REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 05 luglio 2005
(aggiornato al 07/06/05)
Sommario
Art.2 – Ambito di applicazione del regolamento. 4
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.. 5
Art 4 – Esemplari arborei salvaguardati 5
Art. 5 – Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione comunale. 5
Art. 9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere. 7
Art. 10 – Norme per gli interventi edilizi 8
Art. 11 – Progettazione delle aree verdi 9
Art. 12 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni 9
Art. 13 – Difesa fitosanitaria. 11
Art. 15 – Individuazione degli alberi di pregio. 11
Art. 16 – Obblighi per i proprietari 12
Art. 17 – Interventi sull’esistente. 12
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI. 12
Art. 18 – Ambito di applicazione. 12
Art. 19 – Comportamenti vietati 12
Art. 20 – Attività consentite previa autorizzazione. 13
Art. 21 – Comportamenti prescritti 13
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.. 13
Art. 22 – Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte. 14
Art. 23 – Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive. 14
ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO.. 14
Art. 25 – Oggetto degli interventi 15
Art. 26 – Oneri a carico del soggetto affidatario. 15
Art. 27 – Modalità di affidamento degli interventi 15
Art. 28 – Durata della gestione. 15
Art. 29 – Ordinanze del sindaco. 16
Art. 31 – Norme finanziarie. 16
Art. 32 – Norme regolamentari in contrasto. 16
Art. 33 – Riferimenti legislativi 16
Allegato 1 (art. 8, comma 4) Aree di rispetto intorno al colletto degli esemplari arborei. 16
Allegato 2 (art. 8, comma 6) Distanze dai confini per nuovi reimpianti. 17
Allegato 3 (art. 8, comma 9) Distanza minima dal tronco per scavi ed altre operazioni. 17
Allegato 4 (art. 8, comma 12) Metodo Estimativo per alberature in ambito urbano. 17
Allegato 5 (art. 12) Lista delle specie da impiegare per i nuovi impianti 20
Allegato 6 (art. 15, comma 1) Elenco degli alberi di pregio. 21
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
1 – La vegetazione è una componente fondamentale del paesaggio e rappresenta un elemento insostituibile del tessuto urbano, tale valore è tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica.
2 – Molteplici sono le funzioni esplicate quali: la depurazione delle acque e dell’aria, la costituzione ed il miglioramento del suolo, l’assorbimento e l’immagazzinamento dell’anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
3 – L’Amministrazione Comunale, riconoscendone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi, intende salvaguardare con il presente regolamento le aree a verde pubblico e privato.
Art.2 – Ambito di applicazione del regolamento
1 – Il presente regolamento detta le disposizioni per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo pubblico e privato e disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, in particolare:
ü Parchi e giardini comunali;
ü Parchi e giardini storici o aree vincolate;
ü Verde di arredo urbano (alberate stradali, aiuole, fioriere, verde spartitraffico);
ü Spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, verde ospedaliero, aree di pertinenza di edifici scolastici);
ü Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
ü Spazi di proprietà pubblica con destinazione a verde affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
ü Giardini privati;
ü Orti urbani pubblici e privati;
ü Fasce di rispetto;
ü Aree incolte marginali, sentieri, siepi e filari campestri.
Sono esclusi invece dal regolamento gli interventi su impianti di alberi da frutta e sugli impianti arborei industriali a rapido accrescimento. Sono infine esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno (tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente), gli orti botanici ed i vivai.
2 – L’Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato.
3 – L’Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all’applicazione del regolamento, del soggetto a cui è demandato il Servizio Verde Pubblico.
4 – L’Amministrazione Comunale intende dare attuazione al presente Regolamento anche attraverso il ricorso, previa convenzione, alle associazioni di volontariato presenti sul territorio, la cui collaborazione potrà costituire un ausilio prezioso per consentire una applicazione propositiva e non meramente sanzionatoria.
