GUIDA ALL’IDENTIFICAZIONE ED ALL’ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO PRESSO UN COMANDO DI POLIZIA
a cura di: Roberto ANTONELLI, Comandante della Polizia Locale di Ciampino.
Aggiornato al 10/08/2025
Introduzione: obblighi di dichiarazione e possesso documenti
Ogni persona ha l’obbligo di dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, stato civile, professione) a un pubblico ufficiale che le richieda nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 651 del Codice di Procedura Penale e dell’articolo 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – Regio Decreto 773/1931). Questo obbligo sorge su richiesta di un pubblico ufficiale, sia che indossi l’uniforme, sia che si identifichi con tesserino e placca di riconoscimento se in borghese. Il rifiuto di fornire tali indicazioni o la dichiarazione di generalità false costituisce reato ai sensi dell’articolo 651 c.p.p. (rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale) e dell’articolo 495 c.p. (falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).
Al contrario, non sussiste un obbligo giuridico generalizzato di avere con sé ed esibire la carta d’identità o altri documenti di identificazione (Cassazione Penale Sezione II, n. 47658/2014). Fanno eccezione alcune categorie specifiche:
-
- Soggetti sottoposti a misure di prevenzione: persone considerate sospette o pericolose, alle quali l’autorità di pubblica sicurezza ha ordinato di munirsi di carta d’identità e di esibirla a ogni richiesta (articoli 2-4 del Codice Antimafia, Decreto Legislativo 159/2011).
- Cittadini stranieri: tenuti al porto del permesso di soggiorno o documento equipollente (articolo 6 del Testo Unico Immigrazione, Decreto Legislativo 286/1998).
- Conducenti di veicoli: durante la guida, devono esibire patente, carta di circolazione e certificato di assicurazione (articolo 180 del Codice della Strada).
- Altri soggetti tassativamente previsti per legge per l’espletamento di determinate professioni.
L’esibizione di un documento è sempre finalizzata all’accertamento dell’identità, che può includere:
-
- Verifica della genuinità del documento.
- Controllo dell’assenza di falsificazioni o alterazioni.
- Riscontro della corrispondenza tra titolare e portatore.
Nello svolgimento dell’attività di identificazione, gli operatori di polizia possono essere dotati di dispositivi di videosorveglianza indossabili per registrare le operazioni. Analoghi dispositivi possono essere utilizzati nei luoghi in cui le persone sono trattenute per l’identificazione.
L’agente stabilisce discrezionalmente, nel rispetto del principio di proporzionalità, se l’esibizione debba avvenire tramite la semplice visione o con la consegna temporanea del documento per verifiche più approfondite. Questa disciplina bilancia le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela dei diritti fondamentali della persona, richiedendo sempre un approccio proporzionato e rispettoso della dignità umana.
Paragrafo 1: identificazione e accompagnamento ex art. 349 C.P.P.
Natura e Finalità dell’Istituto. L’identificazione prevista dall’articolo 349 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) è un atto di polizia giudiziaria finalizzato all’accertamento dell’identità di persone coinvolte, a vario titolo, in procedimenti penali. A differenza dell’identificazione prevista dall’articolo 11 del Decreto Legge 59/1978 (Paragrafo 2), questo istituto opera esclusivamente nell’ambito delle attività di indagine e presuppone un collegamento con attività investigative relative a reati.
Identificazione. L’identificazione di un indagato avviene di norma attraverso l’esibizione di un documento di identità e la dichiarazione delle sue generalità. Durante questa fase, la persona indagata è invitata a indicare un domicilio per eventuali notifiche, come previsto dall’articolo 161 del c.p.p. La legge non prevede la presenza di un difensore in questo momento.
In caso di necessità, per identificare l’indagato è possibile effettuare rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. Se tali accertamenti richiedono il prelievo di materiale biologico come capelli o saliva e l’indagato non dà il consenso, il prelievo coattivo può essere autorizzato dal Pubblico Ministero (PM), ma deve sempre avvenire nel rispetto della dignità personale del soggetto.
