La tutela costituzionale dei diritti fondamentali nei Trattamenti Sanitari Obbligatori
Analisi sistematica della Sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale e delle sue implicazioni procedurali per gli operatori sanitari, di polizia e giudiziari.
– Avv. Roberto ANTONELLI, Dirigente, Comandante della Polizia Locale di Ciampino (Roma) –
Introduzione.
Il 30 maggio 2025 è stata depositata la Sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale, destinata a segnare una svolta significativa nella gestione operativa dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) in Italia. Questa pronuncia, di grande rilevanza per il mondo sanitario e giuridico, interviene su un settore estremamente delicato, quello dei trattamenti sanitari coattivi in condizioni di degenza ospedaliera.
La sentenza de qua rappresenta una svolta paradigmatica nella disciplina dei T.S.O. in quanto la pronuncia, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 L. 833/1978 nelle parti che non garantivano adeguate tutele procedurali, ha introdotto un sistema di salvaguardie processuali volto a rafforzare il nucleo incomprimibile del diritto di difesa anche nei procedimenti coattivi sanitari.
Il presente contributo prova ad analizzare le implicazioni dogmatiche della decisione, esaminando il bilanciamento tra esigenze di tutela sanitaria e diritti costituzionali inviolabili, nonché le ricadute operative nella prassi operativa sanitaria, di polizia e giurisdizionale.
1. Contesto e ragioni della sentenza: la centralità della persona e il TSO come extrema ratio.
La normativa sui TSO, codificata nell’art. 35 della L. 833/1978, si caratterizzava per un procedimento che, pur prevedendo il controllo giurisdizionale del giudice tutelare, presentava significative lacune sotto il profilo delle garanzie procedurali. Il sistema normativo originario, infatti, prevedeva un controllo meramente formale, privo di effettiva partecipazione del soggetto interessato al procedimento di convalida.
La disciplina previgente si articolava in:
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- Proposta motivata del medico curante.
- Convalida di un medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.
- Ordinanza del sindaco quale autorità sanitaria locale.
- Esecuzione dell’ordinanza ad opera degli operatori sanitari e di polizia.
- Controllo del giudice tutelare entro 48 ore.
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La sentenza n. 76/2025 riconosce una lacuna costituzionalmente rilevante nella disciplina del TSO, che rendeva il controllo giudiziale “meramente formale”. La Corte ha sottolineato che la mancata comunicazione all’interessato e la sua esclusione dall’audizione impedivano di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento, violando diritti fondamentali quali quello di difesa e di partecipazione al procedimento.
Il TSO, infatti, non è una misura di sicurezza né di difesa sociale, ma un intervento sanitario a tutela della salute della persona, da adottare solo come extrema ratio. L’articolo 33 della legge 833/1978, pur prevedendo che i trattamenti obbligatori debbano “essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”, evidenzia che il trattamento coattivo deve essere l’ultima possibilità, in coerenza con il principio per cui “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari”.
Un principio fondamentale della decisione è che la condizione di eventuale incapacità naturale della persona sottoposta a TSO “non può mai comportare la perdita dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio”. Questo riafferma la portata inviolabile del principio personalista sancito dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Nonostante la persona possa trovarsi in uno stato di particolare fragilità psichica, la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al godimento effettivo dei suoi diritti costituzionali. La Corte ha richiamato diversi articoli della Costituzione (13, 24, 32, 111, 117), oltre agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La violazione di questi principi si concretizzava, in estrema sintesi, nell’assenza dell’obbligo di notificare tempestivamente il provvedimento sindacale e di ascoltare il paziente prima della convalida del giudice tutelare. La Corte ha altresì evidenziato che le ragioni dell’urgenza connesse alla convalida del TSO (che deve avvenire entro 48 ore) “non si oppongono all’obbligo di comunicazione e all’obbligo di audizione”, poiché si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa.
2. Le modifiche cruciali: un controllo giurisdizionale effettivo.
La sentenza della Corte Costituzionale introduce tre obblighi fondamentali e ne estende uno alla proroga del TSO, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge 833/1978 nelle parti che non li prevedevano:
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- obbligo di comunicazione del provvedimento sindacale: Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il TSO deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, prima della sua notifica al giudice tutelare.
- Obbligo di audizione della persona da parte del giudice tutelare: il giudice tutelare deve sentire l’interessato prima di convalidare o non convalidare il provvedimento. L’audizione da parte del giudice tutelare assolve a diverse funzioni: a) è un presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale e del diritto di difesa; b) consente di verificare in concreto i presupposti sostanziali del trattamento; c) svolgendosi di norma nel reparto del servizio psichiatrico, è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana; d) costituisce uno strumento di primo contatto che permette al giudice di conoscere le condizioni reali della persona, inclusa l’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, e di individuare le forme di miglior ausilio.
- Obbligo di notificazione del decreto di convalida: il decreto motivato del giudice tutelare che convalida (o non convalida) il provvedimento sindacale deve essere notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
- Estensione delle garanzie in caso di proroga del TSO: nel caso in cui il TSO debba protrarsi oltre il settimo giorno o in casi di ulteriore prolungamento, la proposta motivata del sanitario responsabile del servizio psichiatrico al sindaco deve essere comunicata anche alla persona interessata o al suo legale rappresentante, oltre che al giudice tutelare.
La Corte ha ribadito che l’omissione delle comunicazioni previste dalla legge 833/1978 determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo delitto più grave, il reato di omissione di atti d’ufficio.
3. Aspetti operativi pratici: cosa cambia per gli operatori sanitari e gli operatori di polizia.
Le modifiche introdotte dalla Sentenza n. 76/2025 non sono solo formali ma impongono nuove procedure e un cambio di prospettiva per tutti gli operatori sanitari e di polizia coinvolti nella gestione del TSO. Queste innovazioni procedurali richiedono un approccio integrato e coordinato che coinvolge tutti i soggetti del procedimento, dalla fase iniziale di adozione del provvedimento sindacale fino alla sua eventuale proroga, passando attraverso i delicati momenti dell’audizione e della notifica degli atti giudiziari.
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- Comunicazione del provvedimento sindacale: prima che il provvedimento sindacale che dispone il TSO venga inviato al giudice tutelare, è ora obbligatorio che esso sia comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante. È opportuno evidenziare, a questo proposito, che la comunicazione dovrà essere eseguita, di norma, dal personale operante della polizia che ha la disponibilità dell’atto sindacale. Tale attribuzione di competenza si giustifica per ragioni di efficienza operativa e per garantire la continuità della catena procedurale, ma richiede al contempo una preparazione specifica del personale di polizia chiamato a svolgere questo delicato compito. L’esecuzione della comunicazione, infatti, necessita di uno stretto coordinamento tra tutti gli operatori coinvolti (personale di polizia, sanitario e, ove necessario, giudiziario) al fine di assicurare che l’adempimento non comprometta l’efficacia dell’intervento sanitario né la sicurezza delle operazioni. La formazione degli operatori di polizia su questo specifico aspetto diventa quindi fondamentale per garantire che la comunicazione avvenga nel rispetto della dignità della persona e in modalità che non aggravino la sua condizione psichica. Appare evidente che, a differenza di altri provvedimenti che limitano la libertà personale, la comunicazione dovrà essere eseguita nel momento ritenuto più opportuno dall’ufficiale di polizia che coordina le operazioni e sempre tenuto conto che lo stesso atto potrà essere eseguito fino al momento del ricovero presso il reparto SPDC della struttura sanitaria di riferimento e comunque nel momento ritenuto opportuno da parte del personale sanitario intervenuto all’atto dell’operazione. Questa flessibilità temporale è essenziale per garantire che le specificità del caso concreto e le condizioni cliniche del paziente vengano adeguatamente considerate nella determinazione del momento più idoneo per la comunicazione del provvedimento. Il personale sanitario assume quindi un ruolo consultivo fondamentale nella valutazione del momento opportuno per la comunicazione, dovendo bilanciare le esigenze procedurali con la tutela della salute e della sicurezza del paziente. Per meglio comprendere la portata dell’interpretazione della norma rivisitata a seguito della recente Sentenza n. 76/2025, è inutile e forse anche dannoso ipotizzare la comunicazione nel momento in cui si attiva il procedimento di ricovero, essendo prevalenti le misure disposte dal personale sanitario poste a tutela dell’interessato e per la sicurezza di tutti gli operatori sanitari e di polizia che intervengono nell’attività. L’interpretazione ed il buon senso impongono, infatti, che l’approccio meccanicistico nella tempistica della immediata comunicazione non sia conforme allo spirito della norma, che privilegia invece un bilanciamento ragionato tra esigenze di tutela procedurali e necessità operative dell’intervento sanitario obbligatorio. Questo principio richiede agli operatori una capacità di valutazione caso per caso, sviluppando competenze specifiche nella gestione delle situazioni di crisi e nell’adattamento delle procedure standard alle circostanze particolari. È di tutta evidenza che il problema non si pone nel caso in cui la comunicazione dovrà essere eseguita al rappresentante legale, in quanto un preavviso telefonico seguito dall’invio tramite PEC non inficia sicuramente l’espletamento della delicata operazione di polizia sanitaria. In questi casi, la procedura di comunicazione può essere espletata con modalità più agevoli e tempestive, garantendo al contempo il rispetto delle garanzie procedurali senza interferire con le operazioni sul campo. La comunicazione al rappresentante legale presenta il duplice vantaggio di assicurare l’informazione tempestiva senza compromettere la delicatezza dell’intervento diretto sulla persona interessata, permettendo inoltre un dialogo più strutturato e approfondito sui diritti e le garanzie del paziente. Ciò significa che il personale del servizio psichiatrico o chi per esso dovrà assicurarsi che questa comunicazione avvenga tempestivamente, fornendo al paziente o al suo legale rappresentante le informazioni essenziali sul provvedimento. In particolare, la comunicazione dovrà includere gli estremi del provvedimento sindacale, i motivi che hanno determinato l’adozione del TSO, i diritti del paziente nel corso del procedimento e le modalità di eventuale impugnazione, imponendo quindi una completa “riscrittura” della modulistica oggi utilizzata. È fondamentale che tutti gli operatori coinvolti comprendano che questa fase procedurale, pur dovendo essere gestita con la necessaria flessibilità operativa, costituisce un momento essenziale per il rispetto dei diritti della persona e per la legittimità dell’intero procedimento amministrativo e giudiziario che ne consegue.
- Preparazione e facilitazione dell’audizione del Giudice Tutelare: il Giudice Tutelare sarà ora obbligato a sentire la persona interessata prima di emettere il decreto di convalida. Questa audizione avverrà, nella maggior parte dei casi, direttamente presso il reparto di diagnosi e cura psichiatrica (SPDC) dove il paziente è ricoverato, richiedendo una riorganizzazione degli spazi e delle procedure ospedaliere per garantire la riservatezza e la dignità dell’incontro. Le implicazioni per gli operatori sono significative: sarà fondamentale preparare il paziente all’incontro con il giudice, fornendo un ambiente idoneo e confortevole che faciliti la comunicazione e riduca al minimo lo stress derivante dalla situazione. Il personale sanitario dovrà sviluppare competenze specifiche per supportare il paziente in questa fase, spiegando in modo comprensibile il significato e l’importanza dell’audizione, rassicurando sulla natura non punitiva dell’intervento giudiziario e preparando il paziente a esprimere le proprie ragioni e il proprio punto di vista. Il personale sanitario potrebbe essere chiamato a collaborare con il giudice, fornendo un quadro clinico aggiornato e contestualizzando la situazione del paziente, il che richiede la capacità di comunicare in modo chiaro e professionale le condizioni cliniche senza compromettere la privacy del paziente o influenzare impropriamente la valutazione giudiziaria. L’ascolto del paziente, anche se in condizioni di alterazione psichica, è ora un momento legale essenziale e dovrà essere gestito con la massima cura e professionalità. Questo richiede una profonda sensibilità e la capacità di interpretare le manifestazioni del paziente, anche non verbali, garantendo che la sua voce sia effettivamente ascoltata e compresa dal giudice. Gli operatori sanitari dovranno quindi sviluppare competenze comunicative specifiche per facilitare questo dialogo, fungendo da mediatori quando necessario per garantire che il paziente possa esprimere le proprie ragioni nonostante le eventuali difficoltà cognitive o comunicative.
