ordinanza disposizioni COVID e Ordinanza del Ministero della Salute sulle nuove disposizioni in materia di dispositivi di protezione mascherine 2022.Coronavirus 20220428 MIN Salute Ordinanza disposizioni COVID mascherine), a partire da oggi e fino alla data del 15 giugno 2022, sono valide le seguenti prescrizioni: 1) OBBLIGO DELLA MASCHERINA FFP2: mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, traghetti, autobus, tram, metropolitane e scuolabus); spettacoli dal vivo o concerti al chiuso, cinema, locali di intrattenimento, spettacoli teatrali ed eventi sportivi al chiuso; nelle scuole la mascherina resta obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico; nelle strutture sanitaria e socio-assistenziali, le RSA, gli ospedali, le strutture residenziali per anziani o per persone con disabilità, gli hospice e le strutture riabilitative, l’obbligo della mascherina resta per TUTTI (lavoratori, pazienti e visitatori). L’utilizzo delle mascherine resta comunque RACCOMANDATO nelle Chiese, nei centri commerciali e nei negozi ed in tutti i luoghi in cui è possibile il formarsi di assembramenti 2) OBBLIGO DEL GREEN PASS: resta valido solo per le strutture sanitarie e le RSA fino al 31 dicembre 2022. 3) OBBLIGO DEL VACCINO: per gli ultra cinquantenni, per il personale delle forze dell’ordine e per quello della scuola l’obbligo è fino al 15 giugno; per il personale sanitario l’obbligo è fino al 31 dicembre. 4) Disposizioni SPECIFICHE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: (Circolare del Ministro della Funzione Pubblica 2022.Coronavirus 20220430 MIN Funzione Pubblica CIR nuovi obblighi). Ogni amministrazione pubblica dovrà impartire le necessarie disposizioni a riguardo, tenuto conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti. L’utilizzo nell’ambito dell’attività della PA resta raccomandato: 1) per il personale che si trovi a diretto contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive; 2) personale che svolga la propria prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori; 3) nel corso delle riunioni in presenza; 4) per coloro che condividono la stanza con persone fragili; 5) in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; 6) negli ascensori; 7) comunque in caso di compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

17/04/2022: in caso di positività non è più necessario attivare un canale differenziato per la raccolta dei rifiuti. Allegata specifica disposizione della Regione Lazio 2022.Coronavirus 20220410 ASL gestione rifiuti

27/03/2022: Sintesi delle principali disposizioni attualmente in vigore (D.L. del 20 marzo 2022, n. 24 2022.Coronavirus 20220324 DL 24 superamento fase emergenziale). 1) Obbligo MASCHERINA: resta in vigore fino alla prossima data del 30 aprile l’obbligo di utilizzare la mascherina in tutti gli ambienti al CHIUSO, oltre che per l’accesso a taxi, navi, treni interregionali, bus, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi. Con riferimento ai lavoratori, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche. Le stesse dovranno essere utilizzate indipendentemente dalle distanze di sicurezza o meno fino alla data del 30/04/2022. 2) Stop allo STATO DI EMERGENZA: cessato in data 31/03/2022. Fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa. Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa Unità. 3) Contatti stretti con POSITIVO: dal 1° aprile si sottopongono per 10 giorni al regime di autosorveglianza (mascherina FFP2 in luoghi chiusi e dove c’è assembramento). 4) Green PASS BASE: fino alla data del 30/04/2022, è consentito l’accesso con green pass BASE presso le seguenti attività: ristoranti e bar al chiuso anche al banco, mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto. Green PASS RAFFORZATO: piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere. Convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, feste, attività di sale gioco, sale da ballo e discoteche. 5) Green PASS per i lavoratori e settore trasporti: per accedere al posto di lavoro, dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente esibire uno dei diversi green pass e per i trasporti a lunga percorrenza con aerei, nati, treni interregionali, bus, oltre che per mense, concorsi, corsi. Non è più necessario il green pass per il trasporto pubblico locale. Dal 1° maggio il GREEN PASS NON SARA’ PIU’ NECESSARIO. 6) Capienza stadi e impianti sportivi: dal primo aprile torna al 100% la presenza negli stadi attualmente ferma al 75%. All’aperto decadono le capienze limitate del pubblico. 7) Obbligo VACCINALE: per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno ma dal 1° aprile sono decadute tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro. Lo stesso obbligo con la sospensione dal lavoro è esteso fino alla data del 31/12/2022 per gli esercenti le professioni sanitarie, i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Per i lavoratori del comparto scuola, sicurezza (ivi compresa la polizia locale), soccorso pubblico, permane l’obbligo vaccinale fino alla data del 15/06/2022, con il relativo regime sanzionatorio ma senza sospensione dal lavoro. 8) Soggetti POSITIVI: a decorrere dal 1°aprile le persone sottoposte ad isolamento non potranno spostarsi dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione che sarà determinata a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. 

27/02/2022: Allegata la tabella riepilogativa relativa alle proroghe in materia di patenti di guida e revisioni (2022.Coronavirus 20220227 TABELLA proroga patenti e revisioni)

14/02/2022: dal 15 febbraio i lavoratori del pubblico e privato che hanno almeno 50 anni o li compie entro il 15 giugno,  dovranno possedere, per entrare in sede, la certificazione verde derivante dal vaccino o dalla guarigione (a norma del D.L. n. 01/2022 2022.Coronavirus 20220107 DL 1.2022). Come tale, il green pass BASE con solo tampone, è valido per coloro che hanno meno di 50 anni. Chi è esentato dal vaccino per motivi di salute potrà essere controllato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché dal 7 febbraio la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

10/02/2022: dalla data odierna cessa l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

24/01/2022: sintesi delle principali disposizioni in materia di GREEN PASS obbligatorio. Fatto salvo quanto di seguito indicato, dallo scorso 20 gennaio è necessario il green pass BASE (ottenuto anche con il tampone), per una serie di servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri ed estetisti. Tale obbligo, dal 1° febbraio sarà esteso a uffici pubblici, poste, banche e servizi finanziari, servizi commerciali come negozi e centri centri commerciali a patto che non servano a soddisfare esigenze essenziali e primarie (sono esclusi, pertanto, negozi alimentari e supermercati e comunque per quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Dal prossimo 15 febbraio inoltre, tutti i lavoratori over 50, dovranno possedere il green pass rafforzato (ottenuto con la vaccinazione o con la guarigione da COVID, non essendo sufficiente il semplice tampone) per entrare in aziende o uffici. Non solo, tale obbligo, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022, prevede l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e degli altri stati membri dell’Unione Europa comunque residenti sul territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando le esclusioni previste dalla stessa normativa. Riguardo alle attività nelle scuole sono previste le seguenti regole generali per la gestione dei casi di positività1) per la scuola dell’infanzia già in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per la durata di dieci giorni; 2) per la scuola elementare con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per l’intera classe, la didattica a distanza per la durata di giorni 10; 3) per la scuola secondaria di I e II grado, fino ad un caso di positività nella stessa classe è previsto l’auto-sorveglianza con l’uso delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherini FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni.

09/01/2022: da domani 10/01/2022, tra le altre disposizioni, è necessario il GREEN PASS RAFFORZATO: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, con una capienza del 60% al chiuso e del 75% all’aperto; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

02/01/2022: da domani la Regione LAZIO in zona GIALLA. Le regole in zona gialla sono praticamente identiche alla fascia bianca, la differenza fondamentale è l’obbligo di mascherina all’aperto, anche se tale obbligo era già previsto dalle disposizioni di seguito indicate.

31/12/2021: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il Decreto Legge n. 229/2021, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2021, n. 309, che è entrato in vigore in data odierna (Allegato: 2021.Coronavirus 20211230 DL 229). In sintesi le principali disposizioni contenute nel testo normativo, finalizzate ad una estensione dell’obbligo del GREEN PASS RAFFORZATO (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. 1) GREEN PASS RAFFORZATO: dal 10/01/2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’uso del GREEN PASS Rafforzato è esteso alle attività di alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto, utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. 2) QUARANTENE: il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Ai soggetti indicati, è fatto obbligo fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione del caso. 3) RIDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: Le capienze per gli eventi sportivi saranno consentiti nella misura massima del 50% per gli impianti all’aperto ed al 35% per gli impianti al chiuso.