Per specifici soggetti, come apolidi, persone con cittadinanza ignota, cittadini extracomunitari o cittadini dell’UE con anche una cittadinanza extracomunitaria o privi di codice fiscale, i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici sono sempre obbligatori, anche se non ritenuti strettamente necessari. In questi casi, la polizia deve inviare al PM una copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice identificativo unico dell’indagato, spiegando le circostanze dell’attività.
Accompagnamento. L’accompagnamento di una persona per l’identificazione è una misura temporanea. La garanzia principale per l’individuo accompagnato è che la polizia giudiziaria ha l’obbligo di informare immediatamente il PM. Se il PM ritiene che non sussistano i motivi per l’accompagnamento, ne ordina il rilascio immediato. La persona può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario all’identificazione, che non può superare le dodici ore. Questo periodo può estendersi fino a ventiquattro ore, previa autorizzazione del PM, se l’identificazione risulta particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete. Durante il periodo di trattenimento, la persona ha il diritto di avvisare un familiare o un convivente. È importante che la polizia comunichi al PM anche l’orario esatto in cui la persona viene rilasciata.
Criteri di Proporzionalità e Necessità. L’applicazione dell’Articolo 349 c.p.p. deve sempre rispettare i principi di:
-
- Necessità investigativa: l’identificazione deve essere indispensabile per il proseguimento delle indagini o per l’accertamento dei fatti.
- Proporzionalità: il mezzo utilizzato deve essere proporzionato alla gravità del reato e all’importanza dell’identificazione per le indagini.
- Sussidiarietà: l’accompagnamento coattivo deve rappresentare l’ultima ratio quando non sia possibile procedere diversamente.
- Tempestività: l’identificazione deve avvenire nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze tecniche e procedurali.
Presupposti e Condizioni di Applicabilità. L’Articolo 349 c.p.p. si applica quando sussistono specifiche condizioni procedurali che giustificano l’esigenza identificativa nell’ambito delle indagini penali. Tali condizioni possono essere raggruppate in quattro macrocategorie:
A) Soggetti Coinvolti in Procedimenti Penali
-
- Persone nei cui confronti vengono svolte indagini: soggetti sottoposti a indagini preliminari la cui identità risulti incerta o controversa; persone arrestate o fermate; indagati che abbiano fornito generalità palesemente false o contraddittorie.
- Persone chiamate a rendere sommarie informazioni (Art. 351 c.p.p.): testimoni la cui identità non risulti chiaramente accertata; soggetti informati sui fatti che rifiutino di dichiarare le proprie generalità; persone che, pur non essendo indagate, possano fornire elementi utili alle indagini.
- Persone sottoposte a perquisizione o controllo: soggetti controllati durante perquisizioni domiciliari o personali; persone presenti nei luoghi oggetto di perquisizione locale; individui sottoposti a controllo nell’ambito di servizi di polizia giudiziaria.
B) Situazioni Operative Specifiche
-
- Flagranza di reato o quasi flagranza: persone sorprese in flagranza di reato che non forniscano documenti di identità; soggetti presenti sulla scena del crimine la cui identità risulti dubbia; individui fermati immediatamente dopo la commissione di reati.
- Esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria: destinatari di mandati di cattura, ordini di carcerazione o misure cautelari; persone da sottoporre a notificazione di atti giudiziari; soggetti nei confronti dei quali devono essere eseguiti sequestri o altri provvedimenti.
- Attività investigative complesse: operazioni antidroga con identificazione di acquirenti o spacciatori; indagini su associazioni criminali con necessità di identificare affiliati; controlli su attività economiche sospette (riciclaggio, evasione fiscale).
C) Condizioni di Incertezza Identificativa
-
- Rifiuto di fornire le generalità: opposizione esplicita alla richiesta di identificazione da parte della polizia giudiziaria; silenzio persistente nonostante le reiterate richieste; fuga o tentativo di sottrarsi al controllo durante operazioni di polizia giudiziaria.
- Sospetti sulla veridicità dei dati forniti: dichiarazioni palesemente false (generalità manifestamente inventate o inverosimili); contraddizioni nelle informazioni (discordanze tra dichiarazioni successive); comportamenti elusivi, come atteggiamenti che facciano sorgere ragionevoli dubbi sull’identità dichiarata.