- Notifica del Decreto di Convalida del Giudice Tutelare: il decreto con cui il giudice convalida (o non convalida) il TSO deve essere notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante. Anche in questo caso, è un passaggio cruciale che richiede procedure chiare per assicurare che la notifica avvenga tempestivamente e che il paziente ne prenda conoscenza, anche con l’aiuto del personale, se necessario. Il personale sanitario assume un ruolo di supporto fondamentale in questa fase, dovendo verificare che il paziente comprenda il contenuto del decreto e le sue implicazioni, fornendo chiarimenti e spiegazioni quando necessario. La notifica del decreto rappresenta un momento di particolare delicatezza, poiché può generare reazioni emotive intense nel paziente, richiedendo una gestione attenta e professionale per prevenire possibili escalation o deterioramenti dello stato clinico. A questo proposito è auspicabile che la notifica del decreto pur essendo delegabile alla forza di polizia che ha operato o quella di competenza territoriale della struttura sanitaria, sia attività “mediata” per il tramite del personale sanitario che ha in cura il soggetto. Il tutto per le stesse raccomandazioni già richiamate al precedente punto n. 1) ovvero individuando proprio nel personale sanitario il dominus della particolare e complessa situazione.
- Comunicazione per le proroghe del TSO: ogni volta che si propone una proroga del TSO, la proposta motivata del responsabile del servizio psichiatrico deve essere comunicata non solo al sindaco e al giudice tutelare, ma anche alla persona interessata o al suo legale rappresentante. Questo estende le garanzie procedurali introdotte al processo di prolungamento del trattamento, richiedendo una maggiore attenzione nella gestione delle comunicazioni continue con il paziente. La comunicazione della proroga rappresenta un momento particolarmente delicato, poiché spesso coincide con la delusione delle aspettative del paziente di essere dimesso, richiedendo competenze specifiche per gestire la comunicazione in modo empatico e professionale. Il personale sanitario dovrà sviluppare capacità di spiegazione e motivazione delle decisioni cliniche, coinvolgendo il paziente nel processo decisionale ove possibile e mantenendo un dialogo costruttivo anche nelle situazioni di disaccordo.
Alla luce dei nuovi ed importanti adempimenti, per quanto concerne la prassi operativa, si rendono necessarie le seguenti azioni di adeguamento che richiedono un impegno coordinato di tutte le strutture coinvolte:
Rafforzamento della formazione: è essenziale che gli operatori di polizia e sanitari ricevano formazione specifica su queste nuove procedure e sul significato profondo della sentenza, che rafforza la dignità e i diritti dei pazienti. La formazione dovrà essere interdisciplinare e coinvolgere tutti i livelli operativi, dai dirigenti agli operatori sul campo, garantendo una comprensione uniforme delle nuove procedure e delle loro implicazioni pratiche. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle competenze comunicative e relazionali, essenziali per gestire efficacemente le nuove responsabilità procedurali.
Revisione delle procedure interne: le strutture sanitarie, i comandi delle Forze di Polizia, così come le cancellerie dei Tribunali, dovranno rivedere e aggiornare le proprie procedure operative standard per integrare questi nuovi obblighi di comunicazione, audizione e notifica. Questa revisione dovrà coinvolgere tutti i livelli organizzativi e prevedere la definizione di protocolli specifici per la gestione delle diverse fasi del procedimento, garantendo la tracciabilità di tutti gli adempimenti e la verifica della loro corretta esecuzione. In questo ambito, rientra la necessità di provvedere immediatamente alla “riscrittura” della modulistica in modo tale da inserire le necessarie ed opportune integrazioni volte ad adempiere alla modifica normativa sancita nell’ambito della pronuncia della Corte Costituzionale. La stessa ordinanza sindacale dovrà esplicitare come è stata portata a conoscenza del paziente o del tutore così come il decreto di convalida.
Rivisitazione delle pratiche generali evidenziando l’aspetto della cura, della relazione e l’ascolto: la sentenza invita – rectius “obbliga” – a “ripensare la cura come relazione” e a “ricostruire fiducia”. Questo significa gestire le crisi con strumenti che non siano solo coercizione e contenimento, ma che privilegino l’ascolto e la comprensione della persona, anche in momenti di particolare fragilità. Gli operatori dovranno sviluppare un approccio più centrato sulla persona, valorizzando le sue capacità residue e rispettando la sua autonomia decisionale ove possibile, trasformando il TSO da mero strumento di controllo sociale a opportunità di cura e recupero.
Collaborazione interprofessionale e condivisione degli obiettivi principali: la cooperazione tra tutti gli attori del procedimento diventerà ancora più stretta e necessaria per garantire la piena attuazione dei diritti del paziente. Questo richiede la definizione di protocolli di collaborazione chiari tra le diverse professionalità coinvolte, la creazione di canali di comunicazione efficaci e la promozione di una cultura della collaborazione che superi le tradizionali barriere professionali e istituzionali.