25/12/2021: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il Decreto Legge n. 221/2021, pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2021 n. 305, che è entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione, (Allegato:  2021.Coronavirus 20211224 DL 221) che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.  L’articolo 1 proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022. Relativamente al GREEN PASS è stato stabilito che dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Al tempo stesso, è prevista la revoca del GREEN PASS a seguito di un test risultato positivo di una persona in possesso di green pass sia in ambito nazionale che estero. La revoca viene notifica all’interessato e la misura viene annullata a seguito dell’emissione della Certificazione verde di guarigione dalla positività. I bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di certificazione verde per accedere ad attività e servizi per i quali è invece necessario il “green pass”. I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono comunque la certificazione verde. Con ordinanza del Ministro della salute, inoltre il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Riguardo ai dispositivi di protezione individuale “Mascherine“, obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi, inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 è esteso sui tutti i mezzi di trasporto. Riguardo ai ristoranti, bar e locali al chiuso, fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di GREEN PASS RAFFORZATO alla ristorazione per il consumo anche al banco (fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti e delle mense). Riguardo agli eventi, feste, discoteche, inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Gli ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e RSA è consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. Estensione del Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. Estensione del GREEN PASS RAFFORZATO: al chiuso per piscine (dal 10/01/2022), palestre e sport di squadra, con una capienza del 60% al chiuso e del 75%
all’aperto (dal 10/01/2022); musei e mostre (dal 10/01/2022); al chiuso per i centri benessere (dal 10/01/2022); centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche) (dal 10/01/2022); parchi tematici e di divertimento (dal 10/01/2022); al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) (dal 10/01/2022); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (dal 10/01/2022).

05/12/2021: a partire dal giorno 6 dicembre 2021 in vigore le nuove regole sul Green PASS, contenute nel Decreto Legge 172, pubblicato sulla G.U. 26 novembre 2021, n. 282 (Allegato testo normativo 2021.Coronavirus 20211124 DL 172 Green pass rafforzato). Il testo normativo richiamato prevede una serie di modifiche ed integrazioni alla normativa COVID-19 relativamente a: 1) estensione dell’obbligo vaccinale a dipendenti di particolari settori maggiormente esposti al rischi. A questo proposito, a partire dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso alle seguenti categorie: personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale scolastico, oltre al personale che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture particolarmente esposte a rischio. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio senza retribuzione (escluso il licenziamento con conservazione del posto di lavoro). 2) Durata della validità delle certificazioni COVID-19 ed estensione del loro impiego: a partire dal 15 dicembre il green pass ha una durata di nove mesi, mentre resta ferma la durata di sei mesi per le persone guarite da COVID-19 e mai vaccinatesi. La validità del green pass con tampone vale per il molecolare fissata a 72 ore e per l’antigenico a 48 ore. E’ possibile accedere esclusivamente se muniti di green pass nelle seguenti strutture: alberghi e altre strutture ricettive ivi compresi i relativi servizi di ristorazione; spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento dell’attività sportive anche all’aperto con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; il trasporto locale, regionale, interregionale compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti; i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati con autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente. 3) istituzione della certificazione verde “RAFFORZATA”: solo ai soggetti in possesso di una certificazione verde rafforzata sarà consentito l’accesso a: spettacoli; eventi sportivi in qualità di spettatori; ristoranti al chiuso; feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose); cerimonie pubbliche; sale da ballo; discoteche e locali assimilati. Nelle zone gialla e arancione solo i soggetti muniti di green pass rafforzato possono fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle stesse zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca. Il green pass rafforzato si controlla con la stessa APP Verifica C-19 in modalità “rafforzata”. La disciplina in materia di green pass non si applica ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Sempre disponibile ed in linea le F.A.Q. della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

05/09/2021: pubblicata la Tabella riepilogativa dei nuovi termini per la validità delle patenti e revisione periodica dei veicoli 2021.Coronavirus 20210824 MIN Infrastrutture Tabella proroghe patenti e revisioni

06/08/2021: Aggiornamento in merito alle disposizioni sul Green Pass richiamate al punto successivo. Mensa di servizio: le attività connesse con la fruizione sono consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a prevenire o contenere il contagio. L’accesso di persone estranee/ospiti è soggetto agli obblighi concernenti il possesso della certificazione verde Covid-19. Attività di bar/ristorazione: nelle zone bianche, esclusivamente per il consumo al tavolo, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19. Attività di palestre, piscine, circoli sportivi: nelle zone bianche, l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass.

24/07/2021: Aggiornamento in merito alle disposizioni COVID-19. In data 23 luglio 2021 è stato pubblicato sulla G.U. n. 175 il testo del D.L. n. 105 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 1. Lo stato di emergenza è prorogato fino alla data 31/12/2021. 2. A partire dal prossimo 06/08/2021 sarà possibile svolgere alcune attività solo se in possesso di Green pass comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da COVID-19 per una validità massima di 6 mesi. In alternativa è valido effettuare un test COVID-19 molecolare o antigenico rapido con risultato NEGATIVO, valido per 48 ore. Le attività sono: spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa; permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19; uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel vecchio decreto; particolari eventi e spettacoli dal vivo; fiere, convegni e congressi; partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. spostamenti in Europa e area Schengen; palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere; teatri, musei, cinema, mostre; parchi tematici, parchi divertimento, centri termali; sale gioco, sale scommesse, sale bingo; concorsi pubblici; ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass); centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia. 3. Modificati i criteri per la scelta dei colori delle Regioni sulla base dei parametri relativi al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva per i pazienti affetti da Covid-19. 4. Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali: in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. 5. Misure per lo svolgimento degli eventi sportivi: per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 6. SANZIONI: i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Come si SCARICA IL GREEN PASS: la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC anche contestualmente alla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. Il certificato si scarica dal sito www.dgc.gov.it tramite Spid o inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email. Oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale o tramite le App Io e Immuni.  (Testo Decreto Legge n. 105    2021.Coronavirus 20210723 DL 105 ). Elenco principali fonti consultate: Gazzetta Ufficiale; poliziamunicipale.it; Il Sole 24 Ore

21/05/2021: Aggiornamento in merito alle disposizioni COVID-19: in data  18 maggio 2021, sulla G.U. n. 117, è stato pubblicato il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che in sintesi prevede: 1) il coprifuoco serale ha inizio alle ore 23.00 di ogni giorno fino alle ore 05.00 del giorno successivo (fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute). 2) Dal giorno 07 al giorno 20 giugno 2021, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24.00 di ogni giorno; 3) dal giorno 21 giugno non ci saranno più limitazioni orarie in merito agli spostamenti. 4) dal 01 giugno le attività di ristorazione, ivi compresa la consumazione al banco, sono consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari sopra indicati. 5) Dal 22 maggio possono svolgersi nei giorni prefestiti e festivi le attività commerciali poste all’interno del centri, delle gallerie e dei parchi commerciali. 6) dal 24 maggio sono consentite le attività delle palestre, dal 1° luglio le attività di piscine e centri natatori anche in impianti al coperto. 7) dal 1° luglio sono consentite le attività in sala giochi. 8) Dal 15 giugno sono consentite le attività nei parchi tematici. 9) Dal 1° luglio, sono consentite le attività dei centri culturali, sociali e ricreativi. 10) Dal 15 giugno 2021 sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso. 11) Dal 1° luglio i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza. INFO: scrivete una mail all’indirizzo info@polizialocaleciampino.it – Le FAQ del Governo: pagina web – Allegati: Decreto Legge 65/2021 2021.Coronavirus 20210518 DL 65 Misure COVID

08/05/2021: Aggiornamento in materia di PROROGHE. 1) Documenti di IDENTITA’: La validità dei documenti con scadenza dal 31/01/2020 è prorogata al 30/09/2021. 2) Permessi di SOGGIORNO: la scadenza dei permessi di soggiorno è stata prorogata al 31/07/2021. 3) Patenti di GUIDA rilasciate in Italia: scadenza originaria 31/01/2020-29/12/2020 prorogate al 29/10/2021; scadenza originaria 30/12/2020-30/06/2021 prorogate di mesi 10 a decorrere dalla data di scadenza originaria; scadenza originaria 01/07/2021-31/07/2021 prorogate al 29/10/2021. 4) Patenti di GUIDA rilasciate da altro paese membro UE o SEE: scadenza originaria 01/02/2020-31/05/2020 prorogate di mesi 13 a decorrere dalla data di scadenza originaria; scadenza originaria 01/06/2020-31/08/2020 prorogate al 01/07/2021; scadenza originaria 01/09/2020-30/06/2021 prorogate di mesi 10 a decorrere dalla data di scadenza originaria. 5) Patenti di GUIDA QUALE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2021 la scadenza è prorogata fino al 30/09/2021. 6) Autorizzazione per l’esercitazione alla guida: le autorizzazioni in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2021 sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi ad oggi fino alla data del 29/10/2021. 7) Carte di Qualificazione del Conducente rilasciate in Italia: scadenza originaria 31/01/2020-29/12/2020 scadenza prorogata fino al 29/10/2021;  scadenza originaria 30/12/2020-30/06/2021 scadenza prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; scadenza compresa 01/07/2021-31/07/2021 scadenza prorogata al 29/10/2021. 8) Carte di Qualificazione del Conducente rilasciate da altro Paese membro dell’UE o del SEE: scadenza originaria compresa tra 01/02/2020-31/05/2020 scadenza prorogata di 13 mesi a decorrere dalla scadenza originaria; scadenza originaria 01/06/2020-31/08/2020 scadenza prorogata alla data del 01/07/2021; scadenza originaria 01/09/2020-30/06/2020 scadenza prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria. 9) Certificati di Abilitazione Professionale: scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2021 conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato attuale fino alla data del 29/10/2021.

