Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I: DEGLI ORGANI GIUDIZIARI
Capo I: DEL GIUDICE
Sezione I: DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE
Art. 1 (Giurisdizione dei giudici ordinari) La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, e’ esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
Art. 2 (Inderogabilita’ convenzionale della giurisdizione) La giurisdizione italiana non puo’ essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, ne’ di arbitri che pronuncino all’estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente ne’ domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto. Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 3 (Pendenza di lite davanti a giudice straniero) La giurisdizione italiana non e’ esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa. N.B.: Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 4 (Giurisdizione rispetto allo straniero) Lo straniero puo’ essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi e’ residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda e’ connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo’ conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo’ conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. N.B.: Articolo abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza) La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 6 (Inderogabilita’ convenzionale della competenza) La competenza non puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.
Sezione II: DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE
Art. 7 (Competenza del giudice di pace) Il giudice di pace e’ competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582.28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e’ altresi’ competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche’ il valore della controversia non superi 15.493.70 euro. Il giudice di pace e’ inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1). E’ competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita’ d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita’; 4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all’articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2). Articolo cosi’ sostituito dall’art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Numero abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 8 (Competenza del pretore) Il pretore e’ competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace (1). E’ competente, qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (2); 3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; 4) per le cause relative alla misura e alle modalita’ di uso dei servizi di condominio di case (2). N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399. (1) Comma sostituito dall’art. 18, L. 21 novembre 1991, n. 374 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Numero abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374. Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 1998 n.51
Art. 9 (Competenza del tribunale) Il tribunale e’ competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale e’ altresi’ esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacita’ delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Art. 10 (Determinazione del valore) Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu’ parti) Se e’ chiesto da piu’ persone o contro piu’ persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.
Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni) Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validita’ o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e’ in contestazione. Nelle cause per finita locazione d’immobili il valore si determina in base all’ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso (1). Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi. (1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite) Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e’ controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e’ controverso, il valore si determina cumulando venti annualita’; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita’ domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.
Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili) Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo’ contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
Art. 15 (Cause relative a beni immobili) Il valore delle cause relative a beni immobili e’ determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta’; per cento per le cause relative all’usufrutto, all’uso, all’abitazione, alla nuda proprieta’ e al diritto dell’enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu’. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta’ controversa, se questa e’ determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 16 (Esecuzione forzata) Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti e’ competente il pretore. Per l’espropriazione forzata di cose immobili e’ competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione e’ competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il pretore. Articolo abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 1998 n. 51
Art. 17 (Cause relative all’esecuzione forzata) Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
Sezione III: DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 18 (Foro generale delle persone fisiche) Salvo che la legge disponga altrimenti, e’ competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, ne’ domicilio, ne’ dimora nella Repubblica o se la dimora e’ sconosciuta, e’ competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.
Art. 19 (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, e’ competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresi’ il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le societa’ non aventi personalita’ giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attivita’ in modo continuativo.
Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione) Per le cause relative a diritti di obbligazione e’ anche competente il giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 21 (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie) Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell’art. 8 e’ competente il giudice del luogo dove e’ posto l’immobile. Qualora l’immobile sia compreso in piu’ circoscrizioni giudiziarie, e’ competente il giudice della circoscrizione nella quale e’ compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non e’ sottoposto a tributo, e’ competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell’immobile. Per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto e’ competente il giudice del luogo nel quale e’ avvenuto il fatto denunciato.
Art. 22 (Foro per le cause ereditarie) E’ competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredita’ e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purche’ proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purche’ proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione; 4) contro l’esecutore testamentario, purche’ proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si e’ aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui e’ posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Art. 23 (Foro per le cause tra soci e tra condomini) Per le cause tra soci e’ competente il giudice del luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della societa’ o del condominio, purche’ la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Art. 24 (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali) Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorita’ e’ competente il giudice del luogo d’esercizio della tutela o dell’amministrazione.
Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione) Per le cause nelle quali e’ parte un’amministrazione dello Stato e’ competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione e’ convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e’ sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Art. 26 (Foro dell’esecuzione forzata) Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili e’ competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21. Per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e’ competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.
Art. 27 (Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione) Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 e’ competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e’ competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.
Art. 28 (Foro stabilito per accordo delle parti) La competenza per territorio puo’ essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilita’ sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 29 (Forma ed effetti dell’accordo delle parti) L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu’ affari determinati e risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio’ non e’ espressamente stabilito.
Art. 30 (Foro del domicilio eletto) Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 del codice civile puo’ essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
art. 30-bis (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati) Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale. Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato e’ venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, e’ competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d’appello individuato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione. Introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420
Sezione IV: DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE
Art. 31 (Cause accessorie) La domanda accessoria puo’ essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma. Puo’ tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia.
Art. 32 (Cause di garanzia) La domanda di garanzia puo’ essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore.
Art. 33 (Cumulo soggettivo) Le cause contro piu’ persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
Art. 34 (Accertamenti incidentali) Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti e’ necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Art. 35 (Eccezione di compensazione) Quando e’ opposto in compensazione un credito che e’ contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e’ fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo’ decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.
Art. 36 (Cause riconvenzionali) Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che gia’ appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purche’ non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.
Sezione V: DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELLA INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA
Art. 37 (Difetto di giurisdizione) Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali e’ rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero e’ rilevato dal giudice d’ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all’estero; in ogni altro caso e’ rilevato egualmente d’ufficio dal giudice se il convenuto e’ contumace e puo’ essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana (1). (1) Comma abrogato dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 38 (Incompetenza) L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. L’incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’articolo 28, e’ eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa e’ riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dall’art. 4, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause) Se una stessa causa e’ proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito e’ competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non e’ competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La prevenzione e’ determinata dalla notificazione della citazione.
Art. 40 (Connessione) Se sono proposte davanti a giudici diversi piu’ cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo , il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non puo’ essere eccepita dalle parti ne’ rilevata d’ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non puo’ essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 (1). Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, in subordine, col rito previsto per la causa di maggior valore (1). Se la causa e’ stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439 (1). Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinche’ siano decise nello stesso processo (2). Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale (2). (1) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Sezione VI: DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 41 (Regolamento di giurisdizione) Finche’ la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo’ chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367. La pubblica amministrazione che non e’ parte in causa puo’ chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finche’ la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Art. 42 (Regolamento necessario di competenza) La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 6, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 43 (Regolamento facoltativo di competenza) La sentenza che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo’ essere impugnata con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito. La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta’ di proporre l’istanza di regolamento. Se l’istanza di regolamento e’ proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza; se e’ proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.
Art. 44 (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza) La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non e’ impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e’ riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.
Art. 45 (Conflitto di competenza) Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 e’ riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.
Art. 46 (Casi di inapplicabilita’ del regolamento di competenza) Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.
Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza) L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si e’ costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43, secondo comma. L’adesione delle parti puo’ risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso. La parte che propone l’istanza, nei cinque giorni successivi all’ultima notificazione del ricorso alle parti, deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti necessari. Il regolamento d’ufficio e’ richiesto con ordinanza dal giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. Le parti alle quali e’ notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. N.B.: Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 48 (Sospensione dei processi) I processi relativamente ai quali e’ chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e’ presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza che richiede il regolamento. Il giudice puo’ autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
Art. 49 (Sentenza di regolamento di competenza) Il regolamento e’ pronunciato con sentenza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’art. 47 ultimo comma. Con la sentenza la Corte di cassazione statuisce sulla competenza, da’ i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinche’ provvedano alla loro difesa.
Art. 50 (Riassunzione della causa) Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Sezione VII: DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITA’ DEI GIUDICI
Art. 51 (Astensione del giudice) Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e’ parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e’ convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e’ tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e’ amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa’ o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo’ richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi: quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione e’ chiesta al capo dell’ufficio superiore.
Art. 52 (Ricusazione del giudice) Nei casi in cui e’ fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo’ proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante e’ noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.
Art. 53 (Giudice competente) Sulla ricusazione decide il pretore se e’ ricusato un conciliatore o un vice pretore del mandamento; il presidente del tribunale se e’ ricusato un pretore della circoscrizione; il collegio se e’ ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La decisione e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione) L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione e’ dichiarata inammissibile, se non e’ stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’articolo 52. L’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Dell’ordinanza e’ data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 55 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Art. 56 Abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Capo II: DEL CANCELLIERE E DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Art. 57 (Attivita’ del cancelliere) Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attivita’ proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
Art. 58 (Altre attivita’ del cancelliere) Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d’ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche’ alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 59 (Attivita’ dell’ufficiale giudiziario) L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Art. 60 (Responsabilita’ del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario) Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, e’ fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
Art. 61 (Consulente tecnico) Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 62 (Attivita’ del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
Art. 63 (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente puo’ essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.
Art. 64 (Responsabilita’ del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.
Art. 65 (Custode) La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. Il compenso al custode e’ stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.
Art. 66 (Sostituzione del custode) Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, puo’ disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso puo’ chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo’ chiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione e’ dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 67 (Responsabilita’ del custode) Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto puo’ essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila. Egli e’ tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.
Art. 68 (Altri ausiliari) Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita’, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si puo’ fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e’ in grado di compiere da se’ solo. Il giudice puo’ commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice puo’ sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Titolo II: DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 69 (Azione del pubblico ministero) Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero) Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita’ rilevabile d’ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita’ delle persone; 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello (1); 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione. Puo’ infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”, nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992. (1) Numero abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 71 (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero) Il giudice, davanti al quale e’ proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinche’ possa intervenire. Lo stesso ordine il giudice puo’ dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 72 (Poteri del pubblico ministero) Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento previsti nell’art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero puo’ produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti. Il pubblico ministero puo’ proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Lo stesso potere spetta al pubblico ministero contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. Nelle ipotesi prevedute nei commi terzo e quarto, la facolta’ di impugnazione spetta tanto al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione. Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell’art. 133. Restano salve le disposizioni dell’art. 397. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1950, n. 534.
Art. 73 (Astensione del pubblico ministero) Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Art. 74 Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497.
Titolo III: DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo I: DELLE PARTI
Art. 75 (Capacita’ processuale) Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacita’. Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto. Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. del codice civile. La Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ottobre 1986, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perche’ promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.
Art. 76 Articolo abrogato
Art. 77 (Rappresentanza del procuratore e dell’institore) Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e’ stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.
Art. 78 (Curatore speciale) Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo’ essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finche’ subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresi’ alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e’ conflitto d’interessi col rappresentante.
Art. 79 (Istanza di nomina del curatore speciale) La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente puo’ essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo’ essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche’ dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Puo’ essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore speciale) L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore, al pretore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e’ comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.
Art. 81 (Sostituzione processuale) Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo’ far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Capo II: DEI DIFENSORI
Art. 82 (Patrocinio) Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita’ della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo’ autorizzarla a stare in giudizio di persona. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 20, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 83 (Procura alle liti) Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti puo’ essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale puo’ essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non e’ espressa volonta’ diversa. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero’ congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Articolo cosi’ modificato dall’art. 1, L. 27 maggio 1997, n. 141.
Art. 84 (Poteri del difensore) Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo’ compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. In ogni caso non puo’ compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
Art. 85 (Revoca e rinuncia alla procura) La procura puo’ essere sempre revocata e il difensore puo’ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finche’ non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Art. 86 (Difesa personale della parte) La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo’ stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Art. 87 (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico) La parte puo’ farsi assistere da uno o piu’ avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.
Capo III: DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Art. 88 (Dovere di lealta’ e di probita’) Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta’ e probita’. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita’ che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Art. 89 (Espressioni sconvenienti od offensive) Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, puo’ disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo’ inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.
Capo IV: DELLE RESPONSABILITA’ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI
Art. 90 (Onere delle spese) Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l’anticipazione e’ posta a suo carico dalla legge o dal giudice.
Art. 91 (Condanna alle spese) Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli artt. 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese) Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Art. 93 (Distrazione delle spese) Il difensore con procura puo’ chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche’ il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli e’ stato attribuito, la parte puo’ chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
Art. 94 (Condanna di rappresentanti o curatori) Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
Art. 95 (Spese del processo di esecuzione) Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
Art. 96 (Responsabilita’ aggravata) Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui e’ stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni e’ fatta a norma del comma precedente.
Art. 97 (Responsabilita’ di piu’ soccombenti) Se le parti soccombenti sono piu’, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Puo’ anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Art. 98 (Cauzione per le spese) Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, puo’ disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi e’ fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita. Se la cauzione non e’ prestata nel termine stabilito, il processo si estingue. La Corte costituzionale, con sentenza n. 67 del 29 novembre 1960, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Titolo IV: DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE
Art. 99 (Principio della domanda) Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Art. 100 (Interesse ad agire) Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa e’ necessario avervi interesse.
Art. 101 (Principio del contraddittorio) Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo’ statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e’ proposta non e’ stata regolarmente citata e non e’ comparsa.
Art. 102 (Litisconsorzio necessario) Se la decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Art. 103 (Litisconsorzio facoltativo) Piu’ parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice puo’ disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi e’ istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe piu’ gravoso il processo, e puo’ rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 104 (Pluralita’ di domande contro la stessa parte) Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo piu’ domande anche non altrimenti connesse, purche’ sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma. E’ applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. Articolo cosi’ sostituito dalla 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 105 (Intervento volontario) Ciascuno puo’ intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Puo’ altresi’ intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Art. 106 (Intervento su istanza di parte) Ciascuna parte puo’ chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Art. 107 (Intervento per ordine del giudice) Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa e’ comune, ne ordina l’intervento.
Art. 108 (Estromissione del garantito) Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo’ chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e’ disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.
Art. 109 (Estromissione dell’obbligato) Se si contende a quale di piu’ parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice puo’ ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, puo’ estromettere l’obbligato dal processo.
Art. 110 (Successione nel processo) Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Art. 111 (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo e’ proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare puo’ intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale puo’ esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed e’ impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE
Art. 112 (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo’ pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Art. 113 (Pronuncia secondo diritto) Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita’. Il giudice di pace decide secondo equita’ le cause il cui valore non eccede lire due milioni (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 21, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 114 (Pronuncia secondo equita’ a richiesta di parte) Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equita’ quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.
Art. 115 (Disponibilita’ delle prove) Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Puo’ tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Art. 116 (Valutazione delle prove) Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice puo’ desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Art. 117 (Interrogatorio non formale delle parti) Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta’ di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
Art. 118 (Ordine d’ispezione di persone e di cose) Il giudice puo’ ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche’ cio’ possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice puo’ da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a euro cinque.
Art. 119 (Imposizione di cauzione) Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
Art. 120 (Pubblicita’ della sentenza) Nei casi in cui la pubblicita’ della decisione di merito puo’ contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo’ ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu’ giornali da lui designati. Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo’ procedervi la parte a favore della quale e’ stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.
Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI
Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121 (Liberta’ di forme) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo.
Art. 122 (Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete) In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 123 (Nomina del traduttore) Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice puo’ nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.
Art. 124 (Interrogazione del sordo e del muto) Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.
Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. La procura al difensore dell’attore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 126 (Contenuto del processo verbale) Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attivita’ svolte e delle rilevazioni fatte, nonche’ le dichiarazioni ricevute. Il processo verbale e’ sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da’ loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non puo’ o non vuole sottoscrivere, ne e’ fatta espressa menzione.
Sezione II: DELLE UDIENZE
Art. 127 (Direzione dell’udienza) L’udienza e’ diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige puo’ fare o prescrivere quanto occorre affinche’ la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Art. 128 (Udienza pubblica) L’udienza in cui si discute la causa e’ pubblica a pena di nullita’, ma il giudice che la dirige puo’ disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e puo’ allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.
Art. 129 (Doveri di chi interviene o assiste all’udienza) Chi interviene o assiste all’udienza non puo’ portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. E’ vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.
Art. 130 (Redazione del processo verbale) Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il processo verbale e’ sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si da’ lettura, salvo espressa istanza di parte.
Sezione III:DEI PROVVEDIMENTI
Art. 131 (Forma dei provvedimenti in generale) La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Dei provvedimenti collegiali e’ compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimita’ della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e’ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio (1). (1) Comma aggiunto dall’art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117. La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimita’ del predetto art. 16 nella parte cui dispone che “e’ compilato sommario processo verbale” anziche’ “puo’, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”.
Art. 132 (Contenuto della sentenza) La sentenza e’ pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. La sentenza emessa dal giudice collegiale e’ sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non puo’ sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente piu’ anziano del collegio, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non puo’ sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e’ sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche’ prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento (1). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.
Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) La sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. Il cancelliere da’ atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da’ notizia alle parti che si sono costituite. L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso.
Art. 134 (Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza) L’ordinanza e’ succintamente motivata. Se e’ pronunciata in udienza, e’ inserita nel processo verbale; se e’ pronunciata fuori dell’udienza, e’ scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e’ collegiale, del presidente. Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione. L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso.
Art. 135 (Forma e contenuto del decreto) Il decreto e’ pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se e’ pronunciato su ricorso, e’ scritto in calce al medesimo. Quando l’istanza e’ proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e’ inserito nello stesso. Il decreto non e’ motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e’ dato ed e’ sottoscritto dal giudice o, quando questo e’ collegiale, dal presidente.
Sezione IV: DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI
Art. 136 (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Art. 137 (Notificazioni) Le notificazioni, quando non e’ disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi(1). Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto da secondo comma dell’art. 143, l’Ufficiale Giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provede a sigillare e su cui trascrive il numnero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (2). Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni degli articoli 133 e 136 (2). ( 1 ) Per le notificazioni a mezzo posta si veda la L. 20 novembre 1982, n. 890. Per le notificazioni a mezzo dei messi di conciliazione si veda D. L. vo 1 febbraio 1946, n. 122. Ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a decorrere dal 1° luglio 1994, l’avvocato e il procuratore legale possono effettuare notificazioni, in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, con consegna diretta in taluni casi e più in genera/e, tramite la posta, a condizione che siano muniti di procura alle liti a norma dell’ari. 83 c.p.c. e che siano autorizzati dal consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti. L’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha poi disposto che le pubbliche: amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sìa possibile eseguirle utilmente avvalendosi del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge. (2) Questo comma è stato inserito dall’art. 174, comma I, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 138 (Notificazione in mani proprie) L’ufficiale giudiziario puo’ sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, (1) ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne da’ atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. (1) così modificato ,» dall’art. 174, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e’ consegnata al portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sotto scrivere una ricevuta(1), e l’ufficiale giudiziario da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto puo’ essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non e’ noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e’ ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto e’ possibile le disposizioni precedenti. (1) così modificato ,» dall’art. 174,comma 3, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 140 (Irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia) Se non e’ possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o per incapacita’ o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposila la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata (1) alla porta della abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (1) così modificato dall’art. 174, comma 4, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196. a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario) La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo’ essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualita’ di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. Quando l’elezione di domicilio e’ stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario e’ obbligatoria, se cosi’ e’ stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si e’ eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non puo’ essere fatta nel domicilio eletto se e’ chiesta dal domiciliatario o questi e’ morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio.
Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne’ dimorante, ne’ domiciliata nella Repubblica) Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77, l’atto e’ notificato mediante affissione di copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (1). Una terza copia e’ consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e’ diretta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. (2) Comma aggiunto dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita’ imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa e’ ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede (1). Se non sono noti ne’ il luogo dell’ultima residenza ne’ quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalita’ prescritte (2). (1) Le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo sono state soppresse dall’ari. 174,comma 6, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 (2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1994, n. 69, ha poi dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalita’ imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato) Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.
Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche) La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o , in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.p.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’art. 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143.
Art. 146 (Notificazione a militari in attivita’ di servizio) Se il destinatario e’ militare in attivita’ di servizio e la notificazione non e’ eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Art. 148 (Relazione di notificazione) L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale e’ consegnata la copia e le sue qualita’, nonche’ il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilita’ del destinatario.
Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami) Quando la notificazione nei modi ordinari e’ sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta’ di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e’ posta la pretura, puo’ autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L’autorizzazione e’ data con decreto stesso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu’ opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto e’ depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e’ inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio’ che e’ prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attivita’ svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non e’ ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.
Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice) Il giudice puo’ prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerita’.
Capo II: DEI TERMINI
Art. 152 (Termini legali e termini giudiziari) I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Art. 153 (Improrogabilita’ dei termini perentori) I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
Art. 154 (Prorogabilita’ del termine ordinatorio) Il giudice, prima della scadenza, puo’ abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non puo’ avere una durata superiore al termine originario. Non puo’ essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
Art. 155 (Computo dei termini) Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Capo III: DELLA NULLITA’ DEGLI ATTI
Art. 156 (Rilevanza della nullita’) Non puo’ essere pronunciata la nullita’ per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullita’ non e’ comminata dalla legge. Puo’ tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullita’ non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui e’ destinato.
Art. 157 (Rilevabilita’ e sanatoria della nullita’) Non puo’ pronunciarsi la nullita’ senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse e’ stabilito un requisito puo’ opporre la nullita’ dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. La nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.
Art. 158 (Nullita’ derivante dalla costituzione del giudice) La nullita’ derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero e’ insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.
Art. 159 (Estensione della nullita’) La nullita’ di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne’ di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullita’ di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto puo’ tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e’ idoneo.
Art. 160 (Nullita’ della notificazione) La notificazione e’ nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e’ incertezza assoluta sulla persona a cui e’ fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.
Art. 161 (Nullita’ della sentenza) La nullita’ delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione puo’ essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
Art. 162 (Pronuncia sulla nullita’) Il giudice che pronuncia la nullita’ deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullita’ si estende. Se la nullita’ degli atti del processo e’ imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa puo’ condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullita’ a norma dell’art. 60, n. 2.
Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I: DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA
Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI
Art. 163 (Contenuto della citazione) La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve contenere: 1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’articolo 167 (1). L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 163 bis (Termini per comparire) Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all’estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.
Art. 164 (Nullità della citazione) La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 e si applica l’articolo 167.
Art. 165 (Costituzione dell’attore) L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale. Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art. 166 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’articolo 163-bis, ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 168-bis, quinto comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Articolo sostituito dall’art. 10, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 1, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
Art. 167 (Comparsa di risposta) Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.
Art. 168 (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio) All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 168 bis (Designazione del giudice istruttore) Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore. La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente. Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo (1). Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato (1). Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (2). (1) Comma così sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Comma sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
Art. 169 (Ritiro dei fascicoli di parte) Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni.
Art. 171 (Ritardata costituzione delle parti) Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma. Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167 (1). La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall’art. 13, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione II: DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Art. 172 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art. 173 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581
Art. 174 (Immutabilità del giudice istruttore) Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
Capo II: DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA
Sezione I: DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE
Art. 175 (Direzione del procedimento) Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.
Art. 176 (Forma dei provvedimenti) Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi, anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.
Art. 177 (Effetti e revoca delle ordinanze) Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate. Non sono modificabili nè revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti; 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (1); 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente (2). (1) Punto così modificato dall’art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Punto abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze) Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio (1). Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima. Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore. Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi (2). Scaduti i termini previsti dal comma precedente, il collegio, entro i quindici giorni successivi, provvede in camera di consiglio con ordinanza, alla quale si applicano le disposizioni dell’articolo 279 quarto comma, e dell’articolo 280 (3). Il provvedimento del collegio è limitato all’ammissibilità e alla rilevanza del mezzo di prova, e pertanto le parti non possono sottoporgli conclusioni di merito, nè totali nè parziali. Tuttavia il collegio, su richiesta di parte o d’ufficio, può limitarsi a rimettere con l’ordinanza le parti al giudice istruttore per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190 (3). L’esecuzione dell’ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d’urgenza, l’abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo (3). (1) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L. 26 novembre 1990, n. 353. (2) Comma così modificato dall’art. 15, comma 2, L. 26 novembre 1990, n. 353. (3) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 179 (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie) Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore. L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile. Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.
Sezione II: DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA
Art. 180 (Forma di trattazione) La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale.
Art. 181 (Mancata comparizione delle parti) Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazioni alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo (1). Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma modificato dall’art. 16, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 4, comma 1 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione) Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza.
Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa) All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’art. 185. Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. L’ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal settimo comma dell’articolo 183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Art. 184 bis (Rimessione in termini) La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1). Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma. Articolo aggiunto dall’art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353. (1) Comma così sostituito dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 185 (Tentativo di conciliazione) Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’art. 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Art. 186 (Pronuncia dei provvedimenti) Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Art. 186 bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
Art. 186 ter (Istanza di ingiunzione) Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’art. 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art. 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 647. L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Art. 186 quater (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione) Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali. L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza. L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza.
Art. 187 (Provvedimenti del giudice istruttore) Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al Collegio. Può rimettere le parti al Collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell’art. 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’art. 183, ottavo comma, non concessi prima della remissione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
Art. 188 (Attività istruttoria del giudice) Il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo seguente.
Art. 189 (Rimessione al collegio) Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’articolo 187, secondo e terzo comma (1). La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma così sostituito dall’art. 23, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie) Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni. Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 190 bis (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Articolo aggiunto dall’art. 25, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione III: DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA
§ 1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO
Art. 191 (Nomina del consulente tecnico) Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza prevista nell’articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Art. 192 (Astensione e ricusazione del consulente) L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
Art. 193 (Giuramento del consulente) All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Art. 194 (Attività del consulente) Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Art. 195 (Processo verbale e relazione) Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
Art. 196 (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Art. 197 (Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio) Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.
Art. 198 (Esame contabile) Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.
Art. 199 (Processo verbale di conciliazione) Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
Art. 200 (Mancata conciliazione) Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.
Art. 201 (Consulente tecnico di parte) Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
§ 2: DELL’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE
Art. 202 (Tempo, luogo e modo dell’assunzione) Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione. Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.
Art. 203 (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale) Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il pretore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consente che vi si trasferisca il giudice stesso. Nell’ordinanza di delega al pretore, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. Il pretore, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice istruttore prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita. Le parti possono rivolgere al giudice istruttore, direttamente o a mezzo del pretore delegato, istanza per la proroga del termine.
Art. 204 (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani) Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all’estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare. Per l’assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell’articolo precedente.
Art. 205 (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova) Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
Art. 206 (Assistenza delle parti all’assunzione) Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
Art. 207 (Processo verbale dell’assunzione) Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
Art. 208 (Decadenza dall’assunzione) Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione. La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte. Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 209 (Chiusura dell’assunzione) Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.
§ 3: DELL’ESIBIZIONE DELLE PROVE=
Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al terzo) Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo. Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione. Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.
Art. 211 (Tutela dei diritti del terzo) Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l’esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi. Il terzo può sempre fare opposizione contro l’ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Art. 212 (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio) Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.
Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinchè lo assista.
Art. 213 (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione)
Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.
§ 4: DEL RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA
Art. 214 (Disconoscimento della scrittura privata) Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.
Art. 215 (Riconoscimento tacito della scrittura privata) La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
Art. 216 (Istanza di verificazione) La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione. L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore.
Art. 217 (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori) Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove. Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.
Art. 218 (Scritture di comparazione presso depositari) Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.
Art. 219 (Redazione di scritture di comparazione) Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Art. 220 (Pronuncia del collegio) Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire duemila e non superiore a lire quarantamila.
§ 5: DELLA QUERELA DI FALSO
Art. 221 (Modo di proposizione e contenuto della querela) La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza. È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.
Art. 222 (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura) Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.
Art. 223 (Processo verbale di deposito del documento) Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato. Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra. Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.
Art. 224 (Sequestro del documento) Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente. Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.
Art. 225 (Decisione sulla querela) Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio. Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sè relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.
Art. 226 (Contenuto della sentenza) Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire quarantamila. Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 480 del codice di procedura penale
Art. 227 (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela) L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato. Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 del codice di procedura penale.
§ 6: DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL’INTERROGATORIO FORMALE
Art. 228 (Confessione giudiziale) La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Art. 229 (Confessione spontanea) La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117.
Art. 230 (Modo dell’interrogatorio) L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell’ordinanza che l’ammette. Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.
Art. 231 (Risposta) La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando particolari circostanze lo consigliano.
Art. 232 (Mancata risposta) Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.
§ 7: DEL GIURAMENTO
Art. 233 (Deferimento del giuramento decisorio) Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
Art. 234 (Riferimento) Finchè non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversario nei limiti fissati dal codice civile.
Art. 235 (Irrevocabilità) La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.
Art. 236 (Caso di revocabilità) Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo.