- Documenti sospetti o assenti: documenti di dubbia autenticità, come carte d’identità o patenti presumibilmente falsificate; documenti scaduti da lungo tempo o la cui validità risulti ampiamente superata; assenza totale di documenti con conseguente impossibilità di esibire qualsiasi titolo identificativo; documenti danneggiati, come titoli illeggibili o manomessi che non consentano una chiara identificazione.
D) Situazioni di Particolare Rilevanza Investigativa
-
- Reati contro la persona: omicidi, lesioni personali, sequestri di persona con necessità di identificare testimoni o sospettati; reati sessuali, dove l’identificazione certa è cruciale per le indagini; stalking o minacce con identificazione di vittime e persone offese.
- Reati contro il patrimonio: furti, rapine, estorsioni con identificazione di complici o ricettatori; truffe telematiche o finanziarie con accertamento dell’identità dei responsabili; usura con identificazione delle vittime e degli esattori.
- Reati associativi e organizzati: associazione per delinquere con mappatura dei membri dell’organizzazione; associazione di tipo mafioso con identificazione di affiliati e fiancheggiatori; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
- Reati informatici e telematici: frodi informatiche con identificazione degli autori attraverso tracce digitali; pornografia minorile con identificazione di produttori e distributori; accesso abusivo a sistemi informatici.
- Paragrafo 2: identificazione e accompagnamento ex Art. 11 D.L. n. 59/1978
Inquadramento Normativo e ratio dell’Istituto. L’Articolo 11 del Decreto Legge n. 59 del 21 marzo 1978, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191 del 18 maggio 1978, ha introdotto un istituto di accompagnamento coattivo per finalità identificative che opera in ambito amministrativo-preventivo, al di fuori delle indagini penali. La sua finalità primaria è preventiva, per garantire un’efficiente azione di polizia di sicurezza. Lo scopo è consentire agli ufficiali e agenti di polizia con la qualifica di Ufficiale/Agente di pubblica sicurezza di accompagnare nei propri uffici chiunque:
-
- rifiuti di dichiarare le proprie generalità che, come tale, costituisce reato ai sensi dell’art. 651 C.P. con conseguente fotosegnalamento ai sensi dell’articolo 349 cpp
- Abbiano sufficienti indizi per ritenere false le dichiarazioni sulla propria identità personale o i documenti d’identità esibiti.
La persona è trattenuta per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione, e comunque non oltre le 24 ore. Deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica (Pubblico Ministero di turno esterno/arresti, se non diversamente disposto) mediante specifica nota con l’indicazione dell’ora in cui l’accompagnamento è stato compiuto e delle motivazioni. Qualora il PM ritenga che non ricorrano le condizioni, ordina l’immediato rilascio della persona accompagnata.
L’identificazione avviene generalmente presso il gabinetto di polizia scientifica, dove si procede a rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici e al controllo degli schedari elettronici (SDI, AFIS). Al termine dell’attività di identificazione, viene data immediata comunicazione al Pubblico Ministero, specificando l’orario del rilascio. Per lo svolgimento di questa attività non è prevista l’assistenza del difensore.
Paragrafo 3: identificazione e rilievi segnaletici ex Art. 4 TULPS
Questo strumento conferisce all’autorità di pubblica sicurezza la facoltà di adottare provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica. L’Autorità di Pubblica Sicurezza (a livello provinciale o locale, tipicamente il Questore) ha la facoltà di ordinare che:
-
- Le persone pericolose o sospette si muniscano di carta d’identità e la esibiscano a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
- Coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Procedura Operativa e Limiti. I rilievi segnaletici comprendono rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Sebbene la norma non lo menzioni esplicitamente, l’accompagnamento negli uffici della polizia scientifica è considerato possibile e legittimo in quanto logicamente collegato all’esecuzione dei rilievi. Questa facoltà è dell’autorità di pubblica sicurezza, e i singoli ufficiali e agenti devono essere da essa autorizzati per darvi attuazione. A differenza degli articoli 349 c.p.p. e 11 D.L. 59/1978, non è prevista alcuna comunicazione all’autorità giudiziaria per l’accompagnamento e l’esecuzione dei rilievi segnaletici ai sensi dell’Articolo 4 TULPS, a meno che non vi siano reati connessi. Questa minore garanzia di controllo giudiziario rende l’istituto scarsamente utilizzato nella pratica. L’intera attività deve essere documentata con una relazione e un verbale, da consegnare all’autorità di pubblica sicurezza. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 TULPS nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi dell’articolo 13 della Costituzione.
