La Commissione europea ha autorizzato le modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del decreto liquidità nella conversione in legge. Le modifiche si applicano alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo Garanzia presentate a partire dal 19 giugno 2020. Lo comunica il Mediocredito Centrale, spiegando che le istruzioni sono già online sul sito fondidigaranzia.it.
Tra le novità previste per il Fondo di garanzia dalla legge di conversione del dl liquidità e che saranno operative a partire dal 19 giugno, le principali riguardano la garanzia concessa automaticamente con copertura al 100%: l’importo massimo del finanziamento arriverà a 30mila euro dai precedenti 25mila; la durata massima raggiungerà 10 anni, rispetto ai 6 precedenti, fermo restando l’obbligo di non iniziare il rimborso prima di 24 mesi dall’erogazione; la platea dei beneficiari è stata estesa a broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori degli ‘aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti’ previsti dal decreto, che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri. Ulteriori novità riguardano l’intervento su operazioni rinegoziazione o consolidamento: è introdotto l’obbligo di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo del debito in essere (in precedenza era del 10%) e di riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito.