“L’instaurazione di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno” di divorzio. E’ quanto affermano i giudici delle Sezioni Unite della Cassazione in una sentenza depositata oggi in cui erano chiamati a decidere sull’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole che abbia instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno.
“Se può ritenersi che dell’assegno di divorzio possa venir meno, in conseguenza dell’instaurarsi di una stabile convivenza di fatto, il diritto alla componente assistenziale, non altrettanto può ritenersi quanto alla componente compensativo-perequativa” spiegano i supremi giudici. “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”.
“Se si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente più debole, benché si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio” conclude la Cassazione.