02/05/2021: Disposizioni in materia di proroga della VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO ai sensi del D.L. n. 36 del 30/04/2021. Per quanto riguarda il periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, all’art. 104, c. 1, del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle parole «30 settembre 2021». La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

26/04/2021: PRECISAZIONI PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. Con riferimento a quanto indicato nell’avviso del 25/04/2021 di seguito riportato, si rendono necessarie le presenti indicazioni con riferimento alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.). Tutti gli esercizi pubblici, SENZA ALCUNA DISTINZIONE, possono ospitare i clienti ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 22.00. Per i BAR NON E’ CONSENTITA LA SOMMINISTRAZIONE AL BANCO, MENTRE RESTA PERMESSA LA VENDITA PER ASPORTO FINO ALLE ORE 18.00, OLTRE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL TAVOLO FINO ALLE 22 (Esclusivamente per le attività con codice ATECO PREVALENTE 56.3). La ristorazione negli alberghi è permessa per i soli clienti che vi alloggiano. – Sull’UTILIZZO DELL’AREA ESTERNA, SIA PRIVATA CHE PUBBLICA, nel caso in cui non era stata precedentemente autorizzata è necessaria SPECIFICA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

25/04/2021: da LUNEDI’ 26/04/2021 Lazio zona GIALLA: in vigore da domani le nuove regole stabilite nel Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 96 del 22/04/2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19“. Il Decreto “RIAPERTURE”, nel richiamare la Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato al 31/07/2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, in sintesi prevede: 1) Conferma l’obbligo di indossare la mascherina, il mantenimento delle distanze e la raccomandazione di lavare o igienizzare spesso le mani. 2) Per quanto riguarda gli spostamenti, dal 26/04/2021 sono consentiti gli spostamenti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o bianche mentre è consentito spostarsi da una Regione ad un’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni, per coloro che sono muniti di specifica certificazione (avvenuta vaccinazione, guarigione dall’infezione o stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido). A partire dal 1° maggio al 15 giugno, in zona gialla e arancione è consentito andare a trovare parenti o amici. 3) Con riferimento all’attività didattica, dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico, si torna in classe anche con riguardo alle scuole superiori, dove la presenza è garantita dal 50% al 75% in zona rossa e dal 70% al 100% in zona gialla e arancione. Per l’Università nelle zone gialle e arancioni dal 26 aprile a 31 luglio le attività si svolgono in presenza, mentre nelle zone rosse si raccomanda di favorire in modo particolare la presenza degli studenti del primo anno. 4) Riguardo alle attività di ristorazione (bar e ristoranti), dal 26 aprile è possibile la somministrazione a pranzo e cena, nella fascia oraria fra le ore 05.00 e le ore 22.00 (al momento orario massimo per rientrare presso la propria abitazione per inizio del coprifuoco), purchè all’aperto. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi. La somministrazione all’interno delle verande è comunque consentita a condizione che si proceda all’apertura di almeno due pareti perimetrali. Resta esclusa la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande con consumazione al banco. Restano inoltre confermate le regole relative a servizi di consegna a domicilio (senza limite orario) e take away fino alle ore 22.00, ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 (bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche), ai quali è consentito solo fino alle ore 18.00. Resta in vigore il divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze del locale. 5) Per quanto riguarda gli spettacoli, dal 26 aprile riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto e live club. I posti a sedere sono preassegnati ad una distanza minima di un metro. La capienza massima consentita è pari al 50% di quella autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto (con possibilità di avere specifica autorizzazione in deroga). Restano confermate le regole che vietano lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 6) A partire dal 26/04/2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di contatto. Dal 15/05/2021 riaprono le piscine all’aperto e dal 01/06/2021 riaprono le palestre. E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle linee guida. 6) Nelle giornate festive continueranno a rimanere chiusi i centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, con eccezione delle attività che vendono beni di primaria necessità (farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, ecc.). 7) Restano sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 8) Permane il divieto di feste nei luoghi chiusi o all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 8) A partire dal 15/06/2021 sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere. Dal 1° luglio saranno consentiti convegni e congressi. INFO: scrivete una mail all’indirizzo info@polizialocaleciampino.it – Le FAQ del Governo: pagina web – (Allegati: Decreto Legge 52/2021: 2021.Coronavirus 20210422 DL 22.04 )

05/04/2021: da MARTEDI’ 06/04/2021 Lazio zona Arancione (Ordinanza del Ministero della Salute): sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute così come è permesso il rientro al luogo di residenza, domicilio o abitazione. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle ore 22 consentita la ristorazione con asporto per i soli ristoranti, mentre per i bar e per il commercio al dettaglio di bevande l’asporto è consentito fino alle ore 18. I centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, tranne che per le attività di prima necessità (alimentari, farmacie, tabacchi, edicole). Le scuole del ciclo primario riprenderanno le attività in presenza secondo il proprio calendario scolastico. Sono chiuse palestre e piscine. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q.

03/04/2021: da oggi e fino al giorno 05/04/2021 tutto il territorio NAZIONALE ZONA ROSSA. 1. Vietati gli SPOSTAMENTI all’interno del proprio comune, salvo esigenze di lavoro, salute o situazioni di necessità da dichiarare con specifica autocertificazione. Resta sempre consentito il rientro presso i luoghi di residenza, domicilio o abitazione, mentre è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni. La Polizia Locale di Ciampino, così come le forze di polizia nazionali, effettueranno i consueti controlli relativamente agli spostamenti. A questo proposito è necessario essere muniti di idonea documentazione afferente i motivi che giustificano gli spostamenti (anche all’interno del territorio comunale) o di specifica autocertificazione. Per la trasmissione successiva di eventuali documenti utilizzare la mail istituzionale: info@polizialocaleciampino.it specificando il luogo, la data e l’ora del controllo. 2. BAR E RISTORANTI: sono sospese le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, ad esclusione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, resta consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze. Per i soggetti che svolgono attività prevalente di bar e altri esercizi di somministrazione senza utilizzo della cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00, riservato unicamente alle persone autorizzate agli spostamenti. 3. ATTIVITA’ E CENTRI COMMERCIALI: sono sospese le attività di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Restano consentite le sole attività di vendita al dettaglio di alimentari e prima necessità, edicole, librerie, tabacchi, farmacie, parafarmacie, lavanderie, agricoltura e florovivai, presidi sanitari, articoli per l’infanzia anche nei centri commerciali, nonché i servizi per la persona. Restano chiusi i centri commerciali per le altre attività. 4. MUSEI E ISTITUTI DI CULTURA: sono sospese le attività dei musei e delle mostre. Restano consentite le attività delle biblioteche, esclusivamente su prenotazione. 5. VISITE AD AMICI E PARENTI: non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria, salvo motivi di lavoro, necessità o salute. 6. ATTIVITA’ SPORTIVA: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive. Resta consentita la sola attività motoria vicino alla propria abitazione, garantendo il distanziamento sociale. 7. MERCATI: sono sospese le attività di vendita al dettaglio nei mercati, fatta salva la sola vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari.

29/03/2021: da domani MARTEDI’ 30/03/2021 Lazio zona Arancione (Ordinanza del Ministero della Salute): 1) sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute così come è permesso il rientro al luogo di residenza, domicilio o abitazione. 2) una volta al giorno è consentito spostarsi verso un’altra abitazione che si trova nello stesso Comune tra le ore 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone oltre figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle ore 22 consentita la ristorazione con asporto per i soli ristoranti, mentre per i bar e per il commercio al dettaglio di bevande l’asporto è consentito fino alle ore 18. 4) i centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, tranne che per le attività di prima necessità (alimentari, farmacie, tabacchi, edicole). 5) le scuole del ciclo primario riprenderanno le attività in presenza; 6) sono chiuse palestre e piscine. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q.

13/03/2021: da lunedì 15/03/2021 Lazio ZONA ROSSA. 1. Vietati gli SPOSTAMENTI all’interno del proprio comune, salvo esigenze di lavoro, salute o situazioni di necessità da dichiarare con specifica autocertificazione (Modello 2021.Coronavirus 20210312 Autocertificazione). Resta sempre consentito il rientro presso i luoghi di residenza, domicilio o abitazione, mentre è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni. La Polizia Locale di Ciampino, così come le forze di polizia nazionali, effettueranno i consueti controlli relativamente agli spostamenti. A questo proposito è necessario essere muniti di idonea documentazione afferente i motivi che giustificano gli spostamenti (anche all’interno del territorio comunale) o di specifica autocertificazione predisposta sul modello editabile sopra allegato. Per la trasmissione successiva di eventuali documenti utilizzare la mail istituzionale: info@polizialocaleciampino.it specificando il luogo, la data e l’ora del controllo. 2. BAR E RISTORANTI: sono sospese le attività dei servizi di somministrazione e ristorazione, ad esclusione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, resta consentita la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate adiacenze. Per i soggetti che svolgono attività prevalente di bar e altri esercizi di somministrazione senza utilizzo della cucina (ATECO 56.3) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00, riservato unicamente alle persone autorizzate agli spostamenti. 3. ATTIVITA’ E CENTRI COMMERCIALI: sono sospese le attività di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti. Restano consentite le sole attività di vendita al dettaglio di alimentari e prima necessità (Articolo 23 DPCM 2021.Coronavirus 20210313 Commercio al dettaglio ALLEGATO), edicole, librerie, tabacchi, farmacie, parafarmacie, lavanderie, agricoltura e florovivai, presidi sanitari, articoli per l’infanzia anche nei centri commerciali, nonchè i servizi per la persona (Articolo 24 DPCM 2021.Coronavirus 20210313 Servizi per la persona ALLEGATO). Restano chiusi i centri commerciali per le altre attività. 4. MUSEI E ISTITUTI DI CULTURA: sono sospese le attività dei musei e delle mostre. Restano consentite le attività delle biblioteche, esclusivamente su prenotazione. 5. VISITE AD AMICI E PARENTI: non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private diverse dalla propria, salvo motivi di lavoro, necessità o salute. 6. ATTIVITA’ SPORTIVA: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive. Resta consentita la sola attività motoria vicino alla propria abitazione, garantendo il distanziamento sociale. 7. SCUOLE: sono sospese le attività in presenza nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della didattica a distanza. 8. MERCATI: sono sospese le attività di vendita al dettaglio nei mercati, fatta salva la sola vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari. Allegati: Ordinanza Ministero della Salute 2021.Coronavirus 20210312MIN Salute ORD Lazio zona rossa; Decreto Legge 14/01/2021 n. 2 coordinato con la Legge di conversione 12/03/2021, n. 29 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 2021.Coronavirus 20210312 DL 14.01 coordinato Legge Conversione 29 del 12.03 . Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q.

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05/03/2021: in vigore da DOMANI 06/03/2021 il DPCM adottato in data 02/03/2021 2021.Coronavirus 20210302 DPCM 02.03 2021.Coronavirus 20210302 DPCM 02.03 Allegato

01/03/2021: proroga SCADENZA PATENTI DI GUIDA: i documenti di guida con scadenza originaria tra il 31/01/2020 ed il 29/09/2020, la scadenza è prorogata al 29/07/2021. I documenti con scadenza tra il 30/09/2020 ed il 30/06/2021 la scadenza è prorogata di mesi 10 a decorrere dalla scadenza originaria. Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2021 ed il 29/04/2021, è prorogata fino al 30/04/2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

09/02/2021: aggiornamento sulla scadenza dei DOCUMENTI. PATENTE DI GUIDA: Ai fini del calcolo delle proroghe il Ministero dell’Interno ha ritenuto di attribuire alla patente di guida la duplice valenza di titolo autorizzativo alla guida e documento di riconoscimento. La validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia e con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 30/04/2021 è prorogata alla fino al 29/07/2021, mentre per le finalità relative al riconoscimento la scadenza è prorogata fino al 30/04/2021. La validità delle patenti di guida straniere U.E. con scadenza compresa tra il 01/02/2020 ed il 31/08/2020, è prorogata di mesi sette dalla scadenza annotata su ciascuna di esse in quanto sono applicabili le sole norme comunitarie. DOCUMENTI D’IDENTITA’: la validità della carta d’identità, del passaporto e di ogni altro documento di riconoscimento assimilabile alla carta d’identità con scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2020 è prorogata al 30/04/2021.

31/01/2021: in attesa della pubblicazione della nuova Ordinanza del Ministero della Salute. Prevista al momento per la Regione LAZIO zona gialla: 1) vietato circolare dalle ore 22.00 alle ore 05 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; 2) Chiusura dei contri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita generi alimentari, tabaccherie ed edicole all’interno degli stessi; 3) chiusura di mostre e musei; 4) Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 5) chiusura di bar e ristoranti alle ore 18.00. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

15/01/2021: pubblicato il D.L. n. 2 del 14/01/2021 e pubblicato in data 14/01/2021 il nuovo D.P.C.M. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. É vietato, altresì, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni ad eccezione degli spostamenti finalizzati a raggiungere una eventuale seconda casa. É comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Da domenica 17/01/2021 Lazio zona Arancione (Ordinanza del Ministero della Salute del 16.01.2021 allegata): 1) sono vietati gli spostamenti fuori dal proprio Comune, restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute così come è permesso il rientro al luogo di residenza, domicilio o abitazione. 2) una volta al giorno è consentito spostarsi verso un’altra abitazione che si trova nello stesso Comune tra le ore 5.00 e le ore 22.00, per un massimo di due persone oltre figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. 3) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Fino alle ore 22 consentita la ristorazione con asporto per i soli ristoranti, mentre per i bar e per il commercio al dettaglio di bevande l’asporto è consentito fino alle ore 18. 4) i centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, tranne che per le attività di prima necessità (alimentari, farmacie, tabacchi, edicole). 5) le scuole secondarie dal 18 gennaio riprenderanno le attività in presenza al 50%. 6) sono chiusi musei e mostre. 7) sono chiuse palestre e piscine. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q. Allegati: 2021.Coronavirus 20210114 DL 14.01.2021 n. 22021.Coronavirus 20210116 Autodichiarazione2021.Coronavirus 20210116 MIN Salute ORD zone 2021.Coronavirus 20210114 DPCM 14.01

06/01/2021: pubblicato sulla G.U. n. 3 del 05/01/2021 il Decreto Legge, pari data, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″. In sintesi il provvedimento prevede: 1) per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; 2) nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 3) Dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Allegato: il testo del Decreto Legge 2021.Coronavirus DL 05.01.2021 n. 1

19/12/2020: pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18/12/2020 il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″. In sintesi vediamo cosa è possibile fare e non fare durante il periodo delle Festività Natalizie dal 24/12/2020 al 06/01/2021. 1) Dal 21/12/2020 al 06/01/2021è vietato ogni spostamento tra Regioni compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori regione. 2) Nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonchè 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, tutte le Regioni sono ZONA ROSSA e sono consentiti gli spostamenti solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Nelle stesse giornate, dalle ore 05 alle ore 22, è consentita, UNA SOLA VOLTA AL GIORNO, la visita ad amici o parenti con lo spostamento autorizzato di massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti. E’ consentita, inoltre, l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperta ma solo in forma individuale. I negozi così come i centri estetici, bar e ristoranti sono CHIUSI, ad eccezione dell’asporto consentito fino alle ore 22.00 e le consegne a domicilio senza restrizioni. Restano APERTI i supermercati, le rivendite di beni alimentari e prima necessità, le farmacie e le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, le lavanderie, i parrucchieri ed i barbieri (Elenco completo: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale; Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati; Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, nonchè: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse; Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere). 3) Nelle giornate del 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, tutte le Regioni sono ZONA ARANCIONE e sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune. Sono CHIUSI bar e ristoranti con asporto consentito fino alle ore 22 e consegne a domicilio senza restrizioni. I negozi sono aperti fino alle ore 21.00. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q. Allegati: il Modello di Autocertificazione da compilare per qualsiasi spostamento 2020.Coronavirus 20201218 Autocertificazione dopo DL 172 il testo del Decreto Legge 2020.Coronavirus 20201218 DL 172 festivita natalizie 2020