Paragrafo 4: rilievi segnaletici ex Art. 13 Legge n. 689/1981 (Illeciti Amministrativi)
Questa norma consente agli organi addetti al controllo delle disposizioni per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di compiere atti di accertamento.
Gli organi di polizia addetti al controllo possono procedere a:
-
- Assumere informazioni.
- Ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora.
- Rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Tali rilievi includono quelli dattiloscopici, fotografici, descrittivi e antropometrici. La persona può essere trattenuta il tempo strettamente necessario per l’esecuzione di tali rilievi, che vengono eseguiti presso il gabinetto di polizia scientifica.
- Ogni altra operazione tecnica necessaria per l’accertamento di violazioni amministrative. Questi rilievi riguardano anche le persone, in particolare quando il trasgressore rifiuta di farsi identificare o si abbiano dubbi sui documenti d’identità esibiti o sulle generalità dichiarate.
Sebbene non espressamente previsto, è opportuno informare l’autorità amministrativa competente per la materia della violazione o, in mancanza, il Prefetto, prima e dopo il compimento dell’atto. L’attività deve comunque essere documentata con verbale.
Paragrafo 5: considerazioni operative generali e limiti giuridici
È fondamentale che gli operatori di polizia siano consapevoli dei limiti e delle condizioni di legittimità per ogni tipo di accompagnamento, in quanto la privazione della libertà personale è un diritto costituzionalmente garantito. Da un punto di vista giuridico e operativo, l’articolo 349 c.p.p. si applica quando vi è la commissione di un reato e si identifica un indagato o un testimone. L’articolo 11 del D.L. 59/1978, invece, si applica per finalità di polizia di sicurezza, senza che sia presupposto un reato.
Il rifiuto di farsi identificare legittima l’accompagnamento coattivo e giustifica l’uso della forza fisica, che deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo e al grado di resistenza opposta. Se non vengono strettamente osservati i presupposti e le prescrizioni normative (ad esempio, l’assenza di un rifiuto o di dubbi sulla falsità, oppure la mancata o intempestiva comunicazione al PM), l’accompagnamento può risultare illegittimo. In questi casi, la condotta del Pubblico Ufficiale potrebbe integrare gli estremi del delitto di sequestro di persona (Articolo 605, comma II, n. 2, c.p.) per abuso generico dei poteri inerenti alle funzioni, anziché il delitto di arresto illegale (Articolo 606 c.p.). Nel sequestro di persona, l’agente ha la volontà di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio; nell’arresto illegale, la volontà è quella di metterla, seppur illegalmente, a disposizione dell’autorità competente. La prova dell’inosservanza delle prescrizioni da parte del Pubblico Ufficiale deve essere particolarmente rigorosa, richiedendo un’attenta indagine della sua reale volontà.
Bibliografia e Sitografia:
- CALESINI Franco, Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, Laurus Robuffo, Ed. XXX 2020
- FERRARA Vito, Prontuario per il primo intervento delle forze dell’ordine, LaTribuna, Ed. VI, 2024
- FRANCO Giuseppe, “Identificazione e accompagnamento negli uffici di polizia”, EGAF, 08/2025
- GIARDINO Domenico, “L’identificazione di Polizia: normativa e prassi operativa”, 31/05/2024
Normativa principale:
-
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Articolo 4
- Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, Articolo 11
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, Legge di depenalizzazione, modifiche al sistema penale, Articolo 13
Giurisprudenza:
-
- Corte Costituzionale sentenza n. 22 del 27/03/192 (pubblicata in G.U. 31/03/1962 n. 62) che ha dichiarato “in riferimento all’articolo 13 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale”.