Art. 237 (Risoluzione delle contestazioni) Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
Art. 238 (Prestazione) Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza religiosa e morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare (1). Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro…”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 ottobre 1996, n. 334, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma limitatamente alle parole “religiosa e” e del secondo comma limitatamente alle parole “davanti a Dio e agli uomini”.
Art. 239 (Mancata prestazione) La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito. Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.
Art. 240 (Deferimento del giuramento suppletorio) Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio. Articolo così modificato dall’art. 27, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 241 (Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione) Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.
Art. 242 (Divieto di riferire il giuramento suppletorio) Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.
Art. 243 (Rinvio alle norme sul giuramento decisorio) Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.
§ 8: DELLA PROVA PER TESTIMONI
Art. 244 (Modo di deduzione) La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate (1). Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni. (1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 245 (Ordinanza di ammissione) Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge. La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Art. 246 (Incapacità a testimoniare) Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Art. 247 (Divieto di testimoniare) Non possono deporre il coniuge ancorchè separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 248 (Audizione dei minori degli anni quattordici) I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 1975, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 249 (Facoltà d’astensione) Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
Art. 250 (Intimazione ai testimoni) L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettata in busta chiusa e sigillata. L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.
Art. 251 (Giuramento dei testimoni) I testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: “consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro” (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 10 ottobre 1979, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non contiene l’inciso “se credente”. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 5 maggio 1995, n. 149, ha dichiarato l’illegittimità del comma nella parte in cui prevede: a) che il giudice istruttore “ammonisce il testimone sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle”, anzichè stabilire che il giudice istruttore “avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle”; b) che il giudice istruttore “legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”, anzichè stabilire che il giudice istruttore “lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”; c) “Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”.
Art. 252 (Identificazione dei testimoni) Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa. Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell’audizione del testimone.
Art. 253 (Interrogazioni e risposte) Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni. Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231.
Art. 254 (Confronto dei testimoni) Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni) Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo.
Art. 256 (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza) Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale.
Art. 257 (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame) Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei quali ha ritenuto l’audizione superflua a norma dell’articolo 245 o dei quali ha consentito la rinuncia; e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame.
§ 9: DELLE ISPEZIONI, DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE E DEGLI ESPERIMENTI
Art. 258 (Ordinanza d’ispezione) L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione.
Art. 259 (Modo dell’ispezione) All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il pretore a norma dell’articolo 203.
Art. 260 (Ispezione corporale) Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. All’ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.
Art. 261 (Riproduzioni, copie ed esperimenti) Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici. Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica. Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell’articolo 193.
Art. 262 (Poteri del giudice istruttore) Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località. Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.
§ 10: DEL RENDIMENTO DEI CONTI
Art. 263 (Presentazione e accettazione del conto) Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso. Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
Art. 264 (Impugnazione e discussione) La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo. Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente. In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.
Art. 265 (Giuramento) Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241. Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può, o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.
Art. 266 (Revisione del conto approvato) La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Sezione IV: DELL’INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI
§ 1: DELL’INTERVENTO DI TERZI
Art. 267 (Costituzione del terzo interveniente) Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza.
Art. 268 (Termine per l’intervento) L’intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio. Articolo così sostituito dall’art. 28, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa) Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis. Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto. Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza, chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell’attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall’articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 166. Nell’ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo.
Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice) La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’uopo egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 271 (Costituzione del terzo chiamato) Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269. Articolo così sostituito dall’art. 30, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1997, n. 260, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l’applicazione dell’art. 167, secondo comma, del presente codice.
Art. 272 (Decisione delle questioni relative all’intervento) Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 187 secondo comma.
§ 2: DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 273 (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa) Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.
Art. 274 (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse) Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
Art. 274 bis (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico) Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest’ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell’articolo 190-bis. Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sè in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189. In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette, ai sensi dell’articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell’articolo 279, secondo comma, numero 5). Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma. Articolo aggiunto dall’art. 31, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Capo III: DELLA DECISIONE DELLA CAUSA
Art. 275 (Decisione del collegio) Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’articolo 190. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Articolo così sostituito dall’art. 32, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 276 (Deliberazione) La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente. Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.
Art. 277 (Pronuncia sul merito) Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell’articolo 187 primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un’ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.
Art. 278 (Condanna generica – Provvisionale) Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio) Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il collegio pronuncia sentenza: 1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione o di competenza; 2) quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa; 5) quando, valendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre cause e l’ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza. I provvedimenti per l’ulteriore istruzione, previsti dai numeri 4 e 5, sono dati con separata ordinanza. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; salvo che la legge disponga altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello. L’ordinanza è depositata in cancelleria insieme con la sentenza. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 280 (Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio) Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell’articolo seguente. Il cancelliere inserisce l’ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell’articolo 176 secondo comma. Per effetto dell’ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 281 (Rinnovazione di prove davanti al collegio) Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.
Capo IV: DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE
Art. 282 (Esecuzione provvisoria) La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Articolo così sostituito dall’art. 33, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva, con o senza cauzione.
Art. 284 Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 285 (Modo di notificazione della sentenza) La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma.
Art. 286 (Notificazione nel caso d’interruzione) Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303 secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio. Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
Capo V: DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE
Art. 287 (Casi di correzione) Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Art. 288 (Procedimento di correzione) Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.
Art. 289 (Integrazione dei provvedimenti istruttori) I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte. L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Capo VI: DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA
Art. 290 (Contumacia dell’attore) Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
Art. 291 (Contumacia del convenuto) Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell’articolo 171, ultimo comma. Se l’ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (1). Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente. La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al titolo II del libro II del c.p.c. (1) La Corte costituzionale, sentenza 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, in relazione all’art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.
Art. 293 (Costituzione del contumace) La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.
Art. 294 (Rimessione in termini) Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Capo VII: DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO
Sezione I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 295 (Sospensione necessaria) Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Articolo così sostituito dall’art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 296 (Sospensione su istanza delle parti) Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.
Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione) Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295 (1). Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
Art. 298 (Effetti della sospensione) Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
Sezione II: DELL’INTERRUZIONE DEL PROCESSO
Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione) Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163 bis. Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 300 (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace) Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. La Corte costituzionale, con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio.
Art. 301 (Morte o impedimento del procuratore) Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Art. 302 (Prosecuzione del processo) Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.
Art. 303 (Riassunzione del processo) Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia.
Art. 304 (Effetti dell’interruzione) In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione) Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Con successiva sentenza 6 luglio 1971, n. 159, la stessa Corte ha esteso l’illegittimità alla parte in cui si dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 299 e dell’art. 300 c.p.c. decorre dall’interruzione anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
Sezione III: DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 306 (Rinuncia agli atti del giudizio) Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.
Art. 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti) Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 181 e dell’articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell’articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei. L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 308 (Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza) L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all’articolo 178 commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 309 (Mancata comparizione all’udienza) Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181. Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 310 (Effetti dell’estinzione del processo) L’estinzione del processo non estingue l’azione. L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma. Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE
Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio’ che non e’ regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e’ retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 312 (Poteri istruttori del giudice) Il pretore o il giudice di pace puo’ disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita’. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 313 (Querela di falso) Se e’ proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Art. 314 (Decisione a seguito di trattazione scritta) Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 315 (Conservazione di documenti) I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Art. 316 (Forma della domanda) Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo’ anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, e’ notificato con citazione a comparire a udienza fissa. Articolo sostituito dall’art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 317 (Rappresentanza davanti al giudice di pace) Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Articolo sostituito dall’art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 318 (Contenuto della domanda) La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (1). Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla meta’. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e’ d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva. Articolo sostituito dall’art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.
Art. 319 (Costituzione delle parti) Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione. Articolo sostituito dall’art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 320 (Trattazione della causa) Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attivita’ svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. Articolo sostituito dall’art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 321 (Decisione) Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza e’ depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione. Articolo sostituito dall’art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa) L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e’ proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Articolo sostituito dall’art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI
Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Art. 323 (Mezzi di impugnazione) I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Art. 324 (Cosa giudicata formale) Si intende passata in giudicato la sentenza che non e’ piu’ soggetta ne’ a regolamento di competenza, ne’ ad appello, ne’ a ricorso per cassazione, ne’ a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.
Art. 325 (Termini per le impugnazioni) Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, e’ di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello (1). Il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di giorni sessanta. (1) Comma sostituito dall’art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 326 (Decorrenza dei termini) I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o la falsita’ o la collusione o e’ stato recuperato il documento o e’ passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Art. 327 Decadenza dall’impugnazione) Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullita’ della citazione o della notificazione di essa, e per nullita’ della notificazione degli atti di cui all’art. 292.
Art. 328 (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta) Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso e’ interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e’ rinnovata. Tale rinnovazione puo’ essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente e’ prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale) Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita’. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Art. 330 (Luogo di notificazione dell’impugnazione) Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L’impugnazione puo’ essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se e’ ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 331 (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) Se la sentenza pronunciata tra piu’ parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e’ stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione. L’impugnazione e’ dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.
Art. 332 (Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili) Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e’ stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non e’ preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.
Art. 333 (Impugnazioni incidentali) Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Art. 334 (Impugnazioni incidentali tardive) Le parti, contro le quali e’ stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e’ decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l’impugnazione principale e’ dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Art. 335 (Riunione delle impugnazioni separate) Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.
Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione) La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 337 (Sospensione dell’esecuzione e dei processi) L’esecuzione della sentenza non e’ sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1). Quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in diverso processo, questo puo’ essere sospeso se tale sentenza e’ impugnata. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 338 (Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione) L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Capo II: DELL’APPELLO
Art. 339 (Appellabilità delle sentenze) Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma. E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Art. 340 (Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive) Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello puo’ essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non puo’ piu’ farsi, e se gia’ fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 341 (Giudice dell’appello) L’appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. L’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1). Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399. (1) Comma aggiunto dall’art. 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 342 (Forma dell’appello) L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonche’ le indicazioni prescritte nell’articolo 163. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 343 (Modo e termine dell’appello incidentale) L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166 (1). Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 51, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 344 (Intervento in appello) Nel giudizio d’appello e’ ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.
Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove) Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche’ il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo’ sempre deferirsi il giuramento decisorio. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 346 (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello) La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1). L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 348 (Improcedibilita’ dell’appello) L’appello e’ dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini. Se l’appellante non compare alla prima udienza, benche’ si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da’ comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello e’ dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 349 N.B.: Articolo abrogato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 350 (Trattazione) La trattazione dell’appello e’ collegiale. Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello. Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) Sull’istanza di cui all’articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza. La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, puo’ chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione. Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo’ disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 352 (Decisione) Esaurita l’attivita’ prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190; la sentenza e’ depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo’ chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresi’ il relatore. La discussione e’ preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e’ deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 57, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza) Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello e’ proposto ricorso per cassazione, il termine e’ interrotto. La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo (1). (1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi) Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non puo’ rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita’ della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma. Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308. Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353. Se il giudice d’appello dichiara la nullita’ di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 355 (Provvedimenti sulla querela di falso) Se nel giudizio d’appello e’ proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove) Ferma l’applicabilita’ della norma di cui al numero 4), del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione gia’ avvenuta in primo grado o comunque da’ disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (1). Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 357 (Reclamo contro ordinanze) Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’articolo 350 secondo comma, la inammissibilita’ o l’improcedibilita’ dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall’art. 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche’ il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l’udienza per la discussione, con decreto che e’ comunicato alle parti a cura del cancelliere. La decisione e’ pronunciata con sentenza se e’ respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall’art. 350 secondo comma; negli altri casi e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile. Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 358 (Non riproponibilita’ d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile) L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo’ essere riproposto, anche se non e’ decorso il termine fissato dalla legge.
Art. 359 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili (1). (1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI
Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3). Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive) 98 Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio. La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.
Art. 362 (Altri casi di ricorso) Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione: 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari; 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Art. 363 (Principio di diritto nell’interesse della legge) Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza. Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza. La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.
Art. 364 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 365 (Sottoscrizione del ricorso) Il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilita’, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
Art. 366 (Contenuto del ricorso) Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti; 2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis; 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell’articolo 176.
Art. 367 (Sospensione del processo di merito) Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, e’ depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1). Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 366 bis (Formulazione dei motivi) Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un corrispondente principio di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n.5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto) Nel caso previsto nell’art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e’ fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto e’ notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e’ notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. La Corte di cassazione e’ investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu’ diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 369 (Deposito del ricorso) Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità: 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione, la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Art. 370 (Controricorso) La parte contro la quale il ricorso e’ diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo’ presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto e’ possibile. Il controricorso e’ depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Art. 371 (Ricorso incidentale) La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La parte alla quale e’ stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale. Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (1). Per resistere al ricorso incidentale puo’ essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente. Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e’ necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente. (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 371 bis (Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio) Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato. Articolo aggiunto dall’art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 372 (Produzione di altri documenti) Non e’ ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilita’ puo’ avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.
Art. 373 (Sospensione dell’esecuzione) Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a se’ o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo’ essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione (1). Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI
Art. 374 (Pronuncia a Sezioni Unite) La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’ articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio) La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l’innammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto; 2) ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l’inammissibilità per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall’articolo 366 bis.
Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni) I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo’ proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso. All’udienza della sezione semplice, la rimessione puo’ essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377 (Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio) Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell’udienza e’ data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 378 (Deposito di memorie di parte) Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.
Art. 379 (Discussione) All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e’ discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate. Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380 (Procedimento per la decisione in camera di consiglio) Il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), non ritiene che il ricorso sia deciso in udienza, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio. Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1), 3) e 5). Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all’articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 380 bis (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza) Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente, se non provvede ai sensi dell’articolo 380, primo comma, richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte. Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione. Non si applica la disposizione del sesto comma dell’articolo 380.
Art. 381 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 382 (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza) La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
Art. 383 (Cassazione con rinvio) La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso previsto dall’articolo 360 secondo comma, la causa puo’ essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullita’ del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito) La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.
Art. 385 (Provvedimenti sulle spese) La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio. Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.
Art. 386 (Effetti della decisione sulla giurisdizione) La decisione sulla giurisdizione e’ determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita’ della domanda.
Art. 387 (Non riproponibilita’ del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile) Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non puo’ essere riproposto, anche se non e’ scaduto il termine fissato dalla legge.
Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito) Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.