04/12/2020: pubblicato il nuovo D.P.C.M. datato 03/12/2020 è in vigore da oggi 04/12/2020 fino al 15/01/2021. In primo luogo, dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, così come dalle ore 22.00 del 31/12/2020 alle ore 07.00 del 01/01/2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. Dal 21/12/2020 al 06/01/2021, è vietato nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata ed in uscita tra i territori delle diverse regioni o province autonome, mentre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione. Nelle date del 25/12/2000, 26/12/2000, 01/01/2021, stesse regole per gli spostamenti tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, mentre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altro comune. Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio, che devono essere svolte a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’ingresso selezionato e consentito al solo tempo necessario per effettuare l’acquisto dei beni, è consentita l’apertura fino al 6 gennaio 2021 fino alle ore 21.00 (ad eccezione delle attività presenti nei centri commerciali, gallerie commerciali e parchi commerciali dove gli esercizi commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive). Rispetto agli esercizi di ristorazione, le attività sono consentite dalle 05 alle 18. Il consumo al tavolo è per un massimo di quattro persone salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. La consegna a domicilio è sempre consentita, mentre fino alle ore 22.00 è consentito l’asporto. Resta consentita la ristorazione negli alberghi. Dalle ore 18.00 del 31/12/2020 alle ore 07.00 del 01/01/2021 la ristorazione negli alberghi è consentita unicamente nelle camere d’albergo. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q. Allegato il testo del Decreto Legge n. 158/2020 e del DPCM del 03/12 2020.Coronavirus 20201202 DL 158 2020.Coronavirus 20201203 DPCM 03.12

28/11/2020: Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/2020: a) le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte passano da zona ROSSA a zona ARANCIONE
b) le Regioni Liguria e Sicilia passano da zona ARANCIONE a zona GIALLA. Le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana, sono confermate nella attuale zona di rischio fino al 3 dicembre 2020. Ricordiamo che sul sito del Governo è disponibile l’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q. relative alle tre tipologie di aree in cui è stato diviso il territorio a seconda delle misure anti-Covid da applicare 2020.Coronavirus 20201127 Min SALUTE ORD Regioni 27.11

21/11/2020: Ordinanza n. 66 Regione Lazio. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso purchè la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresi, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 2. Nessuna attività commerciale al dettaglio e all’ingrosso può nei giorni feriali, festivi e prefestivi, proseguire la vendita al pubblico con accesso ai locali oltre le ore 21,00. 3. Tutte le attività commerciali consentite sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell’allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”. Il testo dell’Ordinanza Regionale 2020.Coronavirus 20201120 Regione LAZIO ORD 68 attività imprenditoriali

16/11/2020: Nel sito del Governo è stata pubblicata un’apposita pagina web dalla quale è possibile accedere alle specifiche F.A.Q. relative alle tre tipologie di aree in cui è stato diviso il territorio a seconda delle misure anti-Covid da applicare.

16/11/2020: Modalità di attivazione del servizio raccolta rifiuti. Per coloro che sono risultati positivi al COVID-19 con certificazione medico curante/ASL è possibile chiedere l’attivazione del servizio di raccolta “sicura” dei rifiuti a domicilio tramite il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Ciampino. Il servizio è svolto dalla Società Romana Maceri. Per l’attivazione scrivi una mail a: comandante@polizialocaleciampino.it Con la conferma dell’attivazione del servizio sarà inviata specifica procedura sul relativo funzionamento.

13/11/2020: Ordinanza n. 66 Regione Lazio: nei giorni festivi e prefestivi sono chiuse le grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari. Sono altresì chiusi i mercatini per hobbisti, mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari. Le disposizioni indicate sono valide fino alla data del 30/11/2020.

10/11/2020: Domani 11 novembre la Segreteria del Centro Operativo Comunale emergenza COVID sarà gestita dai volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile “A. Aceti” e sarà presente al mercato settimanale (via Madrid incrocio via Milano) dalle ore 09.30 alle ore 12.30. Vi aspettiamo.

09/11/2020: INFO-Covid attivata nuova linea telefonica ASL per i cittadini al numero telefonico 0693273337

04/11/2020: pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 03/11/2020, in vigore dal 06/11/2020 fino al 03/12/2020. Il quadro di sintesi: 2020.Coronavirus 20201108 Sintesi adempimenti dopo DPCM 03.11 L’analisi sintetica del provvedimento: 1) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque nel rispetto delle linee guida adottate per le singole attività. L’obbligo è escluso per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore a 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’obbligo indicato. 2) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 3) Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 4) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 5) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5 gradi devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante. 6) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 7) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. 8) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 9) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 10) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. 11) sono sospesi gli spettacoli aperti aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. 12) sono sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 13) sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 14) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 15) sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. 16) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio. 17) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. 18) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 19) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali per più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 20) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. 21) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario e, fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Allegati: Il modello per la compilazione on line della autodichiarazione: 2020.Coronavirus 20201105 MOD autocertificazioni spostamenti on line – Il testo completo del DPCM 2020.Coronavirus 20201103 DPCM 03.11 GU

25/10/2020: pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 24/10/2020, in vigore dal 26/10/2020 fino al 24/11/2020. 1) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque nel rispetto delle linee guida adottate per le singole attività. L’obbligo è escluso per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore a 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’obbligo indicato.2) obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 3) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5 gradi devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante. 4) l’accesso al pubblico ai parchi, alle ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 5) È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 6) È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 7) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 8) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. 9) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 10) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a
condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.12) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. 13) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi. 14) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. 15) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio. 16) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. 17) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 18) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 19) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo
di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (Allegato DPCM 2020.Coronavirus 20201024 DPCM 24.10 ).

21/10/2020: il modello dell’autocertificazione da utilizzare a partire dal 23/10/2020, la versione on line 2020.Coronavirus 20201021 MOD autocertificazioni spostamenti on line e quella tradizionale 2020.Coronavirus 20201021 MOD autocertificazioni spostamenti

21/10/2020: pubblicata Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lazio relativa, tra l’altro, ad una limitazione degli spostamenti 2020.Coronavirus 20201021 REG Lazio ORD limitazione spostamenti

19/10/2020: pubblicato il nuovo D.P.C.M. del 18/10/2020. 2020.Coronavirus 20201018 DPCM 18.10

13/10/2020: Pubblicato il nuovo D.P.C.M. data odierna: 1) è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque nel rispetto delle linee guida adottate per le singole attività. L’obbligo è escluso per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore a 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’obbligo indicato.2) obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 3) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5 gradi devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante. 4) l’accesso al pubblico ai parchi, alle ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 5) per li eventi sportivi è consentita la presenza del pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il massimo di 1000 spettatori per manifestazioni all’aperto e 200 spettatori per manifestazioni in luogo chiuso. 6) sono vietate le competizioni sportive amatoriali e le altre attività connesse agli sport di contatto. 7) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma STATICA. 7) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso e all’aperto. 8) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste, nonchè di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. 9) L’accesso nei luoghi di culto avviene con misure organizzative in grado di evitare assembramenti di persone e comunque nel rispetto del distanziamento sociale. 10) sono sospesi i viaggi d’istruzione. 11) E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso. 12) le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 13) le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Consentita la ristorazione a domicilio, nonchè quella di asporto. Per tutte le disposizioni leggi: 2020.Coronavirus 20201013 DPCM 13.10

13/10/2020: Ministero della Salute, indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. L’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione della infezione. La QUARANTENA si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o altra malattia contagiosa con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali e del parere del Comitato Tecnico Scientifico, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a: CASI POSITIVI ASINTOMATICI: le persone asintomatiche possono RIENTRARE in comunità dopo un periodo di ISOLAMENTO di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un TEST MOLECOLARE con risultato negativo. CASI POSITIVI SINTOMATICI: le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un TEST MOLECOLARE con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: le persone che, pur non presentando sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare anche in assenza di sintomatologia (ad esclusione di quanto indicato tra parentesi al punto precedente) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, il tutto salvo diversa disposizione da parte delle autorità sanitarie. CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie devono osservare: 1) periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. 2) un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test ANTIGENICO o MOLECOLARE comunque con risultato NEGATIVO effettuato il decimo giorno.