1 – Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine tutte sono preposte al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito al comma 4° dell’art. 2 nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
Art 4 – Esemplari arborei salvaguardati
1 – Devono essere rigorosamente conservati gli esemplari arborei aventi diametro del tronco superiore a cm 10, tutte le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 10 con misure rilevate a m 1.30 dal suolo.
2 – Devono intendersi salvaguardati, in deroga al limite minimo di cm 10 di diametro, anche tutti gli alberi piantati in sostituzione di altri.
Art. 5 – Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla Amministrazione comunale
1 – Gli interventi di manutenzione ordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall’Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
2 – Nell’espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico da parte dei servizi competenti, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l’eliminazione di piante infestanti, l’accensione di fuochi autorizzata dal Settore Ambiente del Comune, l’uso di mezzi agricoli o speciali e quant’altro necessario che non contrasti con i principi del presente regolamento.
1 – L’abbattimento di esemplari arborei è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pericolo per persone e/o cose, piante già morte).
2 – Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 15 e seguenti l’abbattimento di esemplari arborei, così come individuati all’art. 4, deve essere subordinato al rilascio di Nulla Osta da parte dell’Amministrazione Comunale – Ufficio Ambiente dietro presentazione di una apposita richiesta (Allegato 7).
3 – Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l’elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso l’impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale, secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi.
4 – Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna.
5 – La richiesta di abbattimento deve essere indirizzata all’Ufficio Ambiente e corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l’abbattimento (stato ante operam) e le modalità di sostituzione dell’alberatura (stato post operam).
6 – Quando le ragioni della richiesta di abbattimento appaiono dubbie o comunque non palesi il tecnico comunale può richiedere, a spese dell’interessato, una perizia di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, agrotecnico, dottore naturalista, dottore biologo o perito agrario).
7 – L’Amministrazione comunale notificherà al proprietario, entro il termine di 45 giorni dalla data di protocollo della richiesta, l’assenso o l’eventuale divieto di procedere all’abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente regolamento.
8 – L’Amministrazione comunale comunicherà inoltre se l’alberatura oggetto della richiesta sia tutelata in quanto albero di pregio, come previsto dai successivi art. 15, 16 e 17.
1 – Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, necessita esclusivamente di potature di rimonda (del secco). La potatura quindi è un intervento che riveste di norma carattere di straordinarietà.
2 – Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell’albero e quelli praticati sulle branche di dimensioni superiori a 20 cm di diametro sono considerati agli effetti del presente regolamento, fatte le eccezioni di cui al comma seguente, dei veri e propri abbattimenti e pertanto perseguiti ai sensi del successivo art.30.
3 – Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tagli fitosanitari, tagli di ringiovanimento, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità) le potature devono essere effettuate sull’esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 20, praticando i tagli all’inserimento delle branche o dei rami di ordine superiore su quelle inferiori e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita “potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno”.
4 – Gli interventi dovranno essere preferibilmente effettuati:
a) per le specie decidue nel periodo autunno/invernale (novembre-aprile);
b) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (dicembre-febbraio e luglio-agosto).
1 – I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e pertanto perseguiti ai sensi del successivo art.30.
2 – E’ vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
3 – L’area di pertinenza della alberatura è individuata in una aiuola della misura minima di m 1 x 1 al piede di alberi di ridotto sviluppo, e della misura minima di m 2 x 2 al piede di alberi di grande sviluppo.
4 – E’ vietato rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature. A tale scopo si indicano le superfici minime di rispetto da mantenere a terreno nudo, pacciamato, inerbito o coperto da specie vegetali tappezzanti (Allegato 1).
5 – Per il verde esistente, nel caso in cui l’area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l’albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.
6 – Nel caso della realizzazione di nuovi impianti dovranno essere rispettate distanze minime dai limiti delle proprietà con particolare riferimento alle dimensioni a sviluppo completato dell’albero impiantato (Allegato 2).
7 – Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E’ vietato inoltre l’asporto di terriccio.
8 – E’ vietato affiggere chiodi, fili di ferro, materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili sugli alberi di proprietà pubblica o privata.
9 – Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, linee elettriche e /o telefoniche, fognature, ecc..) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali e devono essere osservate in ogni caso le distanze di cui all’Allegato 3.
10 – Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee ed in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate nell’Allegato 3, purché gli alberi compromessi dagli scavi vengano inseriti in un piano di sostituzione poliennale. Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
11 – E’ vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all’interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
12 – Ai fini della valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il metodo riportato in Allegato 4 al presente Regolamento.
Art. 9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
1 – Fermo restando quanto indicato nell’art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2 – Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o sostanze fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l’interramento di materiali inerti o di altra natura.
3 – Qualora non si possa evitare di transitare all’interno dell’area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche.
Il fusto delle piante dovrà essere ricoperto con materiale antiurto tipo camere d’aria fino ad una altezza di cm. 150 da terra.
4 – Al termine dei lavori nell’area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
Art. 10 – Norme per gli interventi edilizi
1 – Negli insediamenti urbani con particolare riguardo alle zone residenziale di uso pubblico deve essere curato in modo speciale il verde.
2 – In tutti i progetti allegati alle domande per ottenere il permesso a costruire, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati ed indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in modo da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non danneggiare gli apparati radicali e devono osservare quanto prescritto dall’art. 25 delle “Norme tecniche di attuazione comunali”.
3 – Qualora l’intervento riguardi la demolizione e la ricostruzione di fabbricati interessante un intero edificio o una complessiva unità immobiliare, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell’area di pertinenza, l’adeguamento della sistemazione a verde, fatte salve situazioni già compromesse dove, in base a perizia e documentazione fotografica, venga dimostrata l’impossibilità di adempiere a quanto previsto dai precedenti commi, e comunque la nuova sistemazione dovrà assicurare al massimo la possibilità di sistemazione a verde.
4 – L’abbattimento di piante esistenti può essere consentito solo se previsto dal progetto approvato, salvo ricorrano i presupposti previsti nel precedente art. 6. Ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre di terza forza (vedi art. 12 punto 1) secondo le specie poste a dimora nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate.
5 – In tutti i progetti necessari per ottenere il permesso a costruire che prevede nuove cubature sarà infatti incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l’area, con indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivazione e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi ed arbusti, scelti tra le specie autoctone (vedasi allegato 5).
6 – Sulle aree per insediamenti residenziali e sulle zone pubbliche e di interesse generale dovranno essere poste a dimora all’atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute) nuovi alberi di terza forza nella misura di una pianta per ogni 200 metri quadrati di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustive nella misura di due gruppi ogni 200 mq. di superficie fondiaria.
7 – La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati tra loro, in rapporto ai fabbricati ed alla vista relativa.
8 – Il taglio dei boschi è severamente vietato, se non per comprovate ragioni di carattere fitosanitario: in questo caso oltre alla concessione dovranno essere ottenute le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
9 – In relazione allo sviluppo ed alla difesa del patrimonio arboreo, l’Amministrazione potrà richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l’eliminazione delle piante malate e la relativa ripiantumazione.
Art. 11 – Progettazione delle aree verdi
1 – I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo privato e pubblico (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni o modificazioni dei giardini o dei parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità o parcheggi con alberature esistenti o nuove, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
2 – Tale progetto di sistemazione del Verde deve comprendere:
a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica);
b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali scelti (vivi e non), degli aspetti tecnico – agronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale;
c) elaborati di progetto, redatte alle scale opportune (1:100, 1:200 ed 1:500) , in cui siano riportate le principali caratteristiche dell’opera quali la disposizione dei singoli alberi o dei gruppi di alberi, con evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) nonché viabilità, passi carrai ed utenze (aeree e sotterranee) attigui all’area di intervento;
d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
e) piano di tutela del verde esistente.