Art. 389 (Domande conseguenti alla cassazione) Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Art. 390 (Rinuncia) La parte puo’ rinunciare al ricorso principale o incidentale finche’ non sia cominciata la relazione all’udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e’ munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia e’ notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia) Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
Art. 391 bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 4) e 5), pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli art. 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380. Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
Art. 391 ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo) Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo. Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Sezione III: DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Art. 392 (Riassunzione della causa) La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo’ essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale e’ notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 393 (Estinzione del processo) Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
Art. 394 (Procedimento in sede di rinvio) In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio puo’ deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita’ delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Capo IV: DELLA REVOCAZIONE
Art. 395 (Casi di revocazione) Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra (1); 2) se si e’ giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza. 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu’ documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4) se la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e’ questo errore quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5) se la sentenza e’ contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita’ di cosa giudicata, purche’ non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza e’ effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l’illegittimita’ di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull’art. 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall’errore di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.. Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosita’ emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita’ che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.
Art. 396 (Revocazione delle sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello) Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purche’ la scoperta del dolo o della falsita’ o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso e’ prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Art. 397 (Revocazione proponibile dal pubblico ministero) Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero e’ obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza e’ stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza e’ l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Art. 398 (Proposizione della domanda) La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilita’, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsita’, o del recupero dei documenti. La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale (1). La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e’ proposta la revocazione, su istanza di parte, puo’ sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793. (2) Comma cosi’ sostituito dall’art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta) Se la revocazione e’ proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1). Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. Se la revocazione e’ proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 314. (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.
Art. 400 (Procedimento) Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 401 (Sospensione dell’esecuzione) Il giudice della revocazione puo’ pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 402 (Decisione) Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di cio’ che siasi conseguito con la sentenza revocata (1). Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore (2). (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793. (2) Comma cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 403 (Impugnazione della sentenza di revocazione) Non puo’ essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Capo V: DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO
Art. 404 (Casi di opposizione di terzo) Un terzo puo’ fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti (1). Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e’ l’effetto di dolo o collusione a loro danno. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette: – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984, n. 167). – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosita’ (sentenza 25 ottobre 1985, n. 237). – l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105). (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.
Art. 405 (Domanda di opposizione) L’opposizione e’ proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo e’ venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Art. 406 (Procedimento) Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 407 (Sospensione dell’esecuzione) Il giudice dell’opposizione puo’ pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 408 (Decisione) Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata e’ del conciliatore, di lire seicento se e’ del pretore, di lire milleduecento se e’ del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 409 (Controversie individuali di lavoro) Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’ economica; 5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 410 (Tentativo facoltativo di conciliazione) Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo’ promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e’ addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e’ istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita’ di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita’ e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilita’ di procedere al tentativo di conciliazione. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 411 (Processo verbale di conciliazione) Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Il processo verbale e’ depositato a cura delle parti o dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e’ stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Se il tentativo di conciliazione si e’ svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e’ depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita’, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e’ stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 412 (Processo verbale di mancata conciliazione) Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e’ possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411. L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l’obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO
§ 1: DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Art. 413 (Giudice competente) Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche’ la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 e’ il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 (1). Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. (1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128.
Art. 414 (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l’indicazione del giudice; 2) il nome, il cognome, nonche’ la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche’ la sede del ricorrente o del convenuto; 3) la determinazione dell’oggetto della domanda; 4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; 5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza) Il ricorso e’ depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Il termine di cui al comma precedente e’ elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e’ elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 416 (Costituzione del convenuto) Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 417 Costituzione e difesa personali delle parti) In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila. La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica. Puo’ proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 418 (Notificazione della domanda riconvenzionale) Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di cinquanta giorni. Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e’ stato pronunciato. Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma e’ elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e’ elevato a trentacinque giorni. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 419 (Intervento volontario) Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non puo’ aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita’ previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Art. 420 (Udienza di discussione della causa) Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia’ formulate, previa autorizzazione del giudice. Le parti hanno facolta’ di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e’ valutata dal giudice ai fini della decisione. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo’ definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia’ proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione. Qualora cio’ non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo’ dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita’, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche’ il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio. Le udienze di mero rinvio sono vietate. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 420 bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi) Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.
Art. 421 (Poteri istruttori del giudice) Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita’ degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti. Puo’ altresi’ disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo precedente. Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purche’ necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresi’, se ne ravvisa l’utilita’, l’esame dei testimoni sul luogo stesso. Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo’ ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 422 (Registrazione su nastro) Il giudice puo’ autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme) Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo’, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita’ per cui ritiene gia’ raggiunta la prova. Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo. L’ordinanza di cui al secondo comma e’ revocabile con la sentenza che decide la causa. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 424 (Assistenza del consulente tecnico) Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu’ consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420. Il consulente puo’ essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422. Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali) Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta’ di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte. Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421. A tal fine, il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420. Il giudice puo’ richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non e’ prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.
Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario) Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario. In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 428 (Incompetenza del giudice) Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza puo’ essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all’articolo 420. Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 429 (Pronuncia della sentenza) Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 430 (Deposito della sentenza) La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da’ immediata comunicazione alle parti. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 431 (Esecutorieta’ della sentenza) Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno. La sospensione disposta a norma del comma precedente puo’ essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (1). Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (1). Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. (1) Comma aggiunto dall’art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 432 (Valutazione equitativa delle prestazioni) Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
§ 2: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 433 (Giudice d’appello) L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro. Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello puo’ essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 434 (Deposito del ricorso in appello) Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonche’ le indicazioni prescritte dall’articolo 414. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 435 (Decreto del presidente) Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio. L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto dell’appellato (1). Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato.
Art. 436 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 437 (Udienza di discussione) Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza. Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E’ salva la facolta’ delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa. Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423. Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 438 (Deposito della sentenza di appello) Il deposito della sentenza di appello e’ effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430. Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 439 (Cambiamento del rito in appello) Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 440 (Appellabilita’ delle sentenze) Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 441 (Consulente tecnico in appello) Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423. Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche’ ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita’ dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Art. 443 (Rilevanza del procedimento amministrativo) La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non e’ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e’ stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilita’ della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 444 (Giudice competente) Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e’ competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, e’ competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 445 (Consulente tecnico) Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu’ consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424. Nei casi di particolare complessita’ il termine di cui all’articolo 424 puo’ essere prorogato fino a sessanta giorni. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 446 (Istituti di patronato e di assistenza sociale) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 447 (Esecuzione provvisoria) Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive. Si applica il disposto dell’articolo 431. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 447 bis (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto) Le controversie di cui all’articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili. Per le controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 8, secondo comma, numero 3), e’ competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza. Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno. Articolo aggiunto dall’art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 448 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 449 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 450 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 451 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 452 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 453 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 454 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 455 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 456 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 457 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 458 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 459 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 460 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 461 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 462 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 463 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 464 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 465 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 466 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 467 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 468 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 469 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 470 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 471 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 472 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 473 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Libro Terzo: DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474 (Titolo esecutivo)
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva)
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo’ farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e’ spedita. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
Art. 476 (Altre copie in forma esecutiva)
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che l’ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato. Sull’istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e’ condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si puo’ loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione puo’ farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Art. 478 Prestazione della cauzione
Se l’efficacia del titolo esecutivo e’ subordinata a cauzione, non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata finche’ quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479 (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Art. 480 Forma del precetto
Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ a esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullita’ l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa e’ fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando e’ richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481 Cessazione dell’efficacia del precetto
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e’ iniziata l’esecuzione. Se contro il precetto e’ proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.
Art. 482 Termine ad adempiere Non si puo’ iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell’ufficio competente per l’esecuzione, se vi e’ pericolo nel ritardo, puo’ autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza. L’autorizzazione e’ data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
Titolo II: DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo I: DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione I: DEI MODI E DELLE FORME DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore puo’ valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione immobiliare, quando e’ iniziata anche questa, negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Art. 484 Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione e’ diretta da un giudice. Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e’ stato formato. Nelle preture fornite di piu’ magistrati la nomina e’ fatta dal dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Art. 485 Audizione degli interessati
Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto e’ comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta’, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da’ comunicazione alla parte non comparsa.
Art. 486 Forma delle domande e delle istanze
Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487 Forma dei provvedimenti del giudice
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che puo’ essere dal giudice stesso modificata o revocata finche’ non abbia avuto esecuzione. Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.
Art. 488 Fascicolo dell’esecuzione
Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il pretore o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa puo’ autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice.
Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni
Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.
Art. 490 (Pubblicità degli avvisi)
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
Sezione II: DEL PIGNORAMENTO
Art. 491 Inizio dell’espropriazione
Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492 (Forma del pignoramento)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista nell’articolo 488 secondo comma.
Art. 493 Pignoramenti su istanza di piu’ creditori Piu’ creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale e’ stato compiuto un pignoramento puo’ essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu’ creditori. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e’ unito ad altri in unico processo.
Art. 494 Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
Il debitore puo’ evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. All’atto del versamento si puo’ fare riserva di ripetere la somma versata. Puo’ altresi’ evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi. Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 495 (Conversione del pignoramento)
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.
Art. 496 Riduzione del pignoramento
Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati e’ superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo’ disporre la riduzione del pignoramento.
Art. 497 Cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.
Sezione III: DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498 Avviso ai creditori iscritti
Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tal fine e’ notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo’ provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 499 (Intervento)
Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest’ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell’esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l’intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell’art. 510, terzo comma, all’accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all’udienza di cui al presente comma, l’azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.
Art. 500 (Effetti dell’intervento)
L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
Sezione IV: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501 Termine dilatorio del pignoramento
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo’ essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo’ essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata.
Art. 502 Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita puo’ essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Art. 503 Modi della vendita forzata
La vendita forzata puo’ farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504 Cessazione della vendita forzata
Se la vendita e’ fatta in piu’ volte o in piu’ lotti, deve cessare quando il prezzo gia’ ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495 primo comma.
Art. 505 Assegnazione
Il creditore pignorante puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti. Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione puo’ essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu’, d’accordo fra tutti.
Art. 506 Valore minimo per l’assegnazione
L’assegnazione puo’ essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
Art. 507 Forma dell’assegnazione
L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508 Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.
Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509 Composizione della somma ricavata
La somma da distribuire e’ formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.
Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata)
Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore. L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo. Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.
Art. 511 Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma. Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Art. 512 (Risoluzione delle controversie)
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma. Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.
Capo II: DELL’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione I : DEL PIGNORAMENTO
Art. 513 Ricerca delle cose da pignorare
L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo’ ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo’ anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando e’ necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica. Il pretore, su ricorso del creditore, puo’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre. In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili)
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4) abrogato 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Art. 515 (Cose mobili relativamente impignorabili)
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Art. 516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo
I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
Art. 517 (Scelta delle cose da pignorare)
Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Art. 518 (Forma del pignoramento)
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
Art. 519 Tempo del pignoramento
Il pignoramento non puo’ essere eseguito nei giorni festivi ne’ fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo’ essere proseguito fino al suo compimento.
Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati)
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina. Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Art. 521 (Nomina e obblighi del custode)
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove. Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’art. 593. Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui a primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenete la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.
Art. 522 Compenso del custode
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli e’ stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina. Nessun compenso puo’ attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.
Art. 523 Unione di pignoramenti
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia’ iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Art. 524 (Pignoramento successivo)
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da’ atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da’ notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Sezione II: DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525 Condizione a tempo dell’intervento
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da’ notizia al creditore pignorante. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (1). Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 526 (Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 527 Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione (abrogato)
Art. 528 (Intervento tardivo)
I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.
Sezione III: DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529 Istanza di assegnazione o di vendita Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530 (Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita)
Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita. Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori, fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’articolo 525. Art. 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non puo’ essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La vendita dei bachi da seta non puo’ essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle cose indicate nell’articolo 515 il pretore puo’ differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.
Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario)
Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
Art. 533 Obblighi del commissionario
Il commissionario non puo’ vendere se non per contanti. Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche’ siano venduti all’incanto. Il compenso al commissionario e’ stabilito dal pretore con decreto. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 534 Vendita all’incanto
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il pretore puo’ disporre che, oltre alla pubblicita’ prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicita’ straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 534 bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
Art. 534 ter (Ricorso al Giudice dell’esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso Giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617.
Art. 535 Prezzo base dell’incanto
Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e’ determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.
Art. 536 Trasporto e ricognizione delle cose da vendere
Chi e’ incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e puo’ richiedere l’intervento della forza pubblica. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.
Art. 537 Modo dell’incanto
Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e’ fatta una maggiore offerta. Se la vendita non puo’ compiersi nel giorno stabilito, e’ continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.
Art. 538 (Nuovo incanto)
Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
Art. 539 Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Art. 540 Pagamento del prezzo e rivendita
La vendita all’incanto si fa per contanti. Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita’ dell’aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.
Sezione IV: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541 Distribuzione amichevole
Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformita’.
Art. 542 Distribuzione giudiziale
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi puo’ chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
Capo III: DELL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO E DELL’INTERVENTO
Art. 543 (Forma del pignoramento)
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492: 1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice; 3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501. L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.
Art. 544 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)
Se il credito pignorato e’ garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice. Se il credito pignorato e’ garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
Art. 545 (Crediti impignorabili)
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita’, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Art. 546 (Obblighi del terzo)
Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode. Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza.
Art. 547 (Dichiarazione del terzo)
Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Art. 548 (Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1)
Se il terzo non comparisce all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo (2). Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo’ essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma.
(1) Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. (2) Comma così sostituito ex art.98 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Art. 549 (Accertamento dell’obbligo del terzo)
Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all’articolo precedente, il giudice, se accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.
Art. 550 (Pluralita’ di pignoramenti)
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo’ limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva. Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.
Art. 551 (Intervento)
L’intervento di altri creditori e’ regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Sezione II: DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552 Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.
Art. 553 Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
Art. 554 Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Capo IV: DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I: DEL PIGNORAMENTO
Art. 555 Forma del pignoramento
Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note. Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Art. 556 Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore puo’ fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitariamente. In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento)
L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione l’atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell’ipotesi di cui all’articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione.
Art. 558 Limitazione dell’espropriazione
Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione puo’ applicare il disposto dell’articolo 496, oppure puo’ sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559 (Custodia dei beni pignorati)
Col pignoramento il debitore e’ costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Art. 560 (Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)
I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l’autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest’ultimo caso l’ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Il Giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Il Giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite nei limiti dello stretto necessario. Il giudice, con l’ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede all’amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.
Art. 561 Pignoramento successivo
Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e’ stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e’ compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 563 secondo comma. In tal caso l’esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.
Art. 562 Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.
Sezione II: DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563 Condizioni e tempo dell’intervento (abrogato)
Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
Art. 565 (Intervento tardivo)
I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo seguente.