11/10/2020: la revisione periodica dei veicoli a motore, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, segue le seguenti scadenze: revisioni con scadenza originale fino al 31/01/2020 possono circolare fino al 31/10/2020; quelle con scadenza compresa tra il 01/02/2020 ed il 31/08/2020 possono circolare fino a 7 mesi successivi alla data di scadenza; quelle con scadenza dal 01/09/2020 al 30/09/2020 possono circolare fino al 31/12/2020; quelle con scadenza dal 01/10/2020 al 31/12/2020 possono circolare fino al 28/02/2021. Per i ciclomotori ed i motoveicoli così come per i rimorchi (categorie L, 01 e 02), al momento, le scadenze sono: revisioni con scadenza originale fino al 17/03/2020 possono circolare fino al 31/10/2020; quelle con scadenza compresa tra il 17/03/2020 ed il 31/07/2020 possono circolare fino al 31/10/2020; quelle con scadenza dal 01/08/2020 al 30/09/2020 possono circolare fino al 31/12/2020; quelle con scadenza dal 01/10/2020 al 31/12/2020 possono circolare fino al 28/02/2021.

02/10/2020: Pubblicata l”Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 62 del 02/10/2020 che prescrive l’obbligo di indossare SEMPRE la mascherina all’aperto. L’obbligo è esteso a tutto il territorio regionale e non riguarda i bambini al di sotto dei sei anni e i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina. L’obbligo non è previsto durante lo svolgimento di attività motoria e sportiva.

16/08/2020: Ordinanza Ministero della Salute: obbligo della mascherina di sera e discoteche chiuse. Dalle ore 18.00 alle ore 06.00 devono essere usate le mascherine anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico 2020.Coronavirus 20200816 MinSALUTE ORD discoteche e mascherine.

12/08/2020: Ordinanza Ministero della Salute: test obbligatori per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Stop arrivi dalla Colombia. 2020.Coronavirus 20200812 MinSALUTE Ordinanza test rientro estero

08/08/2020: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri data odierna 2020.Coronavirus 20200808 DPCM 08.08 . Dal sito ADNKronos: “E’ stato firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il nuovo Dpcm con cui vengono prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus. Restano come misure essenziali di prevenzione l’uso delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il lavaggio delle mani, così come il divieto di assembramento. Confermato il divieto di ingresso nel Paese per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. SPORT E PRESENZA PUBBLICO – Tra le novità più attese in ambito sportivo vi è quella che prevede, a partire dall’1 settembre, “la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”. La presenza di pubblico è comunque consentita “esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”. Per gli eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, si legge nel testo, “il presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento”. STADI E CALCETTO – Le competizioni sportive di interesse nazionale, come ad esempio le partite del calcio di vertice, restano a porte chiuse. Lo svolgimento degli sport di contatto, come ad esempio il calcetto, è ora consentito “nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. DISCOTECHE – Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, “possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”. CENTRI BENESSERE E SAUNE – Le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite “a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”. Secondo le linee guida si deve “prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”. Si deve invece “inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo”. E’ invece consentito “l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura”. CROCIERE – Via libera anche alle crociere con l’obbligo per il comandante, prima della partenza della nave, di presentare all’autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.”

08/08/2020: Ordinanza 1° agosto 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 1) E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 2) E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico. 3) Le disposizioni dell’Ordinanza sono valide fino alla data del 15 agosto 2020. 2020.Coronavirus 20200801 MinSalute Ordinanza

06/08/2020: Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga delle patenti di guida: 1) le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 ed il 31/05/2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31/12/2020. 2) le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 01/06/2020 ed il 31/08/2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per SETTE MESI SUCCESSIVI alla scadenza indicata sulla patente. 3) le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 01/09/2020 ed il 31/12/2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31/12/2020. Schema riepilogativo: 2020.Coronavirus 20200806 Tabella Scadenza patenti

12/06/2020: pubblicato sulla G.U. n. 147 di giovedì 11 giugno 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 11/06/2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 magio 2020, n. 33, recente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″. 2020.Coronavirus 20200611 DPCM

19/05/2020: adottata Ordinanza n. 14 dal Comune di Ciampino in merito all’apertura dei parchi pubblici e all’utilizzo degli spazi per bambini 2020.Coronavirus 20200519 CiampinoCOM Regolamentazione utilizzo aree giochi e parchi

19/05/2020: adottata Ordinanza n. 13 dal Comune di Ciampino in merito alla nuova determinazione degli orari di vendita delle attività imprenditoriali 2020.Coronavirus 20200519 CiampinoCOM Orario attività imprenditoriali

19/05/2020: adottata Ordinanza n. 12 dal Comune di Ciampino in merito allo svolgimento del mercato settimanale di domani 20/05/2020 2020.Coronavirus 20200519 CiampinoCOM Mercato Settimanale 20.05.

18/05/2020: adottata Ordinanza n. 11 dal Comune di Ciampino in merito agli orari delle attività imprenditoriali 2020.Coronavirus 20200518 CiampinoCOM Ordinanza 11 Orari attività imprenditoriali .

17/05/2020: il DPCM adottato in data odierna 2020.Coronavirus 20200517 DPCM e relativi allegati 2020.Coronavirus 20200517 DPCM Allegati.

16/05/2020: pubblicata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 data 16/05/2020 relativa alla linee guida regionali per la riapertura delle attività imprenditoriali. 2020.Coronavirus 20200516 Reg. LAZIO. Z00041 linee guida regionali riapertura Allegato con le specifiche: 2020.Coronavirus 20200516 Reg. LAZIO Ord. Z00041 linee guida riapertura Allegato .

16/05/2020: pubblicato sulla G.U. n. 125 di oggi, il Decreto Legge n. 33: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 1) A decorrere dal 18/05/2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale. 2) Fino al 02/06/2020 sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblico e privato in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 3) fino al 02/06/2020 sono vietati gli spostamenti da e per l’estero con mezzi di trasporto pubblici e privati salvo quanto indicato nel Decreto allegato. 4) E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5) Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 6) Lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone è consentito nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni religiose. 7) Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 2020.Coronavirus 20200516 Conferenza Regioni Linee guida attività imprenditoriali. 2020.Coronavirus 20200516 Reg. LAZIO Ord. Z00041 linee guida regionali riapertura 2020.Coronavirus 20200516 Reg. LAZIO Ord. Z00041 linee guida riapertura Allegato 8) Le misure indicate nel Decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 salvo diversa disposizione. 2020.Coronavirus 20200516 DL 33 Ulteriori Misure

08/05/2020: In merito all’aggiornamento dei dati periodici sulla diffusione dell’epidemia sarà cura di questo Comando fornire il link che permette la visualizzazione in tempo reale.

03/05/2020: il nuovo modello di autocertificazione (Modello AUTOCERTIFICAZIONE)

03/05/2020: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020: entrano in vigore domani 04/05/2020 le principali disposizioni contenute nel DPCM con allegato. Una breve guida presente sulle FAQ pubblicate dal Governo FAQ Governo DPCM 26.04 Le attività imprenditoriali che sono autorizzate ad operare DPCM attivita commerciali e ATECO. In termini generali, sono consentiti gli spostamenti (modello AUTODICHIARAZIONE Editabile), in ambito regionale, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di lavoro. Sono possibili gli spostamenti per incontrare i congiunti (coniuge, rapporti di parentela, affinità, unione civile nonchè le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti), purchè venga rispettato il il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Le nuove disposizioni, inoltre, consentono lo svolgimento dell’attività sportiva senza più il limite della prossimità alla propria abitazione.

03/05/2020: Regione Lazio, Ordinanza n. 38/2020: ha previsto, a partire dal 04/05/2020, tra le altre disposizioni, 1) l’autorizzazione delle attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura- ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; 2) l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

03/05/2020: Comune di CIAMPINO, Ordinanza n. 07/2020: Ordinanza di chiusura parchi e aree verdi comunali: è stata disposta la chiusura al pubblico di tutti i parchi pubblici e delle aree verdi di proprietà pubblica presenti sul territorio comunale del Comune di Ciampino fino al giorno 17 maggio 2020, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.