3 – Nei progetti di nuove aree verdi o per la risistemazione e riqualificazione di quelle già esistenti si dovrà privilegiare l’inserimento di specie arboree autoctone.
Art. 12 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
1 – Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
Le piante da reimpiantare sono distinte in:
– prima forza maggiore di 16 metri
– seconda forza da 10 a 16 metri
– terza forza minore di 10 metri
dette misure sono riferite ad altezze delle essenze arboree al momento della messa a dimora e devono avere un’altezza minima di mt. 2 misurata dal livello del terreno ove essa è collocata.
2 – La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
A) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)
Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell’ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente le specie arboree tipiche della zona fitoclimatica.
Scelta delle specie: alberi ed arbusti del solo gruppo “1” (Allegato 5) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente se l’intervento sia giustificato da particolari necessità ambientali.
Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico agricolo in un’ottica di ampliamento della variabilità ambientale.
Scelta delle specie: alberi e arbusti dei gruppi “1” “2” (Allegato 5) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali.
Gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale, pur dando la priorità alle specie autoctone.
Scelta delle specie: alberi e arbusti dai gruppi “1” , “2”. È consentito inoltre l’impianto fino al 40% delle specie del gruppo “3” (Allegato 5). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.
L’impianto delle specie del gruppo “4” (Allegato 5) è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio e dello sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.
3 – Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.
4 – Le specie arboree, in ambiente urbano su alberata stradale, riducono drasticamente la loro prospettiva media di vita dimezzando il loro ciclo.
Specie |
Ciclo funzionale |
Acero spp. |
40-70 |
Bagolaro |
80-90 |
Carpino |
50-70 |
Frassino spp. |
60-80 |
Ippocastano |
70-80 |
Liriodendron |
60-80 |
Olmo |
80-100 |
Pino domestico |
80-100 |
Pioppo spp. |
40-60 |
Platano |
100-120 |
Quercia spp. |
100-150 |
Robinia |
40-50 |
Sofora |
50-70 |
Tiglio |
80-100 |
Ligustro |
20-30 |
Art. 13 – Difesa fitosanitaria
1 – Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all’art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2 – In particolare è obbligatoria la lotta a: Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26), Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n. 412), Colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996).
3 – Vista la estrema pericolosità rappresentata da tali avversità biotiche è necessaria una attenta azione volta a prevenire il diffondersi di focolai di infezione, tramite la immediata segnalazione agli organi competenti quale il Servizio Fitosanitario Regionale.
1 – Si impone ai proprietari, ai possessori, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai detentori a qualunque titolo di terreni o fondi rustici o parti di essi, nonché di pertinenze o corti a servizio di edifici, di renderli puliti e sgombri da materiali, rifiuti o quant’altro possa pregiudicare la salubrità e la sicurezza dei luoghi e delle proprietà contermini.
2 – Qual’ora i terreni di cui sopra siano frontisti con il suolo pubblico o la pubblica via è fatto obbligo di recintarli adeguatamente onde evitare lo scarico abusivo ed incontrollato di materiali, nonché la risagomatura delle siepi, delle alberature e simili che pregiudichino la pulizia, il decoro e la viabilità dei luoghi.
3 – Si impone altresì lo sfalcio di erbe ed arbusti e la pulizia dei suddetti luoghi da ogni sorta di seccume vegetale che possa ingenerare danno alla salute pubblica e privata nonché pericolo di incendi. L’abbruciamento delle stoppie e comunque sempre vietato all’interno del perimetro abitato e nei mesi estivi fuori dal centro abitato; nei casi di vasti appezzamenti lontani dall’abitato e limitatamente alle sterpaglie, onde scongiurare il pericolo di incendio, in deroga a quanto sopra esposto è consentito il solo sfalcio di una fascia taglia-fuoco lungo tutto il perimetro della proprietà.