Art. 566 Intervento dei creditori iscritti e privilegiati
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.
Sezione III: DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 567 (Istanza di vendita)
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.
Art. 568 Determinazione del valore dell’immobile
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile si determina a norma dell’articolo 15 primo comma. Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell’articolo 13 ultimo comma. Se il bene non e’ soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e’ determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo’ fornire un esperto da lui nominato.
Art. 569 (Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita)
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi.
§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570 (Avviso della vendita)
Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
176 precedentemente in vigore) § 2 Vendita senza incanto Art. 570 (Avviso della vendita) Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’articolo 555 e del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. Art. 570 (Avviso della vendita) Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. (La norma entra in vigore l’1 marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore; quando però è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore) Art. 571 (Offerte d’acquisto) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Art. 571 (Offerte d’acquisto)
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. L’offerta è irrevocabile, salvo che: 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573; 2) il giudice ordini l’incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull’offerta)
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta. Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569. Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti)
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.
Art. 574 Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e’ avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583. Se il prezzo non e’ depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.
Art. 575 Termine delle offerte senza incanto (abrogato)
§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; 2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568; 3) il giorno e l’ora dell’incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma; 5) L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; 6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.
Art. 577 Indivisibilita’ dei fondi
La divisione in lotti non puo’ essere disposta se l’immobile costituisce un’unita’ colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578 Delega a compiere la vendita
Se una parte dei beni pignorati e’ situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e’ situata. In tal caso, copia dell’ordinanza e’ trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.
Art. 579 Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto e’ disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e’ ammesso a fare offerte all’incanto. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.
Art. 580 (Prestazione della cauzione) Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576. Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 581 Modalita’ dell’incanto
L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della candela vergine. Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita. Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si e’ spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l’immobile e’ aggiudicato all’ultimo offerente. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e’ superata da un’altra, anche se poi questa e’ dichiarata nulla.
Art. 582 Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583 Aggiudicazione per persona da nominare
Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Art. 584 (Offerte dopo l’incanto)
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580. Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo)
L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento. Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata.
Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato)
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 587 Inadempienza dell’aggiudicatario
Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.
Art. 588 (Termine per l’istanza di assegnazione)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione)
L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione)
Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)
Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di 187 vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.
Art. 591 bis (Delega delle operazioni di vendita)
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574; 4) alle operazioni dell’incanto e alla aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583; 6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591; 9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587; 10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617. Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
Art. 591 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 617.
Sezione IV: DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592 Nomina dell’amministratore giudiziario
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
Art. 593 Rendiconto
L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice. Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.
Art. 594 Assegnazione delle rendite
Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595 Cessazione dell’amministrazione giudiziaria
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti. L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.
Sezione V: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)
Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.
Art. 597 Mancata comparizione
La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Art. 598 (Approvazione del progetto)
Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.
Capo V: DELL’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599 Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento e’ notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e’ fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.
Art. 600 (Convocazione dei comproprietari)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
Art. 601 Divisione
Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione e’ sospesa finche’ sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627. Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Capo VI: DELL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602 Modo dell’espropriazione
Quando oggetto dell’espropriazione e’ un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e’ stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
Art. 604 Disposizioni particolari
Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.
Titolo III: DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO
Art. 605 Precetto per consegna o rilascio
Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Art. 606 Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Art. 607 Cose pignorate
Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo’ avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Art. 608 (Modo del rilascio)
L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà. Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Art. 608 bis (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante)
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente.
Art. 609 Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione
Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo’ disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al pretore per l’eventuale sostituzione del custode.
Art. 610 Provvedimenti temporanei
Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.
Art. 611 (Spese dell’esecuzione)
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Titolo IV: DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE
Art. 612 Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione. Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
Art. 613 Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il pretore provvede con decreto.
Art. 614 Rimborso delle spese
Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario con domanda di decreto d’ingiunzione. Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.
Titolo V: DELLE OPPOSIZIONI
Capo I: DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL’ESECUZIONE
Sezione I:DELLE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE
Art. 615 (Forma dell’opposizione)
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Quando e’ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione)
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
Sezione II: DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI
Art. 617 (Forma dell’opposizione)
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
Art. 618 (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione)
Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti i provvedimenti opportuni. All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.
Sezione III: OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
Art. 618 bis (Procedimento)
Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Capo II: DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI
Art. 619 (Forma dell’opposizione)
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.
Art. 620 Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione e’ proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Art. 621 Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non puo’ provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Art. 622 Opposizione della moglie del debitore
L’opposizione non puo’ essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Titolo VI: DELLA SOSPENSIONE E DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I: DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
Art. 623 Limiti della sospensione
Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale e’ impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non puo’ essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Art. 624 (Sospensione per opposizione all’esecuzione) Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma. Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l’autorità dell’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.
Art. 624 bis (Sospensione su istanza delle parti)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
Art. 625 Procedimento
Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. Nei casi urgenti, il giudice puo’ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.
Art. 626 Effetti della sospensione
Quando il processo e’ sospeso, nessun atto esecutivo puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
Art. 627 Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non piu’ tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 628 Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.
Capo II: DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
Art. 629 Rinuncia
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.
Art. 630 (Inattività delle parti)
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa, salvo il disposto dell’articolo successivo. L’estinzione e’ dichiarata con ordinanza del giudice dell’esecuzione, la quale e’ comunicata a cura del cancelliere, se e’ pronunciata fuori dall’udienza. Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa e’ ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
Art. 631 (Mancata comparizione all’udienza)
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione de processo esecutivo. Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 632 Effetti dell’estinzione del processo
Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata e’ consegnata al debitore. Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e’ discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione. Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma.
Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I: DEI PROCEDIMENTI SOMMARI
Capo I: DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Art. 633 Condizioni di ammissibilita’ Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da’ prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L’ingiunzione puo’ essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purche’ il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione. L’ingiunzione non puo’ essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica.
Art. 634 Prova scritta Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonche’ per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attivita’ commerciale, anche a persone che non esercitano tale attivita’, sono altresi’ prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purche’ bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonche’ gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1). (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 635 Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459 (1) secondo comma, sono altresi’ prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti. (1) L’art. 459 citato e’ stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.
Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni e’ determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.
Art. 637 Giudice competente Per l’ingiunzione e’ competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 e’ competente anche il capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati e i procuratori possono altresi’ proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l’associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.
Art. 638 Forma della domanda e deposito La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresi’ l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e’ ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria. Il ricorso e’ depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641.
Art. 639 Ricorso per consegna di cose fungibili Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita’ di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e’ disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo’ invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.
Art. 640 Rigetto della domanda Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e’ accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
Art. 641 Accoglimento della domanda Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita’ di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine puo’ essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera’ a esecuzione forzata (1). Quando concorrono giusti motivi, il termine puo’ essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l’intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita’ italiana, il termine non puo’ essere minore di trenta ne’ maggiore di centoventi giorni (2). Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia’ efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3). (1) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Comma cosi’ modificato dall’art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (3) Comma cosi’ sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia gia’ a proprio favore un titolo esecutivo.
Art. 642 (Esecuzione provvisoria) Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere, il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482.
Art. 643 Notificazione del decreto
L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.
Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli art. 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.
Art. 644 Mancata notificazione del decreto Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica escluse le province libiche, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo’ essere riproposta. N.B.: Articolo cosi’ modificato dall’art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 645 Opposizione L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinche’ ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta’. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 646 Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro Quando il decreto e’ stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell’articolo 430 all’associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l’opponente. In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’opposizione. Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l’opponente puo’ chiedere con ricorso al pretore o al presidente la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell’istanza, deve essere notificato alla controparte. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Art. 647 Esecutorieta’ per mancata opposizione o per mancata attivita’ dell’opponente Se non e’ stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si e’ costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto e’ stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non puo’ essere piu’ proposta ne’ proseguita, salvo il disposto dell’art. 650, e la cauzione eventualmente prestata e’ liberata.
Art. 648 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione Il giudice istruttore, se l’opposizione non e’ fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo’ concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia’ possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entita’ degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.
Art. 649 Sospensione dell’esecuzione provvisoria Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo’, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642.
Art. 650 Opposizione tardiva L’intimato puo’ fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita’ della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1). In questo caso l’esecutorieta’ puo’ essere sospesa a norma dell’articolo precedente. L’opposizione non e’ piu’ ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Art. 651 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 652 Conciliazione Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorieta’ del decreto oppure riduce la somma o la quantita’ a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validita’ degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantita’ ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.
Art. 653 Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione Se l’opposizione e’ rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e’ dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia’ munito, acquista efficacia esecutiva. Se l’opposizione e’ accolta solo in parte, il titolo esecutivo e’ costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia’ compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita’ ridotta. Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1). (1) Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia gia’ a proprio favore un titolo esecutivo.
Art. 654 Dichiarazione di esecutorieta’ ed esecuzione L’esecutorieta’ non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente e’ conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula.
Art. 655 Iscrizione d’ipoteca I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali e’ rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Art. 656 Impugnazioni Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, puo’ impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’art. 404, comma 2.
Capo II: DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO
Art. 657 Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione Il locatore o il concedente puo’ intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. Puo’ altresi’ intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtu’ del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e’ esclusa la tacita riconduzione.
Art. 658 Intimazione di sfratto per morosita’ Il locatore puo’ intimare al conduttore lo sfratto con le modalita’ stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1). Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che e’ disposto ad accettare in sostituzione. (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 659 Rapporto di locazione d’opera Se il godimento di un immobile e’ il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, puo’ essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.
Art. 660 Forma dell’intimazione Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria. La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1). Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo’, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla meta’ i termini di comparizione (1). Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1). Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attivita’ previste negli articoli da 663 a 666, e’ sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1). Se l’intimazione non e’ stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione. (1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
Art. 661 Giudice competente Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
Art. 662 Mancata comparizione del locatore Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.
Art. 663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizione (1). Se lo sfratto e’ stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e’ subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita’ persiste. In tale caso il giudice puo’ ordinare al locatore di prestare una cauzione. (1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.
Art. 664 Pagamento dei canoni Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione. Il decreto e’ esteso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto e’ immediatamente esecutivo, ma contro di esso puo’ essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.
Art. 665 Opposizione, provvedimenti del giudice Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto. L’ordinanza e’ immediatamente esecutiva, ma puo’ essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
Art. 666 Contestazione sull’ammontare dei canoni Se e’ intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosita’ contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice puo’ disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Art. 667 Mutamento del rito Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 668 Opposizione dopo la convalida Se l’intimazione di licenza o di sfratto e’ stata convalidata in assenza dell’intimato, questi puo’ farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita’ della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1). Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non e’ piu’ ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma, e’ liberata. L’opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2). L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all’opponente. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore. (2) Comma cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
Art. 669 Giudizio separato per il pagamento di canoni Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Capo III: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI
Sezione I: DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE
Art. 669 bis Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 ter Competenza anteriore alla causa
Prima dell’inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito e’ il conciliatore, la domanda si propone al pretore. Se il giudice italiano non e’ competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e’ affidata la trattazione del procedimento. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 quater Competenza in corso di causa
Quando vi e’ causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non e’ ancora designato o il giudizio e’ sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter. Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore. In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e’ competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell’articolo 669 ter. Il terzo comma dell’articolo 669 ter si applica altresi’ nel caso in cui l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l’applicazione del comma 2 dell’articolo 316 del codice di procedura penale. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) Se la controversia e’ oggetto di clausola compromissoria o e’ compromessa in arbitri anche non rituali o se e’ pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Art. 669 sexies Procedimento
Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalita’ non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati. Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 septies Provvedimento negativo
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto e’ pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese e’ immediatamente esecutiva ed e’ opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 octies (Provvedimento di accoglimento)
L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669 novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
Art. 669 novies Inefficacia del provvedimento cautelare
Se il procedimento di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’e’ contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e’ divenuto inefficace e da’ le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita’ di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669 decies. Il provvedimento cautelare perde altresi’ efficacia se non e’ stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e’ dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito e’ devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi’ efficacia: 1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta’ in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.
Art. 669 decies (Revoca e modifica) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 669 terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Se la causa di merito e’ devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile e’ stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669 undecies Cauzione Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo’ imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 duodecies Attuazione Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalita’ di attuazione e, ove sorgano difficolta’ o contestazioni, da’ con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 669 terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e’ stato emesso dalla Corte d’appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d’appello più vicina. Il procedimento e’ disciplinato dagli articoli 737 e 738. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 669 quaterdecies Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche’, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L’articolo 669 septies si applica altresi’ ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo. Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione II: DEL SEQUESTRO
Art. 670 Sequestro giudiziario Il giudice puo’ autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita’ di beni, quando ne e’ controversa la proprieta’ o il possesso, ed e’ opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e’ controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed e’ opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
Art. 671 Sequestro conservativo Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo’ autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
Art. 672 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 673 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 674 Cauzione Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 675 Termine d’efficacia del provvedimento Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non e’ eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Art. 676 Custodia nel caso di sequestro giudiziario Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu’ sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti. Il giudice puo’ nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da’ cauzione. Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
Art. 677 Esecuzione del sequestro giudiziario Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche’ la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma. L’articolo 608, primo comma, e’ applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1). Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo’ ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.
Art. 678 Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo e’ sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi (1). Se il credito e’ munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo’ provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente. Si applica l’articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione. Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581. (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 679 Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.
Art. 680 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 681 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 682 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 683 Articolo abrogato dall’art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 684 Revoca del sequestro Il debitore puo’ ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Art. 685 Vendita delle cose deteriorabili In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo’ ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Art. 686 Conversione del sequestro conservativo in pignoramento Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.
Art. 687 Casi speciali di sequestro Il giudice puo’ ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e’ controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneita’ della cosa offerta.
Sezione III: DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
Art. 688 Forma dell’istanza La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell’articolo 21. Quando vi e’ causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell’articolo 669 quater (1). (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 689 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 690 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 691 Contravvenzione al divieto del giudice Se la parte alla quale e’ fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, puo’ disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.
Sezione IV: DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Art. 692 Assunzione di testimoni
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o piu’ testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, puo’ chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.
Art. 693 Istanza
L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza puo’ anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e’ preordinata.
Art. 694 Ordine di comparizione
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l’udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.
Art. 695 Ammissione del mezzo di prova
Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l’esame testimoniale, fissa l’udienza per l’assunzione e designa il giudice che deve procedervi.
Art. 696 (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.