03/05/2020: Comune di CIAMPINO, Ordinanza n. 06/2020: Disposizioni in materia di attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari insistenti sul territorio comunale di Ciampino. A partire dal giorno 04/05/2020 l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari all’interno del territorio di Ciampino, può essere svolta negli orari ricompresi tra le ore 07,00 e le ore 21,00, tutti i giorni compresa la domenica.

01/05/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in ospedale, 12 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 12 in isolamento precauzionale.

01/05/2020: riepilogo delle PRINCIPALI PROROGHE relative alla documentazione amministrativa di interesse per la CIRCOLAZIONE STRADALE. PATENTI DI GUIDA: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020, conservano la loro validità fino al 15/06/2020. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, è prorogata al 31/08/2020, mentre per l’espatrio resta limitata alla data di scadenza del documento. CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE C.Q.C.: sono prorogate di validità fino al 30/06/2020. CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE C.A.P.: conservano la loro validità fino al 15/06/2020. CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.F.P. PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: conservano la loro validità fino al 30/06/2020. PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA: sono prorogati fino al 30/06/2020. CERTIFICATI MEDICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA: in scadenza di validità dal 31/01/2020 al 15/04/2020, sono prorogati di validità fino al 15/06/2020. AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA (FOGLIO ROSA): le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 30/04/2020 sono prorogati di validità fino al 15/06/2020.

01/05/2020: riepilogo delle “nuove scadenze” in materia di REVISIONE DEI VEICOLI: per le revisioni scadute prima del 17/03/2020 è consentita la circolazione dei veicoli fino alla data del 31/10/2020. Per le revisioni con scadenza dal 17/03/2020 al 31/07/2020 è consentita la circolazione fino al 31/10/2020. Per le revisioni con scadenza successiva al 31/07/2020 non beneficia di alcuna proroga e segue le regole ordinarie.

01/05/2020: PAGAMENTO SCONTATO DEL 30 DEI VERBALI CODICE DELLA STRADA: per effetto delle attuali previsioni normative, relativamente ai verbali del Codice della Strada è importante ricordare: 1) per i verbali contestati o notificati prima del 16 febbraio il termine di pagamento in forma agevolata era e resta di 5 giorni successivi alla notificazione o contestazione. Per i verbali contestati o notificati tra il 16 febbraio ed il 15 maggio il termine per il pagamento in forma agevolata è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione; tuttavia essendo il termine di pagamento sospeso fino al 15 maggio il periodo residuo continua a decorrere dal 16 maggio. Per i verbali contestati o notificati dopo il 23 febbraio il termine di 30 giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 30 marzo e decorre nuovamente dal 14 aprile 2020 al 15 maggio 2020. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI DELLA PATENTE DI GUIDA: anche i termini indicati sono SOSPESI FINO ALLA DATA DEL 15/05/2020.

29/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 11 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 16 in isolamento precauzionale.

28/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 11 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

27/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 11 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 8 in isolamento precauzionale.

26/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 11 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

25/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 8 in isolamento precauzionale.

24/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 5 in isolamento precauzionale.

23/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in ospedale, 12 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 5 in isolamento precauzionale.

22/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in ospedale, 12 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 8 in isolamento precauzionale.

21/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 12 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 9 in isolamento precauzionale.

20/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 12 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 9 in isolamento precauzionale.

19/04/2020: confermata l’interpretazione in merito alla possibilità per i rivenditori di piante e fiori di svolgere la loro attività a condizione del rispetto delle normative sanitarie in vigore, giusta Circolare del Ministero dell’Interno n. 25718 del 18/04/2020 che ha integralmente richiamato il parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

18/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 11 in isolamento precauzionale.

17/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in ospedale, 13 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

16/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in ospedale, 11 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

16/04/2020: è consentito lo spostamento all’interno del proprio comune o verso comuni limitrofi per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile limitatamente alle indispensabili operazioni necessarie (non oltre una volta al giorno; un solo componente familiare). Ordinanza Regione Lazio n. 29 del 15/04/2020.

15/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in ospedale, 11 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 8 in isolamento precauzionale.

14/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 8 in isolamento precauzionale.

13/04/2020: con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 26 data odierna è stata differita al 20 aprile la data di riapertura delle librerie di vendita al dettaglio

13/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 9 in isolamento precauzionale.

12/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 13 in isolamento precauzionale.

11/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 13 in isolamento precauzionale.

11/04/2020: aggiornato il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200411 Disposizioni in VIGORE a seguito dell’emanazione del DPCM 10/04/2020

10/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 13 in isolamento precauzionale.

10/04/2020: Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00024 del 09/04/2020. 1) E’ prevista la chiusura obbligatoria per i generi alimentari nei giorni 12 e 13 aprile 2020. E’ consentita l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai 2) E’ consentita la vendita di articoli di cartoleria e forniture di ufficio presso gli esercizi commerciali di generi alimentari e prodotti per l’igiene della casa non soggetti a chiusura.

10/04/2020: permessi di soggiorno. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni autorizzazioni e titoli abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, con possibilità per i titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

09/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 17 in isolamento precauzionale.

08/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 17 in isolamento precauzionale.

07/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 6 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 12 in isolamento precauzionale.

06/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 6 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

05/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 6 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

05/04/2020: Sospensione fino al 15 aprile dei termini di notificazione dei verbali C.d.S. e leggi collegate, esecuzione del pagamento in misura ridotta, attività difensiva e presentazione dei ricorsi giurisdizionali, presentazione documentazione relativa a procedimenti amministrativi e sanzionatori ivi compresa la trasmissione dei dati del conducente ex art. 126 bis e 180 c. 8 (DPCM 01/04/2020 pubblicato sulla G.U. il 02/04/2020 n. 88 e Circolare Ministero Interno n. 300/A/2625/20/115/28 del 03.04.2020.

04/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 10 in isolamento precauzionale.

03/04/2020: Aggior03/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 13 in isolamento precauzionale.

02/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in ospedale, 6 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 14 in isolamento precauzionale.

01/04/2020: con D.P.C.M. data odierna è stato stabilito che tutte le disposizioni contenute negli atti normativi sino ad ora adottati (DPCM 08/03/2020, DPCM 09/03/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, Ordinanza Ministro della Salute del 20/03/2020 e Ordinanza Ministro della Salute e Ministro dei Trasporti del 28/03/2020) con efficacia fino al 03/04/2020, sono prorogate fino alla data del 13/04/2020. E’ stato inoltre deciso di sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e sono sospese, altresì, le sedute di allenamento di atleti professionisti e non professionisti all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

01/04/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 6 positivi in ospedale, 14 in isolamento precauzionale

31/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 31/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 5 positivi in ospedale, 17 in isolamento precauzionale

30/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 30/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 4 positivi in ospedale, 17 in isolamento precauzionale

29/03/2020: il materiale Il divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulla strade extraurbane, è sospeso per i giorni 29/03 e 05/04.

29/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 29/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 4 positivi in ospedale, 17 in isolamento precauzionale

28/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 28/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 10 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 3 positivi in ospedale, 15 in isolamento precauzionale

27/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 27/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 9 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 3 positivi in ospedale, 18 in isolamento precauzionale

26/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 26/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 3 positivi in ospedale, 17 in isolamento precauzionale

26/03/2020: il nuovo modello di autocertificazione in vigore da ora 2020.Coronavirus 20200326 Modello Autocertificazione

26/03/2020: rideterminazione delle attività economiche e produttive che possono svolgere l’attività 2020.Coronavirus 20200325 Allegato MinSviluppoEconomico Rideterminazione attività

26/03/2020: pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” 2020.Coronavirus 20200325 DL 19

25/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 24/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 2 positivi in ospedale, 17 in isolamento precauzionale

24/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 24/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 8 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 1 positivo in ospedale, 18 in isolamento precauzionale

24/032020: se pensi di avere i sintomi del Coronavirus chiama il tuo medico e segui nel dettaglio le istruzioni. Ricorda di NON RECARTI al Pronto Soccorso per nessun motivo. Se sei venuto in contatto con persone positive al Covid-19 o sottoposto a misure di sorveglianza attiva dalla ASL perchè manifesti i sintomi del Coronavirus (febbre, tosse, bruciore agli occhi, ecc.), se vuoi scarica l’APP LAZIODRCOVID per collegarti al tuo medico ed effettuare una televisita mediante chat, telefonata o altro. Attenzione l’APP NON E’ UN SERVIZIO DI EMERGENZA E NON SOSTITUISCE IL NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE CHE DEVE ESSERE attivato da parte del cittadino in caso di emergenza sanitaria.