Cura della documentazione e rispetto delle procedure: la documentazione di ogni passaggio – dalla comunicazione iniziale del provvedimento sindacale, alla facilitazione dell’audizione, alla notifica del decreto di convalida – sarà di fondamentale importanza per dimostrare il rispetto delle nuove garanzie. Gli operatori dovranno prestare particolare attenzione alla completezza e accuratezza della documentazione, garantendo la tracciabilità di tutti gli adempimenti procedurali e la verifica della loro conformità alle nuove disposizioni. La documentazione dovrà essere chiara, completa e tempestiva, costituendo la base per la valutazione della correttezza del procedimento e per la tutela sia dei diritti del paziente sia della responsabilità professionale degli operatori.
4. Le circolari adottate dai Tribunali a seguito della pronuncia da parte della Corte Costituzionale
Le circolari dei Tribunali di Bologna, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Taranto, Fermo e Nuoro, emanate a seguito della sentenza n. 76/2025, delineano gli adempimenti organizzativi e procedurali necessari per conformarsi ai nuovi dettami costituzionali.
L’analisi comparativa di questi documenti rivela una sostanziale convergenza sui principi fondamentali, ma evidenzia anche specifiche modalità operative e, in alcuni casi, significative divergenze interpretative che meritano particolare attenzione per garantire l’uniformità applicativa sul territorio nazionale.
Elementi comuni a tutti i Tribunali: tutti i Tribunali esaminati concordano unanimemente su alcuni aspetti fondamentali che costituiscono il nucleo essenziale della riforma procedurale. In primo luogo, viene universalmente riconosciuto l’obbligo di comunicazione immediata del provvedimento sindacale alla persona interessata o al suo legale rappresentante, rappresentando questo adempimento il primo momento di garanzia procedurale del nuovo sistema. Analogamente, tutti i Tribunali hanno recepito l’obbligo di audizione del paziente da parte del Giudice Tutelare prima della convalida del TSO, riconoscendo in questo passaggio un presidio giurisdizionale imprescindibile per la tutela dei diritti fondamentali. Inoltre, vi è consenso generale sulla necessità di notificare il decreto di convalida (o di mancata convalida) alla persona interessata o al suo legale rappresentante, completando così il quadro delle garanzie procedurali minime.
Obbligo di comunicazione del provvedimento del Sindaco e specificità operative: pur condividendo il principio generale, i Tribunali presentano differenze significative nelle modalità operative e nei requisiti di dettaglio per la comunicazione del provvedimento sindacale. Il Tribunale di Bologna si distingue per la richiesta di una “comunicazione maggiormente dettagliata ed esplicativa delle alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi sanitari, dell’attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento, delle condotte che configurino il rifiuto alle cure”. Questa specificazione riflette una particolare attenzione alla motivazione del provvedimento e alla documentazione del processo decisionale che ha portato all’adozione del TSO, richiedendo un livello di dettaglio superiore rispetto agli altri Tribunali.
I Tribunali di Taranto e Fermo adottano un approccio particolarmente rigoroso richiedendo espressamente la “prova della comunicazione all’interessato dell’atto da convalidare”, introducendo un elemento di verifica e controllo che garantisce l’effettivo rispetto dell’obbligo comunicativo. Questa richiesta di prova documentale rappresenta un importante strumento per assicurare la tracciabilità dell’adempimento e per fornire al Giudice Tutelare elementi concreti per valutare la regolarità del procedimento.
Il Tribunale di Nuoro, pur aderendo al principio generale, specifica la richiesta di “prova della notifica all’interessato dell’atto da convalidare”, utilizzando il termine “notifica” anziché “comunicazione”, suggerendo un approccio più formalizzato nella trasmissione dell’atto. I Tribunali di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto mantengono una formulazione più essenziale, concentrandosi sul principio generale senza specificazioni operative particolari.
Modalità di audizione del paziente e approcci differenziati: le modalità di svolgimento dell’audizione del paziente rappresentano l’area di maggiore diversificazione operativa tra i Tribunali esaminati. La maggior parte dei Tribunali (Bologna, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Taranto e Fermo) prevede la possibilità che l’audizione avvenga sia in presenza che da remoto, riconoscendo la necessità di flessibilità operativa per rispondere alle diverse esigenze pratiche e sanitarie. Questi Tribunali hanno generalmente optato per l’utilizzo di piattaforme di videoconferenza, con particolare preferenza per Microsoft Teams, dimostrando un approccio pragmatico che tiene conto delle moderne tecnologie di comunicazione.