Art. 15 – Individuazione degli alberi di pregio
1 – Fermo restando in ogni caso le disposizioni del presente regolamento, le essenze arboree individuate come alberi di pregio dalla Regione Lazio o individuate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto (Allegato 6), sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.
Art. 16 – Obblighi per i proprietari
1 – E’ fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
Art. 17 – Interventi sull’esistente
1 – Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell’apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.
2 – L’inottemperanza delle prescrizioni poste nell’autorizzazione comporta l’automatica decadenza dell’autorizzazione stessa e l’applicazione delle relative sanzioni.
3 – Gli interventi di cui sopra devono comunque considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario.
4 – Su richiesta, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
5 – Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell’alberatura e l’incolumità delle persone.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
Art. 18 – Ambito di applicazione
1 – Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Art. 19 – Comportamenti vietati
1 – E’ tassativamente vietato:
a- Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
b- Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l’esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
c- Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
d- Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali volatili e non, nonché sottrarre uova e nidi.
e- Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire i fruitori del parco o un altro animale.
f- Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
g- Provocare danni a strutture e infrastrutture.
h- Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d’acqua.
i- Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
l- L’uso di qualsiasi mezzo a motore, con l’eccezione dei macchinari impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree. E’ consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata e con l’obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini), quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
m- Bruciare arbusti, sfalci, potature ecc., nel perimetro edificato urbano.
Art. 20 – Attività consentite previa autorizzazione
1 – Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all’interno delle aree di cui al precedente art. 17, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco nell’osservanza dei principi del regolamento.
Art. 21 – Comportamenti prescritti
1 – E’ fatto obbligo:
a- di tenere i cani al guinzaglio o in ogni caso di evitare che possano infastidire persone ed animali nelle aree di sgambamento libero.
b- di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
c- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d’incendio.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA
Art. 22 – Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d’acqua e aree incolte.
1 – E’ vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l’erba e le canne.
2 – Nel caso di fossi, scoli o corsi d’acqua in fregio alle strade è fatto obbligo ai frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere la funzionalità idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
Art. 23 – Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive
1 – E’ vietato il danneggiamento di siepi e delle macchie arbustive.
2 – L’estirpazione di siepi e macchie arbustive, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 8.
3 – E’ obbligatoria la manutenzione delle siepi e delle macchie arbustive con strumentazione idonea e con interventi che comunque ne preservino l’esistenza e la capacità rigenerativa.
1 – L’Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma associata e privata mediante la loro adozione di piccole aree a verde; tali adozioni consistono nel garantire, in forma totalmente gratuita, progettazioni, realizzazioni, manutenzioni o gestioni delle aree menzionate.
2 – In questo contesto le aree a verde possono essere affidate ai seguenti soggetti:
-
organizzazioni di volontariato;
-
cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
-
condomini;
-
associazioni, nuclei scolastici, parrocchie;
-
privati;
-
ditte specializzate direttamente o in collaborazione con sponsor.
3 – I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta in carta semplice all’Ufficio Comunale contenente le seguenti informazioni: Tipologia dell’associazione; numero delle persone coinvolte nell’intervento ed indicazione del/i responsabile/i; proposta di massima e relativo progetto contenente le modalità di gestione dell’intervento; indicazione dei mezzi economici e degli strumenti.
Art. 25 – Oggetto degli interventi
1 – Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:
-
Manutenzione e cura dell’area assegnata;
-
Sorveglianza e segnalazioni all’Amministrazione Comunale;
-
Educazione al corretto uso del verde.
Art. 26 – Oneri a carico del soggetto affidatario
1 – Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall’accordo di collaborazione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento debbono essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
Art. 27 – Modalità di affidamento degli interventi
1 – Il settore preposto previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle proposte dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito. Il parere è vincolante sia sull’ammissibilità o meno del progetto, sia sulle prescrizioni d’uso. Contestualmente all’atto di assegnazione viene approvato uno schema di collaborazione attraverso una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell’intervento assegnato, compresa quella per lo smantellamento di eventuali cartelli indicanti la gestione delle aree, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall’Amministrazione comunale, che si riserva di prescrivere le modalità di eventuali pubblicizzazioni, fermo restando l’uniformità sul territorio.
2 – L’istruttoria degli Uffici deve compiersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e la Giunta delibera nei successivi 40 giorni.
Art. 28 – Durata della gestione
1 – La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata e non può essere superiore ad anni 3.
2 – Il rinnovo sarà possibile 3 (tre) mesi prima della scadenza solo con la stipula di una nuova convenzione.
3 – E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere la convenzione in qualsiasi momento con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione risultasse scadente.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
L’applicazione delle sanzione comporta i provvedimenti di cui al successivo art. 30.
Art. 30 – Sanzioni accessorie
1 – A seguito dell’accertata violazione, l’agente accertatore entro 10 giorni ne da comunicazione al dirigente responsabile del servizio che emetterà il provvedimento ad uniformarsi alle disposizioni regolamentari previste e/o al ripristino dei luoghi e un termine perentorio. L’inottemperanza a tale provvedimento darà seguito alla esecuzione d’ufficio con recupero delle spese in danno del trasgressore.
2 – In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il dirigente può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.
1 – Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.
Art. 32 – Norme regolamentari in contrasto
1 – Si intendono abrogate le seguenti norme: art. 25, art. 48 comma 3, 4 e 5 ; art. 62 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana e qualsiasi altra norma regolamentare comunale in contrasto con il presente regolamento.
Art. 33 – Riferimenti legislativi
1 – Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.
1 – Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all’Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.
Allegato 1 (art. 8, comma 4) Aree di rispetto intorno al colletto degli esemplari arborei.
Dimensioni albero |
Area di rispetto |
Per piante di terza grandezza e per piccole piante di seconda grandezza (fino a 12 mt di altezza). |
1 mq |
Per piante di prima e di seconda grandezza (oltre i 12 mt di altezza). |
4 mq |
Allegato 2 (art. 8, comma 6) Distanze dai confini per nuovi reimpianti.
Albero impiantato |
Distanza dai confini |
Per piante di terza grandezza (fino a 12 mt di altezza). |
2 m |
Per piante di seconda grandezza (da 12 fino a 16 mt di altezza). |
4 m |
Per piante di prima grandezza (oltre i 16 mt di altezza). |
6 m |
Allegato 3 (art. 8, comma 9) Distanza minima dal tronco per scavi ed altre operazioni.
Se non rispettata può causare gravi problemi di stabilità all’albero. Valori minimi inderogabili.
Dimensioni albero |
distanza minima (metri) |
Piante di 1° grandezza (alt. > 16m) |
> 4,0 |
Piante di 2° grandezza (alt. 12-16m) |
> 3,0 |
Piante di 3° grandezza (alt. < 12m) |
> 1,5 |
Metodo Estimativo per alberature in ambito urbano
La stima del valore di un’alberatura deve tenere conto di 4 parametri che sono:
– 1) La specie o la varietà;
– 2) La posizione;
– 3) Lo stato sanitario;
– 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra)
1- Specie
Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in vivaio avente diametro 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.
2 – La posizione e lo stato sanitario
La determinazione di questo parametro è legato all’applicazione della tabella n. 1 allegata ed alla posizione dell’alberatura.
Calcolo del valore dell’alberatura
Il valore è dato dal Prezzo d’acquisto in vivaio P(1) moltiplicato per l’indice ricavato dall’allegata tabella 2 (valore dell’indice di posizione combinato con lo stato sanitario) e per l’indice di circonferenza tabella n. 3
V = P(1) x Valore dello stato sanitario e della posizione (2) x Indice di circonferenza (3)
Stima dei danni alle alberature – Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell’albero:
A) Tronco
Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, L, della ferita, espressa in centimetri, e della circonferenza, C, dell’albero misurata all’altezza in cui è stata provocata la ferita;
T% = 2 x L/C
B- Rami
Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti, Va, in rapporto all’insieme del volume totale della chioma, Vt;
B% = 2 x Va/Vt
C- Radici
Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.