24/03/2020: ricordati di restare sempre aggiornato e scarica l’APP FlagMii il sistema di allertamento della nostra città FlagMii – Poster campagna Comuni COVID-19

24/03/2020: la giacenza della corrispondenza a firma (raccomandate) è estesa per un periodo di giorni 60 presso gli uffici postali di riferimento

24/03/2020: con riferimento ai procedimenti amministrativi in corso ed alle autorizzazioni di polizia si specifica quanto segue: a) è stabilita la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti alla data del 23/02/2020 o successivamente ad essa; b) la proroga al 15 giugno 2020 del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 15/04/2020

24/03/2020: termini Sanzioni Codice della Strada: ricordiamo che sono sospesi i termini di notificazione dei verbali del Codice della Strada e di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricordi giurisdizionali a partire dal 10/03/2020 e fino al 02/04/2020

23/03/2020: disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti 2020.Coronavirus 20200323 Modulo Autodichiarazione

23/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 23/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 2 positivo in ospedale, 18 in isolamento precauzionale

22/03/2020: sono sospese le attività relative al gioco del lotto, superenalotto, slot machine, in alcuni casi anche con modalità on line.

22/03/2020: approvato il DPCM data odierna che autorizza a partire da domani 23/03 la prosecuzione alle sole attività imprenditoriali indicate nell’elenco 2020.Coronavirus 20200322 DPCM 22.03 Allegato 1 Le attività NON INCLUSE devono terminare la loro attività entro il prossimo 25/03/2020.

22/03/2020: in vigore Ordinanza Ministero della Salute e dell’Interno che vieta qualsiasi spostamento con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano tutte le persone fisiche salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute 2020.Coronavirus 20200320 MinSALUTE e MinINTERNO Ordinanza 22.03

22/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 22/03/2020 sul nostro territorio NON RISULTANO VARIAZIONI RISPETTO A IERI (7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 1 positivo in ospedale).

21/03/2020: Aggiornamento relativo ai dati ufficiali sulla diffusione epidemiologica Covid-19. Ad oggi 21/03/2020 sul nostro territorio risultano presenti i seguenti casi: 7 positivi in sorveglianza attiva presso il domicilio, 1 positivo in ospedale, 26 in isolamento precauzionale.

21/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200321 Disposizioni in VIGORE

20/03/2020: a partire da domani 21/03/2020 importanti restrizioni stabilite dall’Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data odierna. In sintesi: è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; chiusi gli esercizi di somministrazione all’interno delle aree di servizio ad eccezione delle autostrade ed aeroporti; nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza 2020.Coronavirus 20200320 MinSALUTE Ordinanza restrizioni

18/03/2020: il messaggio vocale di oggi del Sindaco Daniela BALLICO 2020.Coronavirus 20200318 Messaggio Sindaco

18/03/2020: SCADENZE DOCUMENTI, ASSICURAZIONE E REVISIONE AUTO. Le PATENTI DI GUIDA con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 15/04/2020 restano valide fino al 15/06/2020. Le REVISIONI DEI VEICOLI con scadenze fino al 31/07/2020 sono prorogate al 31/10/2020. La copertura dell’ASSICURAZIONE AUTO è prorogata fino a 30 giorni dopo la scadenza. Le CARTE D’IDENTITA‘ scadute o in scadenza dal 18/03/2020 hanno validità prorogata fino al 31/08/2020. Aggiornato il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200318 Disposizioni in VIGORE

18/03/2020: aggiornato il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200318 Disposizioni in VIGORE

18/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200318 Disposizioni in VIGORE

17/03/2020: i NUOVI ORARI degli esercizi COMMERCIALI: dal lunedì al sabato apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00; la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.

17/03/2020: il NUOVO MODELLO di autocertificazione per gli spostamenti da casa 2020.Coronavirus 20200317 Autodichiarazione spostamenti

16/03/2020: disposta la proroga della scadenza dei contrassegni disabili alla data del 15/04/2020 per tutti quelli con scadenza dal 16/03 al 31/03, il tutto salvo diversa normativa di fonte superiore 2020.Coronavirus 20200316 CiampinoCOM Ord. 40 Proroga scadenza contrass. disabili

16/03/2020: il NUOVO messaggio del Sindaco Daniela BALLICO 2020.Coronavirus 20200316 Messaggio Sindaco 02 COC

16/03/2020: alle ore 17.00 di oggi si è proceduto all’attivazione del Centro Operativo Comunale presieduto dal Sindaco Daniela BALLICO e coordinato dal Comandante della Polizia Locale Roberto ANTONELLI.

16/03/2020: adottata Ordinanza relativa alla chiusura dei Parchi cittadini. Il messaggio del Sindaco Daniela BALLICO 2020.Coronavirus 20200316 Messaggio SINDACO

16/03/2020: abbiamo cambiato oggi l’immagine in evidenza della pagina che si occupa del Coronavirus. Grazie Ginevra

15/03/2020: il messaggio vocale di oggi domenica 15 marzo 2020 del Sindaco Daniela BALLICO 2020.Messaggio SINDACO 15.03.2020

15/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200315 Disposizioni in VIGORE Ciampino

15/03/2020: Oggi, DOMENICA, possono rimanere aperti i soli esercizi commerciali di vendita prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie. Le medie e grandi strutture di vendita anche se vendono prodotti di prima necessità non alimentare devono restare chiuse. Resta VIETATA ogni forma di assembramento.

14/03/2020: il TRATTAMENTO DEI RIFIUTI nel caso in cui sei positivo o in quarantena obbligatoria. Ulteriori indicazioni se non sei positivo e non sei in quarantena (Istituto Superiore Sanità) Il trattamento dei rifiuti se sei in quarantena (Istituto Superiore Sanità)

14/03/2020: sospensione da questa sera di tutti i treni notturni.

11/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200311 Disposizioni in VIGORE Ciampino

11/03/2020: pubblichiamo il vademecum del Ministero dell’Interno possomuovermi

10/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200310 Disposizioni in VIGORE Ciampino e allegato il modello di autodichiarazione per gli spostamenti consentiti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il domicilio, abitazione o residenza Autodichiarazione

10/03/2020: L’allegato contiene il modello di autodichiarazione per gli spostamenti consentiti (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il domicilio, abitazione o residenza) Autodichiarazione

09/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio con indicazione specifica con riferimento alle modalità di accesso al Comando della Polizia Locale, ai Servizi Sociali del Comune di Ciampino. Disposizioni relativamente al rinvio dei processi civili e penali 2020.Coronavirus 20200309 Disposizioni in VIGORE Ciampino

09/03/2020: il quadro sinottico delle disposizioni valide sul nostro territorio 2020.Coronavirus 20200308 Disposizioni in VIGORE Ciampino

08/03/2020: adottata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio che prevede la chiusura di piscine, palestre e centri benessere nonchè specifiche disposizioni per chi è tornato dall’Italia del Nord negli ultimi 14 giorni 2020.Coronavirus 20200308 Ordinanza Pres. Regione LAZIO

08/03/2020: nuovo schema riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel DPCM del 08/03/2020 Misure operative 08.03 CORONAVIRUS

06/03/2020: se hai la febbre, tosse e dolori muscolari segui attentamente ed esclusivamente le indicazioni riportate nell’avviso.

05/03/2020: uno schema riepilogativo delle principali disposizioni contenute nel DPCM del 04/03/2020 20200305 Schema Misure Decreto 04.03.2020

05/03/2020: il testo definitivo del Decreto DPCM 4MARZO2020

04/03/2020: Schema del decreto DPCM del 4.3.2020

04/03/2020: In attesa di conferma ufficiale si preannuncia la CHIUSURA delle scuole di ogni ordine a grado a partire da domani 05/03/2020 e fino al 15/03/2020 giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A breve aggiornamento sulle altre disposizioni

Alleghiamo un’importante guida a cura del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per informazioni di carattere generale è disponibile il numero verde della Croce Rossa 800065510, mentre il numero per le emergenze è 1500.

Il nostro Comando resta a disposizione per quanto ulteriormente necessario.

Guida Ministero Salute e Istituto Superiore Sanità

(A.R.)

Emergenze: 112

Telefono centrale operativa 067919104

Mail: info@polizialocaleciampino.it

Assistenza Twitter: https://twitter.com/pl_ciampino

Polizia Locale Ciampino