Il Tribunale di Bologna specifica dettagliatamente le procedure per l’audizione da remoto, richiedendo “collegamento audiovisivo con uso della Piattaforma Teams”. Questa precisione procedurale evidenzia l’attenzione alla standardizzazione delle operazioni e alla prevenzione di possibili difficoltà tecniche che potrebbero compromettere l’efficacia dell’audizione.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto introduce un elemento di particolare interesse sottolineando l’importanza di un “primo contatto” per il giudice, suggerendo un approccio che valorizza la dimensione relazionale dell’audizione e la necessità di stabilire un rapporto di comunicazione efficace con il paziente. Questa considerazione riflette la consapevolezza che l’audizione non è un mero adempimento formale, ma un momento sostanziale di ascolto e valutazione.
Il Tribunale di Nuoro adotta invece un approccio distintamente più restrittivo, privilegiando nettamente l’audizione in presenza come modalità ordinaria. L’audizione da remoto è prevista solo “eccezionalmente” e limitatamente a casi specifici quali il ricovero fuori circoscrizione o ragioni sanitarie attestate. Questa scelta riflette una preferenza per il contatto diretto e fisico con il paziente, probabilmente motivata dalla convinzione che l’audizione in presenza garantisca una migliore qualità della comunicazione e una più accurata valutazione delle condizioni del paziente.
Tutti i Tribunali concordano sulla necessità del supporto del personale sanitario per l’identificazione del paziente e l’organizzazione dell’audizione, riconoscendo il ruolo fondamentale del personale medico nel facilitare questo delicato momento procedurale.
Notificazione del decreto di convalida e questioni interpretative: la notificazione del decreto di convalida presenta una sostanziale uniformità di approccio nella maggior parte dei Tribunali, con la significativa eccezione del Tribunale di Nuoro che presenta un’ambiguità interpretativa di rilievo. I Tribunali di Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Taranto e Fermo prevedono chiaramente la notificazione del decreto alla persona interessata o al suo legale rappresentante, attribuendo specificamente alla cancelleria il compito operativo di effettuare tale notificazione.
Il Tribunale di Bologna, pur non elencando esplicitamente questo obbligo tra i “compiti dei Comuni”, fa riferimento alle “forme di garanzia sostanziale e processuale” introdotte dalla sentenza costituzionale, lasciando intendere l’inclusione anche di questo adempimento nel quadro delle nuove garanzie procedurali.
Il Tribunale di Nuoro presenta invece una contraddizione interna di particolare rilevanza. Nella parte dedicata alla sintesi della sentenza, il Tribunale riconosce correttamente che “la convalida o il diniego siano notificati alla persona interessata o al suo legale rappresentante”. Tuttavia, nella sezione operativa relativa ai “COMPITI della cancelleria”, si afferma esplicitamente: “Non si procede a notificare preventivamente il decreto alla persona sottoposta al TSO”. Questa contraddizione genera una grave ambiguità interpretativa che potrebbe compromettere l’effettiva applicazione delle garanzie procedurali stabilite dalla Corte Costituzionale.
Estensione delle garanzie alle proroghe: la significativa divergenza di Nuoro. L’estensione delle garanzie procedurali alle proroghe del TSO rappresenta l’area di maggiore divergenza tra i Tribunali esaminati, con una netta contrapposizione tra l’orientamento generale e la posizione isolata del Tribunale di Nuoro. La maggior parte dei Tribunali ha correttamente recepito l’estensione delle garanzie anche alle proroghe del TSO, dimostrando una comprensione coerente della portata della pronuncia costituzionale.
Il Tribunale di Bologna chiarisce esplicitamente che l’obbligo di audizione si estende alle “ipotesi di richiesta di convalida dell’ordinanza di proroga del TSO”, fornendo un’interpretazione inequivocabile della nuova disciplina. I Tribunali di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto fanno riferimento all’illegittimità costituzionale “in via consequenziale” dell’articolo 35, comma 4, riconoscendo la necessità di applicare le nuove garanzie anche alle proroghe. I Tribunali di Taranto e Fermo incorporano direttamente nel testo della norma interpolata la comunicazione “alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente” anche per le proroghe, evidenziando una piena adesione ai principi costituzionali.