R% = 2 x Ra/Rt
Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell’albero calcolato con la formula sopraccitata.
Indennità = V (valore dell’esemplare) x (T% + B% + R%)
Tabella n 1 Definizione dello stato fitosanitario delle alberature
Classi |
Stato fitosanitario |
Descrizione Generale |
A |
Molto Buono |
Albero sano e vigoroso |
B |
Leggermente alterato |
Albero con vigore medio Ferite minori in corso di cicatrizzazione |
C |
Alterato |
Albero di scarso vigore. Ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi |
D |
Deperiente |
Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile. Ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti |
E |
Morto |
Albero morto pressoché completamente disseccato. |
Tabella n. 2 indicante il valore del rapporto tra valore individuale della pianta e stato fitosanitario
Stato Sanitario |
|||||
Situazione |
A |
B |
C |
D |
E |
Isolato |
10 |
7 |
4 |
3 |
2 |
In gruppi da 2 a 5 esemplari |
9 |
6 |
3 |
2 |
1 |
Filari o in gruppi con più di 6 esemplari |
8 |
5 |
3 |
2 |
1 |
Tabella n. 3 Indice di circonferenza (dal regolamento della città di Besançon Francia)
Dimensione in cm. |
Indice |
Dimensioni in cm. |
Indice |
da 10 a 14 |
0.5 |
200 |
20 |
da 15 a 22 |
0.8 |
220 |
21 |
da 23 a 30 |
1 |
240 |
22 |
40 |
1.4 |
260 |
23 |
50 |
2 |
280 |
24 |
60 |
2.8 |
300 |
25 |
70 |
3.8 |
320 |
26 |
80 |
5 |
340 |
27 |
90 |
6.4 |
360 |
28 |
100 |
8 |
380 |
29 |
110 |
9.5 |
400 |
30 |
120 |
11 |
420 |
31 |
130 |
12.5 |
440 |
32 |
140 |
14 |
460 |
33 |
150 |
15 |
480 |
34 |
160 |
16 |
500 |
35 |
170 |
17 |
600 |
40 |
180 |
18 |
700 |
45 |
190 |
19 |
|
|
Allegato 5 (art. 12) Lista delle specie da impiegare per i nuovi impianti
GRUPPO 1°
ALBERI
Nome scientifico |
Volgare |
Nome scientifico |
Volgare |
Acer campestre |
Acero campestre |
Populus nigra |
Pioppo nero |
Alnus glutinosa |
Ontano nero |
Populus tremula |
Pioppo tremolo |
Carpinus betulus |
Carpino bianco |
Prunus avium |
Ciliegio |
Celtis australis |
Bagolaro |
Pyrus pyraster |
Pero selvatico |
Malus sylvestris |
Melo selvatico |
Quercus robur |
Farnia |
Mespilus germanica |
Nespolo |
Salix alba |
Salice bianco |
Fraxinus ornus |
Orniello |
Salix caprea |
Salicone |
Quercus pubescens |
Roverella |
Sorbus domestica |
Sorbo |
Quercus cerris |
Cerro |
Tilia cordata |
Tiglio selvatico |
Juglans regia |
Noce |
Ulmus minor |
Olmo campestre |
ARBUSTI
Nome scientifico |
Volgare |
Nome scientifico |
Volgare |
Clematis vitalba |
Vitalba |
Lonicera caprifolium |
Caprifoglio |
Clematis viticella |
Viticella |
Paliurus spina-christi |
Paliuro |
Colutea arborescens |
Vescicaria |
Prunus spinosa |
Prugnolo |
Cornus mas |
Corniolo |
Rosa canina |
Rosa canina |
Cornus sanguinea |
Sanguinella |
Rubus caesius |
Rovo bluastro |
Corylus avellana |
Nocciolo |
Rubus ulmifolium |
Rovo comune |
Crataegus monogyna |
Biancospino |
Salix cinerea |
Salice grigio |
Euonymus europaeus |
Berretta del Prete |
Salix purpurea |