Art. 696 bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)
L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Art. 697 Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza
In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore puo’ pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso puo’ nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all’assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all’assunzione.
Art. 698 Assunzione ed efficacia delle prove preventive
Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti. L’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilita’ e rilevanza, ne’ impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, ne’ richiamati, ne’ riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
Art. 699 Istruzione preventiva in corso di causa
L’istanza di istruzione preventiva puo’ anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio. Il giudice provvede con ordinanza.
Sezione V: DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA
Art. 700 Condizioni per la concessione Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, puo’ chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art. 701 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 702 Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Capo IV: DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI
Art. 703 (Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti, in quanto compatibili. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669 terdecies. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669 novies, terzo comma.
Art. 704 (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio)
Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo. La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703.
Art. 705 (Divieto di proporre giudizio petitorio)
Il convenuto nel giudizio possessorio non puo’ proporre giudizio petitorio, finche’ il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1). Il convenuto puo’ tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non puo’ compiersi per fatto dell’attore. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.
Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706 (Forma della domanda)
La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti)
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
229 Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. (la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori) Art. 707 (Comparizione personale delle parti) I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. (La norma entrerà in vigore il 1° marzo 2006 e si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente a tale data)
Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente )
Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 177. Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente) All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento
Art. 709 (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza)
L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà. Con l’ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709 bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore)
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
Articolo 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari
Art. 710 Modificabilita’ dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e puo’ ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 1, L. 29 luglio 1988, n. 331. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 1992, n. 416, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
Art. 711 Separazione consensuale Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708. Se il ricorso e’ presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si da’ atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.
Capo II: DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE
Art. 712 Forma della domanda La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Art. 713 Provvedimenti del presidente Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo’ con decreto rigettare senz’altro la domanda, altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1). Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e’ comunicato al pubblico ministero. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 87, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro, e cioe’ senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Art. 714 Istruzione preliminare All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.
Art. 715 Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non puo’ presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716 Capacita’ processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e’ stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e’ nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finche’ non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo’ revocare la nomina, anche d’ufficio.
Art. 718 Legittimazione all’impugnazione La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione puo’ essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e del tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719 Termine per l’impugnazione Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se e’ stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 720 Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi’ impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Capo III:DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Art. 721 Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 722 Domanda per dichiarazione d’assenza La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Art. 723 Fissazione dell’udienza di comparizione Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a se’ o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo’ anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu’ giornali. Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Art. 724 Procedimento Il giudice interroga le persone comparse sulle ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 725 Immissione in possesso temporaneo Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta’ e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda e’ proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, ultimo comma, del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.
Art. 726 Domanda per dichiarazione di morte presunta La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Art. 727 Pubblicazione della domanda Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato la domanda s’intende abbandonata. Il presidente del tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’.
Art. 728 Comparizione Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a se’ del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo’ disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 729 Pubblicazione della sentenza . La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali e’ stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale. Recte: Gazzetta Ufficiale.
Art. 730 Esecuzione La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non puo’ essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.
Art. 731 Comunicazione all’ufficio di stato civile Il cancelliere da’ notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art. 732 Provvedimenti su parere del giudice tutelare I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.
Art. 733 Vendita di beni Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario della pretura del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita’ ordinate dal tribunale.
Art. 734 Esito negativo dell’incanto Se al primo incanto non e’ fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne da’ atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita. Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Capo V: DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art. 735 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare puo’ essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 736 Procedimento La domanda per i provvedimenti previsti nell’art. precedente si propone con ricorso. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se’ o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Capo VI. DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art. 737 Forma della domanda e del provvedimento I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738 Procedimento Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice puo’ assumere informazioni.
Art. 739 Reclami delle parti Contro i decreti del giudice tutelare si puo’ proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo’ proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e’ dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e’ dato in confronto di piu’ parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non e’ ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 740 Reclami del pubblico ministero Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo’ proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e’ necessario il suo parere.
Art. 741 Efficacia dei provvedimenti I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice puo’ tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742 Revocabilita’ dei provvedimenti I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art. 742 bis Ambito di applicazione degli articoli precedenti Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche’ non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone. Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 743 Copia degli atti Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche’ l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo. La copia d’un testamento pubblico non puo’ essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744 Copie o estratti da pubblici registri I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Art. 745 Rifiuto o ritardo nel rilascio Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante puo’ ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante puo’ ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746 Collazione di copie Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo’ ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, da’ con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo’ eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.
Titolo IV: DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 747 Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Art. 748 Forma della vendita La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori. Il giudice, quando occorre, fissa le modalita’ per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749 Procedimento per la fissazione dei termini L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e’ proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si e’ aperta la successione. Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa. Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
Art. 750 Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e’ proposta, quando non vi e’ giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione. Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a se’ e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati. Il presidente stabilisce le modalita’ e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e’ ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.
Art. 751 Scelta dell’onerato L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma, del codice civile e’ proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato. La scelta e’ fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Capo II: DELL’APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I: DELL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI
Art. 752 Giudice competente All’apposizione dei sigilli procede il pretore. Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale e’ trasmesso immediatamente al pretore.
Art. 753 Persone che possono chiedere l’apposizione Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1) l’esecutore testamentario; 2) coloro che possono avere diritto alla successione; 3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo; 4) i creditori. L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.
Art. 754 Apposizione d’ufficio L’apposizione dei sigilli e’ disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi e’ assente dal luogo; 2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore; 3) se il defunto e’ stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755 Poteri del pretore Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta’, tanto prima quanto durante l’apposizione, il pretore puo’ ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Art. 756 Custodia delle chiavi Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche’ non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757 Conservazione di testamenti e di carte Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi. Se non puo’ provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emettera’ i provvedimenti ulteriori.
Art. 758 Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili Se vi sono oggetti sui quali non e’ possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale. Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore puo’ ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Art. 759 Informazioni e nomina del custode Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Art. 760 Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario puo’ aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
Art. 761 Accesso nei luoghi sigillati Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finche’ non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
Sezione II: DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art. 762 Termine I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non puo’ essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. Se alcuno degli eredi e’ minore non emancipato, non si puo’ procedere alla rimozione dei sigilli finche’ non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
Art. 763 Provvedimento di rimozione La rimozione dei sigilli e’ ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell’articolo 754 puo’ essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario. L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Art. 764 Opposizione Chiunque vi ha interesse puo’ fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore. Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente. Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo’ disporre che essa sia seguita dall’inventario e puo’ dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Art. 765 Ufficiale procedente La rimozione dei sigilli e’ eseguita dall’ufficiale che puo’ procedere all’inventario a norma dell’articolo 769. Se non occorre l’inventario, la rimozione e’ eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione puo’ essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.
Art. 766 Avviso alle persone interessate Non si puo’ procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.
Art. 767 Alterazioni nello stato dei sigilli L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
Art. 768 Disposizione generale Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III: DELL’INVENTARIO
Art. 769 Istanza L’inventario puo’ essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e’ eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore. L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Il pretore provvede con decreto.
Art. 770 Inventario da eseguirsi dal notaio Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.
Art. 771 Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario: 1) il coniuge superstite; 2) gli eredi legittimi presunti; 3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772 Avviso dell’inizio dell’inventario L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara’ inizio alle operazioni. L’avviso non e’ necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, e’ nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.
Art. 773 Nomina di stimatore L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o piu’ stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.
Art. 774 Rinvio delle operazioni Quando l’inventario non puo’ essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Art. 775 Processo verbale d’inventario Il processo verbale d’inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie; 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento; 3) l’indicazione della quantita’ e specie delle monete per il danaro contante; 4) l’indicazione delle altre attivita’ e passivita’; 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli. Se alcuno degli interessati contesta l’opportunita’ d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
Art. 776 Consegna delle cose mobili inventariate Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Art. 777 Applicabilita’ delle norme agli altri casi di inventario Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita’ speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.
Capo IV: DEL BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778 Reclami contro lo stato di graduazione I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell’aperta successione. Il valore della causa e’ determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili. I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Art. 779 Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso. Il pretore fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e’ comunicato alle parti dal cancelliere. Il pretore provvede sull’istanza con ordinanza, contro la quale e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente. L’istanza di nomina non puo’ essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario. Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 780 Domanda dell’erede contro l’eredita’ Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredita’ sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredita’.
Capo V: DEL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE
Art. 781 Notificazione del decreto di nomina Il decreto di nomina del curatore dell’eredita’ giacente e’ notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.
Art. 782 Vigilanza del pretore L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, puo’ prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo’ in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.
Art. 783 Vendita di beni ereditari La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili puo’ essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita’ o utilita’ evidente.
Titolo V: DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 784 Litisconsorzio necessario
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
Art. 785 Pronuncia sulla domanda di divisione
Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e’ disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.
Art. 786 Direzione delle operazioni
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, puo’ delegarne la direzione a un notaio.
Art. 787 (Vendita di mobili)
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
Art. 788 (Vendita di immobili)
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’art. 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Art. 789 Progetto di divisione e contestazioni su di esso
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. Il decreto e’ comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187. In ogni caso il giudice istruttore da’ con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.
Art. 790 Operazioni davanti al notaio
Se a dirigere le operazioni di divisione e’ stato delegato un notaio, questi da’ avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio. Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori. Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore. Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e’ comunicato dal cancelliere. Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Art. 791 Progetto di divisione formato dal notaio
Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187. L’estrazione dei lotti non puo’ avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Titolo VI: DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art. 792 Deposito del prezzo L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto. Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793 Convocazione dei creditori Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.
Art. 794 Provvedimenti del giudice All’udienza il giudice, accertata la regolarita’ del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Art. 795 Espropriazione Se e’ fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilita’ di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. La vendita non puo’ essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti. L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente. Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Titolo VII: DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL’ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA’ STRANIERE
Art. 796 Giudice competente Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d’appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia puo’ essere chiesta in via diplomatica, quando cio’ e’ consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita’. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d’appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L’intervento del pubblico ministero e’ sempre necessario. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia La Corte d’appello dichiara con sentenza l’efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e’ stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell’ordinamento italiano; 2) che la citazione e’ stata notificata in conformita’ alla legge del luogo dove si e’ svolto il giudizio ed e’ stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e’ stata accertata e dichiarata validamente in conformita’ della stessa legge; 4) che la sentenza e’ passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e’ stata pronunciata; 5) che essa non e’ contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e’ pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Ai fini dell’attuazione il titolo e’ costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d’appello che ne dichiara l’efficacia. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 798 Riesame del merito Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e’ stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 799 Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente La sentenza straniera puo’ essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera e’ fatta valere. Ma, se vi procede la Corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza puo’ essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti. Se la parte contro la quale e’ fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla Corte d’appello competente. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 800 Sentenze arbitrali straniere Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all’estero, purche’ non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell’articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell’autorita’ giudiziaria. Articolo abrogato dall’art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e’ attribuita efficacia nella Repubblica a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 802 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l’assunzione dei mezzi di prova e’ chiesta dalla parte interessata, l’istanza e’ proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione e’ domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, Legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 803 Esecuzione richiesta in via diplomatica Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e’ fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo’ nominare d’ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 804 Atti pubblici ricevuti all’estero L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e’ dichiarata con sentenza della Corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e’ stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 805 Notificazione di atti giudiziari di autorita’ straniere La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita’ straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e’ autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica e’ eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall’art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Titolo VIII: DELL’ARBITRATO
Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 806. (Controversie arbitrabili)
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art. 807 (Compromesso)
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia. La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Art. 808 (Clausola compromissoria)
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Art. 808 bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale)
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’articolo 807.
Art. 808 ter (Arbitrato irrituale)
Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825. (La norma si applicherà alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede) Art. 808 quater (Interpretazione della convenzione d’arbitrato) Nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Art. 808 quinquies (Efficacia della convenzione d’arbitrato)
La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato.
Capo II: DEGLI ARBITRI
Art. 809 (Numero degli arbitri)
Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. La convenzione d’arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. In caso d’indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810. Se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall’articolo 810.
Art. 810 (Nomina degli arbitri)
Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Art. 811 (Sostituzione di arbitri)
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d’arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d’arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.
Art. 812 (Incapacità di essere arbitro)
Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
Art. 813 (Accettazione degli arbitri)
L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Art. 813 bis (Decadenza degli arbitri)
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d’accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d’arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell’articolo 810, secondo comma. Il presidente sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione. (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede)
Art. 813 ter (Responsabilità degli arbitri)
Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826. Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, commi secondo e terzo. L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1) Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile. Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
Art. 814 (Diritti degli arbitri)
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell’articolo 825, quarto comma. Si applica l’articolo 830, quarto comma.
Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)
Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone. Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all’arbitro singolo in base alla tariffa forense. La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
Capo III: DEL PROCEDIMENTO
Art. 816 Svolgimento del procedimento Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione. Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche’ anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta’ di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu’ opportuno. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell’articolo 819. Articolo cosi’ sostituito dall’art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 816 (Sede dell’arbitrato)
Le parti determinano la sede dell’arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri. Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell’arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma. Se la convenzione d’arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell’arbitrato ed anche all’estero.
Art. 816 bis (Svolgimento del procedimento)
Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
Art. 816 ter (Istruzione probatoria)
L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono. Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell’arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro. Nell’ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza alla data dell’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza. Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.
Art. 816 quater (Pluralità di parti)
Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d’arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d’arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina. Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime. Se non si verifica l’ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l’arbitrato è improcedibile.
Art. 816 quinquies (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso)
L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario. Si applica l’articolo 111. (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede) Art. 816 sexies (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte) Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico. (La norma si applicherà ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo che la prevede) Art. 816 septies (Anticipazione delle spese) Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte. Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
Art. 817 (Eccezione d’incompetenza)
Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile. La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.
Art. 817 bis (Compensazione)
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell’eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell’ambito della convenzione di arbitrato.
Art. 818 (Provvedimenti cautelari)
Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.
Art. 819 (Questioni pregiudiziali di merito)
Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge. Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.
Art. 819 bis (Sospensione del procedimento arbitrale)
Ferma l’applicazione dell’articolo 816 sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria; 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337. Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria.
Art. 819 ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia dedotta in giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato.
Capo IV: DEL LODO
Art. 820 (Termine per la decisione)
Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina. In ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l’istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
Art. 821 (Rilevanza del decorso del termine)
Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza. Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
Art. 822 (Norme per la deliberazione)
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.
Art. 823 (Deliberazione e requisiti del lodo)
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l’indicazione della sede dell’arbitrato; 3) l’indicazione delle parti; 4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti; 5) l’esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni.