Il Tribunale di Nuoro adotta invece una posizione di aperta divergenza, affermando categoricamente: “La presente direttiva non si applica alle proroghe del trattamento sanitario, estranee alla pronuncia della Corte Costituzionale”. Questa affermazione risulterebbe in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35, comma 4, nella parte in cui estende le garanzie anche alle proroghe del TSO.
Implicazioni operative e raccomandazioni: l’analisi comparativa evidenzia la necessità di un coordinamento più efficace tra i diversi uffici giudiziari per garantire l’uniformità applicativa delle nuove disposizioni costituzionali.
Le divergenze operative, seppur in alcuni casi giustificate da diverse esigenze territoriali, non dovrebbero compromettere l’effettiva tutela dei diritti fondamentali dei pazienti sottoposti a TSO.
La situazione del Tribunale di Nuoro merita particolare attenzione e potrebbe richiedere un intervento chiarificatore da parte degli organi di autogoverno della magistratura. La contraddizione interna sulla notificazione del decreto di convalida e la negazione dell’applicabilità delle garanzie alle proroghe creano una disomogeneità applicativa che potrebbe generare disparità di trattamento ingiustificate e potenziali violazioni dei diritti costituzionali.
Le specificazioni operative adottate dai Tribunali di Bologna, Taranto e Fermo, con particolare riferimento alla richiesta di maggiore dettaglio nella comunicazione e di prova dell’avvenuta notificazione, rappresentano delle best practices che potrebbero essere utilmente adottate da tutti gli uffici giudiziari per garantire una più efficace tutela dei diritti procedurali.
L’adozione di modalità tecnologiche per l’audizione dei pazienti, pur rappresentando una soluzione pragmatica, richiede particolare attenzione alla qualità della comunicazione e alla garanzia dell’effettivo ascolto del paziente. La preferenza del Tribunale di Nuoro per l’audizione in presenza, seppur più restrittiva, potrebbe offrire spunti di riflessione sulla necessità di bilanciare efficienza operativa e qualità della garanzia procedurale.
L’implementazione uniforme e coerente delle nuove disposizioni costituzionali richiede un impegno coordinato di tutti gli attori del sistema giudiziario, sanitario e amministrativo, per assicurare che i principi affermati dalla Corte Costituzionale si traducano in garanzie effettive per tutti i pazienti sottoposti a TSO, indipendentemente dal territorio di residenza o ricovero.
6. La Circolare del Tribunale di Velletri, Decreto n. 97
Tra le direttive adottate, quella del Tribunale Ordinario di Velletri, formalizzata con il Decreto n. 97, illustra in modo dettagliato le nuove modalità operative che tutti gli attori coinvolti – sanitari, amministrativi e giudiziari – sono tenuti a seguire. Le disposizioni principali si possono così sintetizzare:
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- Comunicazione del provvedimento del Sindaco: l’ordinanza sindacale che dispone il TSO deve essere comunicata immediatamente alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, prima ancora della sua trasmissione al giudice tutelare. Se la persona è straniera e non parla italiano, il Comune ha l’obbligo di nominare un interprete e di tradurre l’ordinanza nella lingua comprensibile al paziente. La comunicazione può avvenire tramite messo comunale o, alternativamente, attraverso l’invio via PEC/email all’indirizzo dedicato del Tribunale (gt.tribunale.velletri@giustizia.it), non essendo consentite trasmissioni a indirizzi generici PEO o PEC non professionali.
- Notificazione al Giudice Tutelare: l’ordinanza sindacale, corredata dalla proposta medica motivata e dalla convalida sanitaria, deve essere notificata al giudice tutelare competente entro 48 ore dal ricovero, a mezzo messo comunale o PEC/email.
- Audizione obbligatoria della persona da parte del Giudice Tutelare: Il Giudice Tutelare è ora tenuto a sentire personalmente la persona interessata prima di convalidare il TSO. L’audizione deve avvenire mediante collegamento audiovisivo (tramite piattaforma Microsoft Teams). La Cancelleria, in coordinamento con il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), fisserà l’orario dell’udienza. Le audizioni si svolgeranno generalmente tra le 9:00 e le 15:00 nei giorni lavorativi. Per le richieste di convalida pervenute in Cancelleria dopo le 12:00, l’audizione si terrà il lunedì successivo o il primo giorno lavorativo utile, rispettando sempre il termine legale. Prima dell’audizione, il personale sanitario dell’SPDC deve provvedere all’identificazione del paziente e alla presentazione di un documento di riconoscimento al giudice tutelare.