Salice rosso |
Frangula alnus |
Frangola |
Salix triandra |
Salice da ceste |
Hedera helix |
Edera |
Salix caprea |
Salicone |
Hippophae rhamnoides |
Olivello spinoso |
Sambucus nigra |
Sambuco |
Humulus lupulus |
Luppolo |
Viburnum lantana |
Lantana |
Ligustrum vulgare |
Ligustro |
Viburnum opulus |
Pallon di maggio |
GRUPPO 2°
Oltre ai già citati del gruppo 1
ALBERI
Nome scientifico |
Volgare |
Nome scientifico |
Volgare |
Acer monspessolanum |
Acero minore |
Prunus cerasus |
Amarena |
Alnus cordata |
Ontano napoletano |
Prunus padus |
Ciliegio a grappoli |
Cercis siliquastrum |
Albero di Giuda |
Pyrus comunis |
Pero |
Cotinus coggyria |
Scotano |
Prunus armeniaca |
Albicocco |
Crataegus oxiachantha |
Biancospino distilo |
Prunus persica |
Pesco |
Crataegus ruschinohensis |
Azeruolo |
Prunus domestica |
Prugno, susino |
Ficus carica |
Fico |
Punica granatum |
Melograno |
Fraxinus excelsior |
Frassino Maggiore |
Pyracantha coccinea |
Agazzino |
Fraxinus ornus |
Orniello |
Platanus acerifolia |
Platano orientale |
Malus domestica |
Melo |
Populus nigra var. italica |
Pioppo cipressino |
Morus alba |
Gelso |
Taxus baccata |
Tasso |
Morus nigra |
Moro |
Vitis vinifera |
Vite comune |
Prunus cerasifera |
Mirabolano |
|
|
ARBUSTI
Nome scientifico |
Volgare |
Laurus nobilis |
Alloro |
Quercus Ilex |
Leccio |
Ruscus aculeatus |
Pungitopo |
Tutte le specie caducifoglie |
|
GRUPPO 3°
ALBERI
Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%
ARBUSTI
Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%
GRUPPO 4°
Amorpha fruticosa |
Falso indaco |
Ailantus glandulosa |
Ailanto |
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti |
Allegato 6 (art. 15, comma 1) Elenco degli alberi di pregio
Individuati dalla L.R. …….. nel territorio del Comune di …………………
Località |
genere e specie |
Decreto |
foglio |
mappale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Allegato 7 (art. 6, comma 2 ) Modulo di richiesta per l’abbattimento di esemplari arborei siti in area Privata.
Ufficio Tecnico ……………..….
Via…. ……………………………….
……….. – …………………………
Fax. ………………………………….
Oggetto: richiesta per l’abbattimento di esemplari arborei siti in area Privata
Io sottoscritto……………………..………………………….…………. in qualità di…………………………………. del…………………………………… ubicato/a in Via …………………………………………….., domando a codesta Spett.le Amministrazione Comunale l’autorizzazione amministrativa ad abbattere n° ………………….. essenza/e Arborea/e di……………………….………………………………………poiché…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ڤ Allego n° …… foto delle stesse;
ڤ Allego fotocopia dello stradario indicante l’esatta posizione dell’area (altezza) rispetto alla Via;
ڤ Allego Relazione Tecnica.
L’indirizzo cui desidero vengano recapitate le vs. successive comunicazioni è il seguente:
……………………………………………………………………………………..…..………………………
Cap ………………
Recapito telefonico per fissare il sopralluogo ……………………………………….…………………
………………., lì……………..
In Fede
.. .………………………..