Art. 824 (Originali e copie del lodo)
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Art. 824 bis. (Efficacia del lodo)
Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Art. 825 (Deposito del lodo) La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell’articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
Art. 826 (Correzione del lodo) Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo: a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri; b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell’articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4). Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell’articolo 824. Se gli arbitri non provvedono, l’istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato. Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.
Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 827 (Mezzi di impugnazione)
Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo. I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Art. 828 (Impugnazione per nullità)
L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato. L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione. L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.
Art. 829 (Casi di nullità) L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico. L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: 1) nelle controversie previste dall’articolo 409; 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.
Art. 830 (Decisione sull’impugnazione per nullità) La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all’articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d’appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell’impugnazione, la corte d’appello può sospendere con ordinanza l’efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.
Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo) Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.
Capo VI: DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE
Art. 832 (Rinvio a regolamenti arbitrali) La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. Se l’istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l’arbitrato, la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.
Art. 833 – 838 (omissis)
Capo VII: DEI LODI STRANIERI
(Capo aggiunto dall’art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)
Art. 839 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia e’ competente la corte d’appello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresi’ produrne una produzione certificata conforme. Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarita’ formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoche’: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
Art. 840 Opposizione Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero e’ ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze: 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo e’ stato pronunciato; 2) la parte nei cui confronti il lodo invocato non e’ stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque e’ stata nell’impossibilita’ di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato; 5) il lodo non e’ ancora divenuto vincolante per le parti o e’ stato annullato o sospeso da un’autorita’ competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, e’ stato reso. Allorche’ l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all’autorita’ competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello puo’ sospendere il procedimento per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l’esecuzione puo’, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia. Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresi’ rifiutati allorche’ la corte d’appello accerta che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
TITOLO I Del pubblico ministero
Art. 1 (Richiesta di comunicazione degli atti) In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.
Art. 2 (Intervento davanti all’istruttore) L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’articolo 267 del Codice.
Art. 3 (Intervento davanti al Collegio) Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al Collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza. Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d’udienza. Se il pubblico ministero che interviene davanti al Collegio non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti, ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente, d’ufficio o su istanza di parte, può rimettere con ordinanza la causa al giudice istruttore per l’integrazione dell’istruzione.
TITOLO II Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO I Degli esperti della magistratura del lavoro
Art. 4 (Albo degli esperti) (omissis)
Art. 5 (Formazione dell’albo) (omissis)
Art. 6 (Proposte d’iscrizione) (omissis)
Art. 7 (Requisiti per l’iscrizione) (omissis)
Art. 8 (Revisione dell’albo) (omissis)
Art. 9 (Ruolo degli esperti) (omissis)
Art. 10 (Composizione del collegio giudicante) (omissis)
Art. 11 (Astensione e ricusazione degli esperti) (omissis)
Art. 12 (Indennità dovute agli esperti) (omissis)
CAPO II Dei consulenti tecnici del giudice
SEZIONE I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici) Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.
Art. 14 (Formazione dell’albo) L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici. Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell’albo di altro ordine o Collegio, previa comunicazione al Consiglio che tiene l’albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15 (Iscrizione nell’albo) Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato indicato nell’articolo precedente. Contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto nell’articolo 5.
Art. 16 (Domande d’iscrizione) Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione alle associazioni professionali; 5) i titoli e i documenti che l’aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
Art. 17 (Informazioni) A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le Autorità di Polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell’aspirante.
Art. 18 (Revisione dell’albo) L’albo è permanente. Ogni 4 anni il Comitato di cui all’art. 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Art. 19 (Disciplina) La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell’art. 14.
Art. 20 (Sanzioni disciplinari) Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l’avvertimento; 2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall’albo.
Art. 21 (Procedimento disciplinare) Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare. Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’articolo 15, ultimo comma.
Art. 22 (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo.
Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della Corte d’appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.
Art. 24 (Liquidazione dei compensi) (omissis)
SEZIONE II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 (Istituzione e formazione dell’albo)
Art. 26 (Iscrizione nell’albo)
Art. 27 (Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)
CAPO III Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 28 (Registri di cancelleria) Con decreto del Ministro della giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
Art. 29 (Registri di cancelleria della pretura) (omissis)
Art. 30 (Registri di cancelleria del tribunale) (omissis)
Art. 31 (Registri di cancellaria della Corte d’appello) (omissis)
Art. 32 (Registri di cancelleria della Corte suprema di Cassazione) (omissis)
Art. 33 (Divisione dei registri in più volumi) Negli Uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d’ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente. Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34 (Contenuto del registro cronologico) (omissis)
Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali) . Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonchè le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281 sexies.
Art. 36 (Fascicoli di cancelleria) Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare. Sulla copertina di ogni fascicolo sono indicati l’ufficio, la Sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e il giudice stesso, le parti, i rispettivi difensori muniti di procura e l’oggetto. Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall’indice.
Art. 37 (Modo di tenuta dei registri) (omissis)
Art. 38 (Deposito di cancelleria della parte che si costituisce) (omissis)
Art. 39 (Deposito di cancelleria) (omissis)
Art. 40 (Nota dei depositi e delle spese di cancelleria) (omissis)
Art. 41 (Deposito delle somme ricevute dal cancelliere) (omissis)
Art. 42 (Prelievi della somma depositata) (omissis)
Art. 43 (Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari) (omissis)
Art. 44 (Compilazione dei processi verbali) Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.
Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere) Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’art. 136 del Codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio. Esse contengono in ogni caso l’indicazione dell’Ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore ed il nome delle parti. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d’ufficio anche la ricevuta della raccomandata .
Art. 46 (Forma degli atti giudiziari) I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
CAPO IV Degli atti dell’ufficiale giudiziario
Art. 47 (Ora della notificazione) Nella relazione di notificazione di cui all’articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
Art. 48 (Avviso al destinatario della notificazione) L’avviso prescritto nell’articolo 140 del Codice deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l’indicazione della natura dell’atto notificato; 3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.
Art. 49 (Nota da consegnarsi al pubblico ministero) L’ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143, e146 del Codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente: 1) l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3) la natura dell’atto notificato; 4) il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; 5) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario. La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l’atto al Ministero degli affari esteri o al Comando 288 militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d’urgenza alla consegna.
Art. 50 (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami) L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’articoli 150 del Codice è fatta con ricorso steso in calce all’atto. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
Art. 51 (Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria) La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell’articolo 150, quarto comma del Codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio. Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.
CAPO V Delle persone che possono assistere il giudice
Art. 52 (Liquidazione del compenso) Il compenso agli ausiliari di cui all’articolo 68 del Codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell’Ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell’attività svolta.
Art. 53 (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi) I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.
TITOLO III Del processo di cognizione
CAPO I Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 54 (Determinazione dei giorni d’udienza) Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell’ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza dell’ufficio del giudice di pace.
Art. 55 (Distribuzione delle udienze tra i magistrati) Il capo dell’ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all’ufficio.
Art. 56 (Designazione del giudice per ciascuna causa) Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa. Se nel giorno fissato per la comparizione l’udienza è tenuta da un magistrato diverso da quello designato, la causa, dopo la costituzione delle parti, è rinviata d’ufficio alla prima udienza del magistrato designato.
Art. 57 (Rinvio dell’udienza di comparizione) Se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione o nel processo verbale indicato nell’articolo 316 del Codice, la comparizione si intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Se nell’udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il giudice di pace dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la causa all’udienza immediatamente successiva.
Art. 58 (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio) Alla parte che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del Codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
Art. 59 (Dichiarazione di contumacia) . La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell’articolo 171, ultimo comma, del Codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
Art. 60 (Tempo degli atti di istruzione) Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal giudice di pace non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
Art. 61 (Ordine di trattazione e discussione delle cause) Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’articolo 163-bis, del codice.
Art. 62 (Udienza di discussione) Il giudice di pace, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’articolo 189 del Codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa. L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Art. 63 (Giudice decidente) La causa deve essere decisa dal giudice di pace che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell’articolo 174 del Codice.
Art. 64 (Pubblicazione della sentenza) (omissis)
Art. 65 (Querela di falso) Il giudice di pace, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.
Art. 66 (Tempo degli atti dei conciliatori) (omissis)
Art. 67 (Luogo delle udienze) (omissis)
Art. 68 (Istanza di conciliazione) L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente. Se l’istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.
Art. 69 (Mancata comparizione della parte invitata) Se la parte invitata non si presenta, il giudice di pace ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
CAPO II Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE I Dell’introduzione della causa
Art. 69 bis (Determinazione delle udienze di prima comparizione) Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’articolo 163 del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.
Art. 70 (Istanza di abbreviazione dei termini) L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell’articolo 163-bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una Sezione, al presidente di questa. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente. Se all’udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione alle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.
Art. 70 bis (Computo dei termini di comparizione) I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’art. 168 bis quarto comma dello stesso Codice.
Art. 70 ter (Notificazione della comparsa di risposta) La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’articolo 163-bis del codice. Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Art. 71 (Nota d’iscrizione a ruolo) La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonchè le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Art. 72 (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo) Insieme con la nota d’iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d’ufficio che il cancelliere forma a norma dell’art. 168, secondo comma, del Codice. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
Art. 73 (Copia degli atti di parte) Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell’art. 168, secondo comma, del Codice debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio. Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
Art. 74 (Contenuto del fascicolo di parte) Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze. Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio. Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento.
Art. 75 (Nota delle spese) Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
Art. 76 (Potere delle parti sui fascicoli) Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
Art. 77 (Ritiro del fascicolo di parte) Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’art. 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
SEZIONE II Dell’istruzione della causa
Art. 78 (Astensione del giudice istruttore) Il giudice istruttore, che riconosce l’esistenza di un motivo di astensione a norma dell’articolo 51 del Codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina. Se il motivo d’astensione sorge dopo che l’istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell’ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.
Art. 79 (Sostituzione del giudice istruttore) La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell’articolo 174 del Codice è disposta d’ufficio o su istanza di parte. L’istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa Sezione. L’istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Art. 80 (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori) Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di Sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso, in tutte le sale d’udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell’anno uno o più giudici istruttori cessano di far parte del tribunale, o della Sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni.
Art. 80 bis (Rinvio al Collegio nell’udienza di prima comparizione) La rimessione al Collegio, a norma dell’art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Art. 81 (Fissazione delle udienze di istruzione) Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. Nello stesso processo l’intervallo tra l’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d’istruzione, e quello tra le successive udienze di istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore.
Art. 82 (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d’istruzione) Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d’ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice. La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall’attore. Se nel giorno fissato non si tiene udienza d’istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s’intende rinviata d’ufficio alla prima udienza di istruzione immediatamente successiva. Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d’ufficio, fissare altra udienza d’istruzione, ferme le disposizioni dell’articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento. Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all’udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d’istruzione.
Art. 83 (Ordine di trattazione delle cause) Il giudice istruttore fissa l’ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.
Art. 83 bis (Trattazione scritta della causa) Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’art. 180, primo comma, del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere.
Art. 83 ter (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale) L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l’udienza di prima comparizione. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d’ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 84 (Svolgimento delle udienze) Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all’udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice.
Art. 85 (Istanza per imposizione di cauzione) L’istanza del convenuto per l’imposizione di una cauzione all’attore, a norma dell’articolo 98 del Codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa. L’istanza può essere proposta successivamente quando è giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
Art. 86 (Forma della cauzione) Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell’articolo 119 del Codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari. Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Art. 87 (Produzione dei documenti) I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’art. 170, ultimo comma, del Codice. Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Art. 88 (Processo verbale di avvenuta conciliazione) La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere. Se la conciliazione avviene tra i procuratori non autorizzati a conciliare, il giudice ne prende atto nel processo verbale d’udienza e fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per la formazione del processo verbale indicato nel comma precedente. Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale della loro residenza o, se il luogo di residenza non è sede di tribunale, da notaio, fissando all’uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale di udienza contenente la convenzione.
Art. 89 (Ordinanza sull’astensione o ricusazione del consulente tecnico) L’ordinanza sull’astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell’art. 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l’ordinanza sono inseriti nel fascicolo d’ufficio.
Art. 90 (Indagini del consulente senza la presenza del giudice) Il consulente tecnico che, a norma dell’art. 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d’udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall’art. 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.
Art. 91 (Comunicazioni ai consulenti di parte) Nella dichiarazione di cui all’art. 201, primo comma, del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio, perché vi possa assistere a norma degli artt. 194 e 201 del Codice.
Art. 92 (Questioni sorte durante le indagini del consulente) Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell’incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.
Art. 93 (Assistenza alla persona sottoposta all’ispezione) Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.
Art. 94 (Istanza di esibizione) L’istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
Art. 95 (Notificazione dell’ordinanza di esibizione) Il giudice, nell’ordinanza con la quale dispone l’esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l’ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.
Art. 96 (Informazioni della pubblica Amministrazione) La nota contenente le informazioni, che la pubblica Amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell’art. 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d’ufficio. Art. 97 (Divieto di private informazioni) Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Art. 98 (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario) Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell’art. 218 del Codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
Art. 99 (Proposizione della querela di falso) La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.
Art. 100 (Copie del documento impugnato) Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l’autorizzazione del giudice istruttore. L’autorizzazione è data con decreto.
Art. 101 (Rinvio) Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice relative alla verificazione di scrittura privata.
Art. 102 (Ammissione d’interrogatorio o di prova testimoniale) Nell’ordinanza che ammette l’interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
Art. 103 (Termine per l’intimazione al testimone) L’intimazione di cui all’art. 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell’udienza in cui sono chiamati a comparire. Con l’autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi di urgenza. L’intimazione a cura del difensore contiene: 1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
Art. 104 (Mancata intimazione ai testimoni) Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova. Se il giudice riconosce giustificata l’omissione fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova.
Art. 105 (Forma speciale di esame testimoniale) La disposizione dell’art. 255, secondo comma, del Codice, relativa all’esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai cardinali e ai grandi ufficiali dello Stato.
Art. 106 (Disposizioni relative al testimone non comparso) Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all’art. 255, primo comma, del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
Art. 107 (Liquidazione delle indennità ai testimoni) (omissis)
Art. 108 (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate) Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all’assunzione delle prove che si eseguono fuori della circoscrizione del tribunale a norma dell’art. 203 del Codice. Il difensore stesso può anche incaricare un procuratore del luogo mediante delega scritta, che deve essere unita al processo verbale di assunzione della prova.