- Notificazione del decreto di convalida: il decreto motivato di convalida (o non convalida) emesso dal Giudice Tutelare deve essere notificato tempestivamente alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. Questa notifica può essere eseguita autorizzando il personale sanitario ai sensi dell’art. 151 c.p.c., o avvalendosi della polizia locale o di altri mezzi ritenuti necessari dal Giudice Tutelare.
- Motivazione dell’ordinanza sindacale: viene enfatizzata la necessità che l’ordinanza del Sindaco sia dettagliatamente motivata in relazione ai tre presupposti sostanziali del TSO: la sussistenza di alterazioni psichiche che richiedano urgenti interventi terapeutici, il rifiuto delle cure dopo tentativi di acquisire il consenso, e l’impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
- Proroghe del TSO: le nuove disposizioni si applicano integralmente anche ai casi di proroga del TSO. L’ordinanza di proroga dovrà rendere conto in modo specifico e concreto delle ragioni per cui il trattamento coattivo debba protrarsi.
Queste direttive rappresentano un impegno inderogabile da parte di tutti gli operatori per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in un contesto delicato come quello del TSO, trasformando un controllo che in passato era spesso meramente formale in un presidio giurisdizionale effettivo.
7. Prospettive Future e Conclusione
La sentenza n. 76/2025 della Corte Costituzionale rappresenta un watershed moment nella tutela costituzionale dei diritti fondamentali in ambito sanitario. La pronuncia non si limita a colmare lacune procedurali, ma ridefinisce il paradigma stesso del rapporto tra autorità sanitaria e diritti del paziente, affermando che la condizione di fragilità psichica non può mai giustificare la compressione dei diritti costituzionali inviolabili (solo ai fini di una ricostruzione è opportuno ricordare che l’argomento oggi trattato è stato oggetto di una serie di sentenze che a mero titolo esemplificativo ricordiamo: Corte Cost., sent. n. 118/1996; Corte Cost., sent. n. 307/1990; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 8195/2020).
L’impatto della decisione travalica i confini del diritto sanitario, investendo principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale quali la libertà personale, il diritto di difesa e il giusto processo. La vera portata innovativa della sentenza risiede nel superamento di una concezione paternalistica del TSO, sostituendola con un approccio che valorizza la dignità e l’autodeterminazione della persona anche in condizioni di particolare vulnerabilità.
Il sistema delle garanzie introdotto dalla Consulta richiede ora un impegno corale di tutti gli operatori del settore – sanitari, amministrativi, giudiziari e di polizia – per una piena e uniforme attuazione che realizzi l’obiettivo ultimo della pronuncia: assicurare che “la vera cura non nasca dalla forza, ma dall’ascolto”.
La sfida per il futuro sarà quella di trasformare questo principio da enunciazione teorica a prassi quotidiana, costruendo un sistema che, nel tutelare la salute, non dimentichi mai la centralità della persona e l’inviolabilità dei suoi diritti fondamentali.
Al tempo stesso, questa sentenza non è un attacco all’autonomia professionale, ma un invito alla responsabilità e alla dignità professionale. La Corte Costituzionale ha aperto la strada a un possibile intervento legislativo che, nel rispetto delle indicazioni della Corte, potrà ridefinire le modalità attuative di tali garanzie, eventualmente prevedendo ulteriori strumenti di tutela come la nomina di un curatore speciale per il paziente.
L’applicazione di queste nuove disposizioni rappresenta una sfida e un’opportunità. È il momento per la psichiatria italiana, istituzionale e territoriale, di raccogliere questa sfida, non solo per dovere burocratico, ma per una ragione ancora più profonda.
Pur essendo la sentenza immediatamente “operativa”, appare opportuno un intervento legislativo organico che:
– Codifichi le nuove procedure
– Definisca modalità e termini delle comunicazioni
– Preveda strumenti di tutela aggiuntivi (curatela speciale)
– Armonizzi la disciplina con altri istituti di protezione
Per ultimo, l’Integrazione con la riforma della giustizia civile, impone che le nuove procedure dovranno essere coordinate con le recenti riforme processuali, particolarmente per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle udienze da remoto.
(a cura di Roberto ANTONELLI)