Art. 109 (Ordinanza di pagamento durante il rendiconto) L’ordinanza prevista nell’art. 264, ultimo comma, del Codice costituisce titolo esecutivo.
Art. 110 (Fissazione dell’udienza di trattazione) (omissis)
Art. 111 (Produzione delle comparse) Il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo di ufficio e per gli altri componenti il Collegio. Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte può rifiutarsi di riceverle e il cancelliere può non consentire che s’inseriscano nel fascicolo.
Art. 112 (Istanza di decisione secondo equità) L’istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall’art. 114 del Codice, deve essere espressa in ogni caso nelle conclusioni prese a norma dell’art. 189 del Codice.
Art. 112 bis (Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo) (omissis)
SEZIONE III Della decisione della causa
Art. 113 (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi) Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 114 (Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi) All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della corte d’appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 275 del Codice. Il decreto del presidente deve restare affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza del tribunale. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 275 del Codice. Se all’udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.
Art. 115 (Rinvio della discussione) Si applica alle udienze del Collegio la disposizione dell’art. 82. Il Collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’art. 190 del Codice.
Art. 116 (Ordine di discussione delle cause) L’ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l’udienza alla porta della sala a questa destinata. Le cause sono chiamate dall’ufficiale giudiziario di servizio secondo l’ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
Art. 117 (Svolgimento della discussione) I difensori debbono leggere davanti al Collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono. Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d’udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell’art. 3, ultimo comma, e la causa non è rimessa al giudice istruttore.
Art. 118 (Motivazione della sentenza) La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, n. 4 del Codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal Collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’art. 114 del Codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’art. 276, ultimo comma, del Codice è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 119 (Redazione della sentenza) L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al Collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell’art. 132 del Codice. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice. Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Quando la sentenza è pronunciata secondo equità, se ne deve dare atto nel dispositivo.
Art. 120 (Pubblicazione delle sentenze) (omissis)
Art. 121 (Ordinanza di correzione delle sentenze) L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Art. 122 (Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori) L’istanza per l’integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell’art. 289 del Codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del Collegio.
Art. 123 (Avviso d’impugnazione alla cancelleria) L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza.
Art. 123 bis (Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore) Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli artt. 347, ultimo comma, e 369, ultimo comma del Codice. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art. 124 (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza) A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 del Codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 del Codice.
Art. 125 (Riassunzione della causa) Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; 4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall’art. 163-bis del Codice; 5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’art. 166 del Codice; 6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell’art. 307 primo comma del Codice l’indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d’istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della Sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. La comparsa è notificata a norma dell’art. 170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.
Art. 125 bis (Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione) Se il giudice istruttore ha sospeso l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione a norma dell’art. 279, quarto comma, del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall’articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.
Art. 126 (Fascicolo della causa riassunta) Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
Art. 127 (Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente) La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell’art. 408 del Codice, è fatta dal cancelliere.
CAPO III Del procedimento d’appello
Art. 128 (Determinazione dei giorni d’udienza) Il decreto del primo presidente della Corte di appello che stabilisce, a norma dell’art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza della Corte d’appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce. Il primo presidente della corte d’appello stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell’anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui debbono tenersi le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d’istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale di udienza della corte d’appello durante il periodo al quale si riferisce.
Art. 129 (Riserva d’appello. Estinzione del processo) La riserva d’appello contro le sentenze previste nell’art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del Codice, può essere fatta nell’udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell’art. 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita. Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l’ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l’estinzione del processo. Da questa data decorrono i termini stabiliti dall’art. 325 del Codice per impugnare la sentenza già notificata, e, se questa non è stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall’art. 327 del Codice stesso.
Art. 129 bis (Sospensione della istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva) Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d’appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza riformata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione. Se la sentenza è cassata, la causa deve essere riassunta davanti al giudice istruttore nelle forme stabilite dall’art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso.
Art. 130 (Appello contro la sentenza di estinzione del processo) Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’articolo 308 del Codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’articolo 630 del Codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
Art. 131 (Deliberazione dei provvedimenti) Nel deliberare i provvedimenti la Corte d’appello applica le disposizioni dell’art. 276 del Codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 131 bis (Sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione) Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza prevista dall’art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
Art. 132 (Rinvio) Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo II, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.
CAPO IV Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 133 (Riserva di ricorso. Estinzione del processo) La riserva di ricorso per cassazione prevista nell’art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall’art. 129 primo e secondo comma. Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell’art. 129 terzo comma. L’articolo 129 terzo comma si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall’articolo 360, terzo comma, del codice di procedura civile.
Art. 133 bis (Sospensione della istruzione in pendenza di ricorso per cassazione) Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del Codice, l’istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione. Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all’istruttore nelle forme stabilite dall’art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto.
Art. 134 (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta) Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del Codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti: 1) le marche per diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; 2) le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli avvocati e procuratori applicate sul ricorso o sul controricorso; 3) le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o della decisione impugnata di cui all’art. 137; 4) un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sottoscritto dall’avvocato. All’atto del ricevimento del plico, il cancelliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente della quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma. Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamente, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.
Art. 134 bis (Residenza o sede delle parti) All’atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.
Art. 135 (Invio di copie alle parti) Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte.
Art. 136 (Ricorso per regolamento di competenza) (omissis)
Art. 137 (Copie del ricorso e del controricorso) Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della Corte provvede a farle fare a spese della parte. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.
Art. 138 (Procedimento in Camera di Consiglio) (abrogato)
Art. 139 (Istanza di rimessione alle Sezioni unite) L’istanza prevista nell’art. 376 del Codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente l’indicazione del ricorso di cui si chiede la rimessione alle Sezioni unite e le ragioni per le quali si ritiene che sia di competenza di queste. Il ricorso è depositato in cancelleria nel termine previsto nell’art. 376, secondo comma, del Codice ed è inserito nel fascicolo d’ufficio.
Art. 140 (Deposito delle memorie di parte) Le parti che depositano memorie a norma dell’art. 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Art. 141 (Deliberazione dei provvedimenti) Nel deliberare i provvedimenti la Corte applica le disposizioni dell’art. 276 del Codice. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente. La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il Collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Art. 142 (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici) Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l’intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi. Le Sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell’articolo 374, terzo comma.
Art. 143 (Formulazione del principio di diritto affermato dalla Corte) La Corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell’art. 384 del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Art. 144 (Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino) Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell’art. 389 del Codice debbono essere proposte con citazione da notificarsi personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e segg. del Codice.
Art. 144 bis (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contraddittorio) Qualora non sia stato osservato il disposto di cui all’articolo 371-bis del Codice, il cancelliere lo attesta con apposita dichiarazione, da allegare al fascicolo d’ufficio, per gli adempimenti di cui all’articolo 138.
CAPO V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
Art. 144 ter (Controversie individuali di lavoro) Tra le controversie previste dall’articolo 409 del Codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all’articolo 50 bis, primo comma, n. 5), seconda parte del Codice.
Art. 144 quater (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte) Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Art. 145 (Termine per la nomina del consulente tecnico) Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall’art. 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Art. 146 (Albo dei consulenti tecnici) Nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Art. 146 bis (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi) Nel caso di cui all’articolo 420 bis si applica, in quanto compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Art. 147 (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell’azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l’annullamento del rapporto assicurativo.
Art. 148 (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall’art. 443 del Codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
Art. 149 (Controversie in materia di invalidità pensionabile) Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art. 150 (Calcolo della svalutazione monetaria) Ai fini del calcolo di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice, il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria.
Art. 151 (Riunione di procedimenti) La riunione, ai sensi dell’art. 274 del Codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione deve essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
Art. 151 (Riunione di procedimenti) La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione delle controversie riunite.
Art. 152 (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
TITOLO IV DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
CAPO I Del titolo esecutivo e dell’espropriazione forzata in generale
Art. 153 (Rilascio del titolo esecutivo) Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’Ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.
Art. 154 (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive) Il capo dell’Ufficio giudiziario competente, a norma dell’art. 476 del Codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli Uffici in cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente l’addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell’Ufficio. Il decreto di condanna di cui all’art. 476, ultimo comma, del Codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 155 (Certificato di prestata cauzione) Il certificato di prestata cauzione indicato nell’art. 478 del Codice è rilasciato dal cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento costituente titolo esecutivo.
Art. 156 (Esecuzione sui beni sequestrati) Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del Codice. Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’art. 679 del Codice.
Art. 156 bis (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale) Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile. La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all’articolo 686 del Codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.
Art. 157 (Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario) L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’art. 494, primo comma, del Codice. Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo. Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova del versamento al creditore della somma consegnata dal debitore. Del processo verbale si prende nota nel ruolo generale delle esecuzioni. Alla registrazione del processo verbale provvede il cancelliere.
Art. 158 (Avviso al sequestrante) Quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’art. 498 del Codice.
Art. 159 (Istituti autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni) Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all’incanto dei beni mobili a norma dell’art. 534 del Codice o l’amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell’art. 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Agli istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520, secondo comma, e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’Autorità giudiziaria. Il Ministro della giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l’esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.
Art. 160 (Forma degli avvisi) Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notificati.
Art. 161 (Giuramento dell’esperto e dello stimatore) L’esperto nominato dal giudice a norma dell’art. 568, ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli. L’ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell’opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Art. 161 bis (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 del codice.
Art. 162 (Deposito del prezzo di assegnazione) La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell’assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Art. 163 (Ordine di cessazione della vendita forzata) La cessazione della vendita forzata prevista dall’art. 504 del Codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
Art. 164 (Atti di trasferimento del bene espropriato) Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gli atti necessari al trasferimento del bene all’acquirente.
CAPO II Dell’espropriazione mobiliare
Art. 165 (Partecipazione del creditore al pignoramento) All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli artt. 513 e 518 del Codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi
Art. 166 (Modalità della custodia) Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
Art. 167 (Processo verbale di consegna al commissionario) Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
Art. 168 (Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita) I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione con decreto disponga la sospensione. Sul ricorso il giudice dell’esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti.
Art. 169 (Registrazione del processo verbale di vendita) Il cancelliere della tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’art. 537, ultimo comma, del Codice, cura la registrazione di esso.
Art. 169 bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione) Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
Art. 169 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179 ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
CAPO III Dell’espropriazione immobiliare
Art. 170 (Atto di pignoramento immobiliare) L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’art. 555 del Codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’art. 125 del Codice.
Art. 171 (Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode) Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’art. 560 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
Art. 172 (Cancellazione della trascrizione del pignoramento) Il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’art. 562 del Codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Art. 173 (Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita) (abrogato)
Art. 173 bis (Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto) L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico; 5) l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente; 6) La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa. L’esperto prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei. L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173 ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet) Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art 173 quater (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato) L’avviso di cui al terzo comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo unico e di cui all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all’articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5 del citato testo unico e di cui all’articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Art. 173 quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto) Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’art. 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta di acquisto ai sensi dell’art. 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l’accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L’accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d’acquisto. Quando l’offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni.
Art. 174 (Dichiarazione di residenza dell’offerente) Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
Art. 175 (Convocazione delle parti per l’incanto) Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’art. 575 del Codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’art. 569 del Codice.
Art. 176 (Comunicazione del decreto di decadenza) Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’art. 587 del Codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario. Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’art. 569 del Codice.
Art. 177 (Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario) L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
Art. 178 (Procedimento di rendiconto) Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’art. 593 del Codice, il giudice dell’esecuzione sentite le parti, provvede all’approvazione del conto. Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’art. 594 del Codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.
Art. 179 (Graduazione e liquidazione) Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’art. 596 del Codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione. Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma il progetto di liquidazione delle quote entro trenta giorni dall’approvazione della graduazione. Al progetto di liquidazione si applicano le disposizioni degli artt. 596 e segg. del Codice.
Art. 179 bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine (dei) commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell’esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell’aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179 ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Consiglio dell’ordine dei commercialisti comunicano ogni triennio ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale forma quindi l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell’esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi. Al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’articolo 591 bis, primo comma del codice. I professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.
Art. 179 quater (Distribuzione degli incarichi) Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179-ter. Per l’attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati. Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti
CAPO IV Disposizioni comuni
Art. 180 (Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato) L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’art. 599, secondo comma del Codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante. Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 del Codice.
Art. 181 (Disposizioni sulla divisione) Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del Codice, se gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice fissa l’udienza avanti a sé per la comparizione delle parti concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell’ordinanza.
Art. 182 (Intimazione al detentore del pegno) Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’art. 544 del Codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice, se il pegno è detenuto da altri.
Art. 183 (Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio) I provvedimenti temporanei di cui all’art. 610 del Codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.
Art. 184 (Contenuto dei ricorsi d’opposizione all’esecuzione) I ricorsi previsti negli artt. 615, secondo comma, e 619 del Codice, oltre le indicazioni volute dall’art. 125 del Codice, debbono contenere quelle di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 163 del Codice.
Art. 185 (Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione) All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
Art. 186 (Fascicolo della causa di opposizione all’esecuzione) Se per la causa di opposizione all’esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli artt. 615 e 619 del Codice e dei documenti allegati relativi alla causa di opposizione. Art. 187 (Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva) Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli artt. 42 e segg. del Codice.
Art. 187 bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632 secondo comma del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimenti degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non è più procedibile.
TITOLO V Dei procedimenti speciali
Art. 188 (Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione) La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’art. 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia. Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’art. 638 del Codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli artt. 137 e segg. del Codice se è fatta posteriormente. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti. Il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari.
Art. 189 (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi) L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’art. 708 del Codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
Art. 190 (Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta) Ai ricorsi indicati negli artt. 722 e 726 del Codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
Art. 191 (Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori) Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
Art. 192 (Modalità di chiusura dell’inventario) L’ufficiale che procede all’inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell’inventario.
Art. 193 (Giuramento del curatore dell’eredità giacente) Il curatore dell’eredità giacente prima d’iniziare l’esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità.
Art. 194 (Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione) Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’art. 193 del Codice.
Art. 195 (Decreto di approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione) Il processo verbale dal quale risulta l’attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato con decreto del giudice istruttore se non sorgono contestazioni o con la sentenza che decide sulle contestazioni sorte. Il decreto del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo.
Art. 196 (Reclamo contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo)
TITOLO VI Disposizioni transitorie
CAPO I Del processo di cognizione
Art. 197 Art.231 (omissis)